Eureka Previdenza

Decadenza dall'azione giudiziaria per le controversie in materia di pensioni

(circ.95/2014)

L’articolo 38, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha aggiunto l’ultimo comma all’articolo 47 del D.P.R. 639/1970 che così recita:  “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.

Decadenza dall'azione giudiziaria per le controversie in materia di pensioni

(circ.95/2014)

L’articolo 38, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha aggiunto l’ultimo comma all’articolo 47 del D.P.R. 639/1970 che così recita:  “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.

A quali prestazioni si applica la decadenza

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 2 aprile 2014, n. 69, la richiamata disposizione si applica esclusivamente alle prestazioni pensionistiche riconosciute  dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011). Sul punto si rinvia alle istruzioni fornite con messaggio n. 4774 del 19/05/2014.

Riguardo alla decadenza dall’azione giudiziaria per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, prima dell’entrata in vigore della suddetta norma le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza  n. 12720 del 2009), nel definire l’ambito di applicazione del comma 2 dell’articolo 47 del D.P.R. 639/1970, hanno precisato che tale disposizione non può trovare applicazione in caso di adeguamento della prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, in quanto, per tali fattispecie “la pretesa non soggiace ad alcun limite che non sia quello dell’ordinaria prescrizione decennale”.

Si ricorda che lo spirare del termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria rende inammissibile il ricorso amministrativo o l’istanza di riesame in sede amministrativa presentati oltre tale termine.

A quali prestazioni si applica la prescrizione

In materia di prescrizione si ricorda che lo stesso articolo 38, comma 1, lettera d), al n. 2, ha dettato nuove disposizioni in ordine alla prescrizione dei ratei arretrati derivanti da riliquidazione dei trattamenti pensionistici. Le relative istruzioni applicative sono state fornite con il messaggio n. 220 del 2013.

Alla luce delle suddette disposizioni e del richiamato orientamento giurisprudenziale, risulta pertanto necessario distinguere quali siano i provvedimenti di riconoscimento parziale delle prestazioni pensionistiche per i quali sussiste il termine triennale per la proposizione dell’azione giudiziaria, finalizzata ad ottenere l’integrale riconoscimento di quanto spettante all’interessato, e i provvedimenti per i quali, l’analoga pretesa, soggiace al termine di prescrizione applicato secondo i criteri di cui al citato messaggio n. 220 del 2013.

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