Eureka Previdenza

Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

A differenza della CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria) la CIGS è uno strumento di politica industriale finalizzato a fronteggiare gravi situazioni aziendali.
Può essere richiesta per:

  • ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale;
  • crisi aziendale di particolare rilevanza sociale;
  • procedure concorsuali: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo con cessione dei beni.

Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

A differenza della CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria) la CIGS è uno strumento di politica industriale finalizzato a fronteggiare gravi situazioni aziendali.
Può essere richiesta per:

  • ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale;
  • crisi aziendale di particolare rilevanza sociale;
  • procedure concorsuali: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo con cessione dei beni.

Approfondimento - La concessione di integrazione salariale straordinaria nelle ipotesi di aziende interessate da procedure concorsuali

Approfondimento - La concessione di integrazione salariale straordinaria nelle ipotesi di aziende interessate da procedure concorsuali (circ.1/2013)

L’articolo 2, comma 70, della legge di riforma, come modificato dall’art 46 bis comma 1, lettera h), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce due importanti novità alla disciplina della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario per le aziende interessate da procedure concorsuali.

In primo luogo, sono modificati i requisiti previsti per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 223 del 1991, che potrà riguardare soltanto le aziende per le quali «sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione”.

A tale riguardo, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in corso di definizione, devono essere individuati i “parametri oggettivi” sulla base dei quali il Ministero stesso, nella fase istruttoria, valuterà l’ammissibilità della concessione di integrazione a queste tipologie di impresa.

Infine, a partire dal 1° gennaio 2016, viene abrogato  l’intero articolo 3 della Legge n. 223/1991. Pertanto, l’intervento straordinario di integrazione salariale per le imprese assoggettate a procedure concorsuali non sarà più concedibile a partire da questa data.

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