Eureka Previdenza

Assistenza ai diversabili

Congedo straordinario

La contribuzione figurativa

(circ. 85/2002 punto 1.1 e circ. 14/2007)

Come noto, il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità), emanato a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53 ed entrato in vigore il 27 aprile 2001, ha confermato (all’art. 42, comma 5) le provvidenze già introdotte dall’articolo 80, comma 2, della legge n. 388/2000, in favore dei familiari di soggetti portatori di handicap in condizione di gravità, riconoscendo ai genitori o, dopo la loro morte, ai fratelli o sorelle, il diritto ad un congedo straordinario per un periodo massimo di due anni nella vita assicurativa, fruibile anche in forma frazionata.
Con l’occasione, come già precisato con circolare n. 20 del 3 febbraio 2004, si rammenta che ai fini dell’ammissione al congedo straordinario in esame non è più richiesto il requisito dei 5 anni dall’avvenuto riconoscimento della situazione di handicap grave, avendo in tal senso disposto l’articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004).
Per quanto previsto dall’articolo all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, durante i periodi di congedo i richiedenti hanno titolo ad un'indennità economica, corrispondente all’ultima retribuzione percepita, nonché all’accredito di contribuzione figurativa.

Assistenza ai diversabili

Congedo straordinario

La contribuzione figurativa

(circ. 85/2002 punto 1.1 e circ. 14/2007)

Come noto, il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità), emanato a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53 ed entrato in vigore il 27 aprile 2001, ha confermato (all’art. 42, comma 5) le provvidenze già introdotte dall’articolo 80, comma 2, della legge n. 388/2000, in favore dei familiari di soggetti portatori di handicap in condizione di gravità, riconoscendo ai genitori o, dopo la loro morte, ai fratelli o sorelle, il diritto ad un congedo straordinario per un periodo massimo di due anni nella vita assicurativa, fruibile anche in forma frazionata.
Con l’occasione, come già precisato con circolare n. 20 del 3 febbraio 2004, si rammenta che ai fini dell’ammissione al congedo straordinario in esame non è più richiesto il requisito dei 5 anni dall’avvenuto riconoscimento della situazione di handicap grave, avendo in tal senso disposto l’articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004).
Per quanto previsto dall’articolo all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, durante i periodi di congedo i richiedenti hanno titolo ad un'indennità economica, corrispondente all’ultima retribuzione percepita, nonché all’accredito di contribuzione figurativa.

Indennità erogabile

Indennità erogabile e oneri previdenziali

L’all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, nel riconoscere il diritto alla liquidazione di una indennità economica ed alla copertura figurativa del periodo di congedo, ha fissato un importo complessivo massimo annuo pari a lire 70 milioni (euro 36.151,98) per il 2001, prevedendo altresì che tale importo venga annualmente rivalutato, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Sulla materia, tenendo conto delle prime indicazioni ministeriali, sono state fornite disposizioni con le circolari n. 64 del 15 marzo 2001 e n. 85 del 26 aprile 2002. Con tale ultima circolare, peraltro, considerato il silenzio della norma in merito alle modalità dell’accredito figurativo, si disponeva che le Sedi conservassero un’apposita evidenza delle domande in tal senso avanzate, nei casi in cui l’importo dell’indennità economica erogata per il congedo e del relativo valore figurativo di copertura superassero complessivamente, su base annua, i previsti limiti di spesa.
Successivamente, in merito ai criteri applicativi della norma in esame, sono pervenute direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le quali l’importo di £. 70 milioni (pari a € 36.151,98) per il 2001 deve rappresentare il “tetto massimo complessivo annuo” dell’onere relativo al beneficio di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e che lo stesso deve essere ripartito fra indennità economica ed accredito figurativo.
Ciò premesso – sulla base di tale impostazione ed a scioglimento della riserva di cui alla circolare n. 85/2002 - l’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato (nel FPLD, pari al 32,70%).
Pertanto l’ammontare massimo annuo dell’indennità economica da erogare risulterà dal rapporto fra i 70 milioni di lire (o il maggior importo ottenuto a seguito delle rivalutazioni di legge) ed il coefficiente 1,3270 (o quello ottenuto sulla base della diversa aliquota). La differenza fra il predetto importo complessivo annuo ed il valore ottenuto dall’operazione innanzi descritta costituirà il costo massimo della copertura figurativa annua, come di seguito evidenziato.

