Eureka Previdenza

Somma aggiuntiva (quattordicesima)

 (msg.5662/2014) (circ.130/2015) (msg.2831/2016) (msg.1366/2017)

Come è noto, l’articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81 ha previsto la corresponsione di una somma aggiuntiva a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, in presenza di determinate condizioni reddituali personali.

L’articolo 1, comma 187 della legge dell’11 dicembre 2016, n. 232 ha sostituito la tabella A allegata al decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 con la tabella A  di cui all’allegato D annessa alla citata legge di bilancio

Somma aggiuntiva (quattordicesima)

 (msg.5662/2014) (circ.130/2015) (msg.2831/2016) (msg.1366/2017)

Come è noto, l’articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81 ha previsto la corresponsione di una somma aggiuntiva a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, in presenza di determinate condizioni reddituali personali.

L’articolo 1, comma 187 della legge dell’11 dicembre 2016, n. 232 ha sostituito la tabella A allegata al decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 con la tabella A  di cui all’allegato D annessa alla citata legge di bilancio

Variazioni normative dal 2017

Variazioni normative dal 2017

Il predetto articolo 1, comma 187, lettera b) ha sostituito le parole “e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del FPLD”  con le parole “e spetta: nella misura prevista nell’allegata tabella A punto 1) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista nell’allegata tabella A punto 2) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.

L’articolo 1, comma 187, lettera c) ha sostituito il primo periodo dell’articolo 5, comma 2, con i seguenti periodi : “Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l’importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti di importo superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell’importo della somma aggiuntiva spettante, l’importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l’importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti di importo superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell’importo della somma aggiuntiva spettante, l’importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.

La norma in argomento ha incrementato la misura della somma aggiuntiva prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Trattamento minimo 2017

mensile = € 501,89

annuale = € 6.524,27

annuale x 1,5 = € 9.786,86

annuale x 2= € 13.049,14

La norma ha inoltre previsto che la somma aggiuntiva sia corrisposta anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il menzionato trattamento minimo), determinandone la relativa misura.

Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2016

Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2016

L’articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, prevede a partire dall’anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

Si ricorda che la somma aggiuntiva è determinata con le modalità indicate nella Tabella A allegata alla legge in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.

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