Eureka Previdenza

Indennità di tirocinio

(msg.6789/2014) (msg.7899/2014)

La Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 ha impegnato gli Stati membri a “garantire che tutti i giovani di età inferiore ai 25 anni ricevano un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o tirocinio entro un periodo di 4 mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale”.

In attuazione della predetta Raccomandazione è stato adottato il "Piano italiano di attuazione della Garanzia per i Giovani", che ha individuato tra le azioni finanziabili anche l’erogazione di borse di tirocinio destinate a contribuire alle spese dei giovani che hanno necessità di maturare un’esperienza professionale, con l’obiettivo di agevolare e aumentare le possibilità occupazionali velocizzando e rendendo più efficace il percorso di transizione tra scuola e lavoro oppure favorire il reinserimento nel mondo del lavoro.

Per dare attuazione alla cosiddetta “Garanzia per i Giovani” di cui alla Raccomandazione sopra citata, l’art. 5 del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito con modificazioni con la legge 9 agosto 2013 n. 99, ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali una “Struttura di missione” composta dai rappresentanti del Ministero e delle sue agenzie tecniche - ISFOL e Italia Lavoro - del MIUR, MISE, MEF, del Dipartimento della Gioventù, dell'INPS, delle Regioni e Province Autonome, delle Province e Unioncamere.

In particolare, l’Istituto è stato indicato tra i soggetti coinvolti  nell’attuazione degli interventi, come ad esempio nel caso del bonus occupazionale, mentre le Regioni/Province autonome sono i c.d. organismi intermedi che hanno il compito di attivare le azioni di politica attiva.

Indennità di tirocinio

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La Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 ha impegnato gli Stati membri a “garantire che tutti i giovani di età inferiore ai 25 anni ricevano un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o tirocinio entro un periodo di 4 mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale”.

In attuazione della predetta Raccomandazione è stato adottato il "Piano italiano di attuazione della Garanzia per i Giovani", che ha individuato tra le azioni finanziabili anche l’erogazione di borse di tirocinio destinate a contribuire alle spese dei giovani che hanno necessità di maturare un’esperienza professionale, con l’obiettivo di agevolare e aumentare le possibilità occupazionali velocizzando e rendendo più efficace il percorso di transizione tra scuola e lavoro oppure favorire il reinserimento nel mondo del lavoro.

Per dare attuazione alla cosiddetta “Garanzia per i Giovani” di cui alla Raccomandazione sopra citata, l’art. 5 del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito con modificazioni con la legge 9 agosto 2013 n. 99, ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali una “Struttura di missione” composta dai rappresentanti del Ministero e delle sue agenzie tecniche - ISFOL e Italia Lavoro - del MIUR, MISE, MEF, del Dipartimento della Gioventù, dell'INPS, delle Regioni e Province Autonome, delle Province e Unioncamere.

In particolare, l’Istituto è stato indicato tra i soggetti coinvolti  nell’attuazione degli interventi, come ad esempio nel caso del bonus occupazionale, mentre le Regioni/Province autonome sono i c.d. organismi intermedi che hanno il compito di attivare le azioni di politica attiva.

Affidamento del servizio all'INPS

In tale contesto, alcune Regioni, successivamente all’adozione del Piano Nazionale, hanno manifestato la volontà di affidare all’INPS anche il servizio di erogazione dell’indennità di tirocinio, prevista tra gli interventi della cosiddetta Garanzia Giovani.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  con nota del 31 luglio 2014, ha riconosciuto rientrante nell’ambito dell’attività istituzionale dell’INPS, il servizio di pagamento di questa indennità di tirocinio senza prevedere, pertanto, alcun onere per le Regioni e le Province autonome che intendono  affidare  tale servizio all’Istituto.

Con Determinazione commissariale n. 185 del 7 agosto 2014 è stata approvato lo schema di Convenzione, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS e le Regioni/Province autonome, che definisce le modalità con le quali l’INPS eroga ai giovani tirocinanti, per conto delle Regioni/Province autonome convenzionate, l’indennità di tirocinio secondo criteri e parametri individuati dalle Regioni/Province autonome.

La predetta Determinazione contiene, altresì, la delega ai Direttori Regionali per la sottoscrizione digitale delle Convenzioni in parola e per la rendicontazione dell’attività svolta.

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