 


Anno 2001

 

 

£  70.000.000 : 1,3270 =

£ 52.750.565 (€  27.243,39)
importo massimo dell’indennità

£ 70.000.000 - 52.750.565 =

£. 17.249.435 (€  8.908,59)
costo della copertura figurativa

Nei casi in cui l’operazione avvenga in una gestione pensionistica nella quale vige un’aliquota contributiva diversa dal 32,70%, una volta determinato il relativo coefficiente, dovrà essere quantificato l’ammontare massimo dell’indennità economica applicando il criterio sopra illustrato. Nella tabella che segue vengono riportati, per ciascun anno, i valori massimi dell’indennità economica (annuale e giornaliera), calcolati sull’aliquota contributiva del 32,70 %.

Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile

importi calcolati in EURO secondo l’aliquota del 32,70%

A

B

C

D

Anno

retribuzione figurativa massima annua

retribuzione figurativa massima settimanale

retribuzione figurativa massima giornaliera

2001

27.243,00

523,91

74,64

2002

27.979,00

538,06

76,65

2003

28.650,00

550,97

78,49

2004

29.367,00

564,74

80,24

2005

29.954,00

576,04

82,07

2006

30.463,00

585,83

83,46

importi calcolati in EURO secondo l’aliquota del 33,00%

2007

31.002,00

596,20

84,94

2008

31.529,00

606,33

86,14

2009

32.538,00

625,73

89,15

2010

32.766,00

630,11

89,77

2011

33.290,00

640,19

91,21

2012

34.189,00

657,48

93,41

2013

35.215,00

677,21

96,48

2014

35.602,00

684,65

97,54

2015

35.674,00

686,03

97,47

2016

35.674,00

686,03

97,47

2017

35.674,00

686,03

97,47

2018

36.147,70

695,14

99,30

Qualora si debbano applicare aliquote differenti, i datori di lavoro dovranno calcolare direttamente gli importi di cui alle colonne C e D operando come segue:

colonna C

l’importo complessivo della colonna B deve essere diviso per 1,xxxx, dove “xxxx” corrisponde all’aliquota contributiva pensionistica da applicare, ovviamente senza la virgola dei decimali (aliquota del 26,90% = coefficiente 1,2690).

Il risultato ottenuto dalla predetta operazione deve essere arrotondato all’unità di euro

  • per difetto, cioè trascurando i decimali, nel caso in cui il relativo valore sia inferiore a 50 centesimi (es: € 27.243,49 = € 27.243,00)
  • per eccesso all’unità superiore, nei casi in cui il valore dei decimali sia pari o superiore a 50 centesimi (es: € 27.243,50 =  € 27.244,00)

                  

colonna D

l’importo della colonna C, ottenuto dall’operazione sopra indicata, deve essere diviso per 365 ovvero per 366 (per gli anni bisestili)

Il risultato ottenuto dalla suddetta operazione deve essere arrotondato al centesimo di euro

  • per difetto, cioè trascurando i millesimi, nel caso in cui la terza cifra decimale sia inferiore a 5 (es: € 78,494 = € 78,49)
  • per eccesso al centesimo superiore, nei casi in cui il valore del terzo decimale sia pari o superiore a 5 (es: € 82,065 = € 82,07)

Con l’occasione appare utile precisare che i valori espressi nella colonna C della tabella più sopra riprodotta rappresentano l’ammontare massimo annuo dell’indennità economica liquidabile, anno per anno, in tutti i casi in cui la retribuzione dell’ultimo mese di lavoro precedente al congedo (comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), rapportata ad anno,sia pari o superiore ai predetti importi.
Nei casi in cui la retribuzione di riferimento, valutata su base annua, risultasse invece inferiore ai valori massimi della colonna C della tabella 1, l’indennità economica dovrà essere corrisposta agli interessati per il suo ammontare effettivo.
Per quanto riguarda i criteri e le modalità di presentazione della domanda si rinvia a quanto descritto al punto 5 della circolare n. 64/2001, precisando nel contempo che tale istanza deve essere avanzata utilizzando i nuovi moduli Hand 4 e Hand 5 - congedi straordinari allegati alla presente circolare e che verranno a breve resi disponibili on-line.

