Eureka Previdenza

Indennità di mobilità

Contribuzione figurativa

La percezione delll'indennità di mobilità dà diritto alla contribuzione figurativa.
I contributi figurativi sono utili per il diritto e per la misura della pensione di anzianità, della pensione anticipata e della pensione di vecchiaia.
È escluso, invece, l'accredito figurativo in caso di corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità in un'unica soluzione.

L'indennità di mobilità viene accreditata d'ufficio automaticamente dalle procedure delle prestazioni temporanee.

L'intero periodo di godimento dell'indennità di mobilità dà titolo all'accredito di contribuzione figurativa, calcolata sulla base della retribuzione presa a riferimento per il trattamento di CIG Straordinaria

Indennità di mobilità

Contribuzione figurativa

La percezione delll'indennità di mobilità dà diritto alla contribuzione figurativa.
I contributi figurativi sono utili per il diritto e per la misura della pensione di anzianità, della pensione anticipata e della pensione di vecchiaia.
È escluso, invece, l'accredito figurativo in caso di corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità in un'unica soluzione.

L'indennità di mobilità viene accreditata d'ufficio automaticamente dalle procedure delle prestazioni temporanee.

L'intero periodo di godimento dell'indennità di mobilità dà titolo all'accredito di contribuzione figurativa, calcolata sulla base della retribuzione presa a riferimento per il trattamento di CIG Straordinaria

Accredito figurativo e compatibilità della mobilità con lo svolgimento di attività lavorativa

Accredito figurativo nelle ipotesi di compatibilità dell'indennità di mobilità con lo svolgimento di attività lavorativa.

  • In caso di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa (nei limiti di retribuzione previsti dalla circolare), i contributi figurativi dovranno essere accreditati in quota integrativa, mentre la contribuzione obbligatoria relativa all'attività effettivamente svolta dovrà essere accreditata nella gestione di competenza. Messaggio n. 014692 del 15/07/2011
  • Per quanto riguarda la cumulabilità con le prestazioni di tipo accessorio (nel limite massimo di 3000 euro per gli anni 2009 e 2010), la quota IVS di 1,3 euro incorporata nel buono lavoro dovrà affluire alla gestione su cui grava l'onere dell'accredito figurativo relativo alle prestazioni integrative o di sostegno al reddito. Messaggio n. 014692 del 15/07/2011

Per i periodi di durata superiore all'anno, a decorrere dall'1/1/1993 in base all'art.3 comma 6 del Dlgs 503/92, le retribuzioni accreditate figurativamente, che cadono nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione media settimanale, devono essere rivalutate anche sulla base degli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'ISTAT (vedi circolare 160/97).

Questa ulteriore rivalutazione, oltre a quella legata all'aumento del costo della vita, costituisce un aggancio alla dinamica salariale. Non si procede alla variazione delle retribuzioni per periodi di mobilità di durata inferiore a 52 settimane.

Modalità di accredito del contributo figurativo

Modalità di accredito del contributo figurativo (msg. 38/2002)

Alcune Strutture hanno chiesto chiarimenti in ordine al criterio di accreditamento della contribuzione figurativa per i lavori ammessi a fruire dell’indennità di disoccupazione o di mobilità.

Al riguardo si osserva che l’art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dispone che i periodi per i quali è corrisposta l’indennità ordinaria dell’assicurazione contro la disoccupazione sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa. Valgono pertanto per tali periodi i criteri che scaturiscono dall’articolo 9, sub articolo 2, della predetta legge n. 218.
Per determinare il numero di contributi accreditabili nel periodo compreso tra la data di inizio e la data di cessazione della prestazione, si deve determinare il numero delle giornate compreso fra la data di inizio e quella di cessazione della corresponsione della prestazione stessa. Ovviamente il calcolo deve essere costruito sulla base della settimana di 7 giorni con arrotondamento a settimana intera per le frazioni tra 1 e 6.
La specifica procedura di accredito della contribuzione in argomento è stata adeguata per applicare i predetti criteri.
Resta fermo che, al momento della liquidazione della pensione o del rilascio dell’estratto conto contributivo, i periodi accreditati saranno valutati considerando l’eventuale contribuzione obbligatoria versata nei periodi precedenti o successivi a quello di accreditamento della contribuzione figurativa in ciascun anno, ai fini della valutazione della capienza ed esclusione delle settimane eccedenti la capienza stessa.
In materia di accreditamento dei contributi figurativi in favore dei lavoratori dei lavoratori che percepiscono l’indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti si richiamano i criteri di cui alla circolare n. 148 del 26 giugno 1990.

 

 

 

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