Criteri di calcolo del valore figurativo

Criteri di calcolo del valore figurativo

Una parziale eccezione ai criteri generali di valorizzazione è prevista nei casi in cui si debba calcolare la retribuzione figurativa da assegnare ai periodi di congedo straordinario di cui all’art 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001. (circolare 11/2013 allegato 1)

Infatti, il valore retributivo riconoscibile in corrispondenza di detto evento, pur essendo determinato secondo i criteri dell’art. 8 della legge n. 155/1981, non deve comunque eccedere quello massimo calcolato secondo i criteri illustrati con circ. 14 del 15 gennaio 2007 e riepilogato nella tabella di seguito proposta. 

Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile

importi calcolati in EURO secondo l’aliquota del 32,70%

A

B

C

D

Anno

retribuzione figurativa massima annua

retribuzione figurativa massima settimanale

retribuzione figurativa massima giornaliera

2001

27.243,00

523,91

74,64

2002

27.979,00

538,06

76,65

2003

28.650,00

550,97

78,49

2004

29.367,00

564,74

80,24

2005

29.954,00

576,04

82,07

2006

30.463,00

585,83

83,46

importi calcolati in EURO secondo l’aliquota del 33,00%

2007

31.002,00

596,20

84,94

2008

31.529,00

606,33

86,14

2009

32.538,00

625,73

89,15

2010

32.766,00

630,11

89,77

2011

33.290,00

640,19

91,21

2012

34.189,00

657,48

93,41

2013

35.215,00

677,21

96,48

2014

35.602,00

684,65

97,54

2015

35.674,00

686,03

97,47

2016

35.674,00

686,03

97,47

2017

35.674,00

686,03

97,47

2018

36.147,00

695,14

99,30

Si precisa che i criteri dell’art. 8 della legge n. 155/1981 sono integralmente applicabili solo ai casi in cui il valore figurativo calcolato sulle retribuzioni dell’interessato risulti compreso entro il valore massimo sopra accennato; nei confronti dei soggetti che possono far valere una retribuzione media settimanale eccedente il limite riconoscibile viene, invece, attribuito all’evento il valore retributivo massimo con conseguente perdita di una quota di imponibile, assimilabile a quella che si determina con la valorizzazione “convenzionale” introdotta per alcune tipologie di eventi dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e confermata dal D. Lgs. 151/2001 (v. punto 13).

Nei casi in cui la retribuzione figurativa, calcolata con i criteri dell’articolo 8 sopra richiamato, venga ridotta all’importo massimo riconoscibile, si ritiene applicabile ai periodi di congedo in esame l’art. 35, comma 2, del D.Lgs. 151/2001 nella parte in cui prevede la facoltà di integrare la retribuzione figurativa mediante riscatto o con versamento di contributi volontari.

Nel prevedere l’accredito figurativo dei periodi di congedo straordinario il legislatore, come detto, non ha fissato alcun criterio di determinazione del relativo valore di copertura. Si ritiene pertanto che, nel silenzio della norma, debbano essere applicati i criteri di carattere generale di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, commi da 1 a 3.
Per il calcolo della copertura figurativa verranno perciò utilizzati elementi retributivi diversi da quelli che danno luogo alla determinazione dell’importo dell’indennità economica. Questa, infatti, va corrispostanella misura dell’ultima retribuzione, cioè di quella relativa all’ultimo mese di lavoro precedente il congedo (comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.).
Ai fini dell’accredito, invece, dovrà essere presa in considerazione, per gli anni 2001/2004,la retribuzione effettiva (solo per la parte relativa alle competenze correnti) corrisposta in misura intera nell’anno interessato dall’evento riconosciuto figurativamente, mentre, a partire dall’anno 2005, il valore “differenza accredito” - come determinato sulla base delle istruzioni fornite con messaggio n. 16329 del 22 aprile 2005 e comunicato dal datore di lavoro con le denunce EMens - corrispondente all’ammontare della retribuzione che sarebbe spettata agli interessati se avessero prestato la normale attività di lavoro nel relativo periodo. In ogni caso, tuttavia, considerato il limite complessivo di spesa ed il “costo” della copertura figurativa, l’importo della “retribuzione figurativa” da accreditare ovvero il valore “differenza accredito”, rapportati al periodo di congedo, non potranno comunque eccedere rispetto all’importo massimo dell’indennità economica.
Nella tabella che segue vengono pertanto indicati gli importi massimi “retributivi” annui (colonna B), settimanali (colonna C) e giornalieri (colonna D) accreditabili a copertura dei periodi di congedo straordinario dal 2001 all’anno in corso.

Peraltro il valore di copertura da accreditare al periodo riconosciuto figurativamente - calcolato sulla base della situazione retributiva/contributiva dell’intero anno solare in cui il congedo è stato fruito ovvero sulla base delle differenze accredito comunicate dal datore di lavoro e non sulla retribuzione dell’ultimo mese precedente il congedo stesso - può risultare superiore all’importo massimo dell’indennità economica liquidata agli interessati come meglioevidenziato nel prosieguo.

Calcolo dell'indennità economica

Calcolo dell’indennità economica

Peraltro il valore di copertura da accreditare al periodo riconosciuto figurativamente - calcolato sulla base della situazione retributiva/contributiva dell’intero anno solare in cui il congedo è stato fruito ovvero sulla base delle differenze accredito comunicate dal datore di lavoro e non sulla retribuzione dell’ultimo mese precedente il congedo stesso - può risultare superiore all’importo massimo dell’indennità economica liquidata agli interessati come meglioevidenziato nel prosieguo.

Calcolo dell’indennità economica

  • congedo fruito nell’anno 2002, per il periodo 4/2– 20/4 (11 settimane)
  • periodi di lavoro prestato nello stesso anno:
  • dal 1/1 al 3/2  con retribuzione piena (per 5 settimane)
  • dal 22/4 al 31/12 (per 36 settimane), sempre con retribuzione piena
  • retribuzione percepita nel mese precedente al congedo (comprensiva del rateo di 13^ , ecc.):  € 2.230,00
  • retribuzione dell’ultimo mese, rapportata ad anno: € 26.760,00
  • ammontare massimo annuo dell’indennità economica: € 27.978,96

La retribuzione dell’ultimo mese (€ 2.230,00), rapportata ad anno (€ 26.760,00), risulta
inferiore all’ammontare massimo annuo dell’indennità economica (€ 27.978,96). In questo caso, pertanto, l’indennità economica verrà liquidata nella misura corrispondente all’ultima retribuzione.

 

Calcolo della retribuzione figurativa

Calcolo della retribuzione figurativa

Sulla base dei dati retributivi/contributivi dell’anno interessato e del periodo di congedo sopra indicato si effettuano le operazioni di calcolo del relativo valore figurativo di copertura, come di seguito illustrato.

Calcolo della retribuzione figurativa

periodo lavorato/retribuito nell’anno 2002

41 settimane

retribuzione corrente

(periodo 1/1 – 3/2 e 21/4 - 31/12)

€      28.981,00

altre competenze  (periodo 1/1 – 31/12)

€        5.598,00

periodo di congedo accreditabile

11 settimane

retribuzione media settimanale effettiva, determinata sulle sole competenze correnti

(€ 28.981,00 : 41)

€  706,85

retribuzione figurativa settimanale massima

€  538,06

Come sopra evidenziato, la retribuzione utile a liquidare l’indennità economica, rapportata ad anno, ammonta a € 26.760,00 (inferiore all’importo massimo annuo liquidabile di € 27.978,96), mentre la retribuzione effettiva dello stesso anno - da prendere a riferimento per l’accredito figurativo, secondo la previsione dell’articolo 8 della legge n. 155/1981 – ammonta, per le sole competenze correnti, a € 28.981,00 (superiore all’importo massimo annuo dell’indennità).

 

Scelta dell'importo figurativo accreditabile

Scelta dell’importo figurativo accreditabile

Se – in applicazione dei criteri fissati dal richiamato articolo 8 della legge n. 155/1981 - si procedesse all’accredito figurativo sulla base della retribuzione media settimanale effettiva (€ 706,85), verrebbe superato il limite settimanale di retribuzione previsto per legge nell’anno interessato (€ 538,06). Conseguentemente, nel rispetto della previsione normativa, a ciascuna settimana del periodo sopra esaminato dovrà essere attribuita una retribuzione figurativa pari al valore massimo settimanale accreditabile in tale anno.

Scelta dell’importo figurativo accreditabile

retribuzione media settimanale effettiva (art. 8, legge n. 155 del 1981)

€ 706,85

importo settimanale massimo accreditabile nel 2002

€ 538,06

valore settimanale accreditabile (il minore fra importo massimo indennità e retribuzione effettiva)

€ 538,06

importo figurativo complessivo accreditabile al periodo di 11 settimane

€ 5.918,66

(538,06 x 11)

A scioglimento della riserva espressa nella circolare n. 85/2002 (v. punto 1) in merito ai casi in cui l’importo complessivo dell’indennità e della retribuzione figurativa superassero i limiti complessivi di spesa stabilita dalla norma di riferimento, si dispone pertanto che, al verificarsi delle circostanze sopra illustrate, il valore figurativo settimanale accreditabile - determinato sulla base della retribuzione effettiva come sopra indicato, dovrà essere “adeguato” all’importo dell’indennità economica, calcolata su base settimanale.

Accredito figurativo dei periodi di congedo straordinario

Accredito figurativo dei periodi di congedo straordinario

Tenuto conto che le informazioni relative alla durata dei periodi di congedo in esame sono reperibili negli archivi dell’Istituto, si dispone che il previsto accredito figurativo non debba più essere subordinato alla presentazione della domanda da parte degli interessati.
Ai fini dell’accredito le Sedi terranno conto delle informazioni fornite in merito dai datori di lavoro attraverso le denunce individuali (Parte C, sezione 3, caselle 48 e 49 “Congedi art. 42, c. 5. D.Lgs. 151/01)”) e, sulla base delle retribuzioni dell’anno interessato, determineranno il relativo valore di copertura con le modalità innanzi descritte, nel rispetto degli importi massimi sopra indicati.
Con l’entrata in vigore della denuncia mensilizzata, le Sedi – per i periodi di congedo fruiti a partire da gennaio 2005 – considereranno, quale “retribuzione figurativa”, l’importo comunicato dai datori di lavoro a titolo di “differenza da accreditare” .
A tale proposito si precisa che l’ammontare della suddetta “retribuzione figurativa” non potrà comunque superare l’importo indicato alla colonna C della tabella n. 2, per i congedi fruiti a settimane intere, e l’importo indicato alla colonna D della predetta tabella, per i congedi fruiti a giornate.

Istruzioni per i datori di lavoro

Istruzioni per i datori di lavoro

A partire dalla data di pubblicazione della presente circolare i datori di lavoro - nel quantificare l’ammontare dell’indennità economica da corrispondere ai propri dipendenti per i periodi di congedo - dovranno tenere conto delle indicazioni sopra illustrate (ai fini della compilazione dei modelli DM10/2 si rinvia al punto 6.1 della circolare n. 64 del 15 marzo 2001).
Per quanto riguarda invece la compilazione della denuncia mensile delle retribuzioni, le aziende dovranno comunicare - in corrispondenza del codice evento MC1 – l’importo delle “differenze da accreditare”, cioè l’ammontare della retribuzione che sarebbe spettata agli interessati qualora avessero prestato la normale attività lavorativa nel corrispondente periodo.
A tale proposito, come più sopra accennato, si ribadisce che – nei casi in cui la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione economica dovesse superare, su base annua, il limite massimo di legge nel senso precedentemente illustrato - il valore da indicare a titolo di “differenze da accreditare” non potrà superare quello indicato alla Tabella 2, che – per l’anno 2006 – corrisponde a € 585,83 per ciascuna settimana interamente non lavorata (settimana contrassegnata dal codice 1), ed a € 83,46 per ciascun giorno di permesso fruito nel corso di settimana parzialmente retribuita (settimana contrassegnata dal codice 2).

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