Eureka Previdenza

Cumulo dei periodi assicurativi

Cumulo ai fini della pensione ai superstiti

(circ.120/2013) (circ.60/2017) (circ.140/2017)

Per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo può essere esercitata per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato o pensionato con periodi di contribuzione anche presso gli Enti di previdenza privati.

Il diritto alla pensione ai superstiti in regime di cumulo, come previsto dal comma 242 dell’articolo 1 della legge n. 228, è conseguito in conformità con quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006.

In particolare, il diritto alla pensione indiretta si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte.

Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti si tiene conto della somma dei periodi di assicurazione e contribuzione non coincidenti presso le singole forme assicurative ove il dante causa sia stato iscritto, indipendentemente dalla circostanza che le forme, diverse da quella competente ad accertare il diritto, riconoscano la qualifica di familiare superstite.

Le pensioni dirette liquidate con il cumulo sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni forma pensionistica.

In particolare, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità di una pensione diretta liquidata in regime di cumulo, occorre avere riguardo alla disciplina prevista da ogni forma pensionistica per l’individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione, nonché ai fini della determinazione della quota di pensione spettante a ciascuno di essi.

Pertanto, solo le forme assicurative che riconoscono il diritto alla pensione di reversibilità ai familiari superstiti liquidano il relativo pro quota secondo le aliquote di reversibilità previste dal rispettivo ordinamento.

Laddove al momento della morte il dante causa era titolare di una “quota” di trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo, in quanto aveva soddisfatto i requisiti minimi di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 con il cumulo della contribuzione presso la Cassa, ai fini della pensione di reversibilità si deve tenere conto anche dell’ulteriore quota a carico della Cassa, da determinarsi secondo il relativo ordinamento con riferimento ai familiari superstiti e alle aliquote di reversibilità.

Qualora il requisito minimo di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 sia stato soddisfatto con i soli periodi contributivi presso le gestioni dell’INPS, la Cassa liquida l’eventuale quota a suo carico, secondo la disciplina del relativo ordinamento.

Argomenti Correlati

Cumulo dei periodi assicurativi

Cumulo ai fini della pensione ai superstiti

(circ.120/2013) (circ.60/2017) (circ.140/2017)

Per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo può essere esercitata per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato o pensionato con periodi di contribuzione anche presso gli Enti di previdenza privati.

Il diritto alla pensione ai superstiti in regime di cumulo, come previsto dal comma 242 dell’articolo 1 della legge n. 228, è conseguito in conformità con quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006.

In particolare, il diritto alla pensione indiretta si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte.

Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti si tiene conto della somma dei periodi di assicurazione e contribuzione non coincidenti presso le singole forme assicurative ove il dante causa sia stato iscritto, indipendentemente dalla circostanza che le forme, diverse da quella competente ad accertare il diritto, riconoscano la qualifica di familiare superstite.

Le pensioni dirette liquidate con il cumulo sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni forma pensionistica.

In particolare, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità di una pensione diretta liquidata in regime di cumulo, occorre avere riguardo alla disciplina prevista da ogni forma pensionistica per l’individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione, nonché ai fini della determinazione della quota di pensione spettante a ciascuno di essi.

Pertanto, solo le forme assicurative che riconoscono il diritto alla pensione di reversibilità ai familiari superstiti liquidano il relativo pro quota secondo le aliquote di reversibilità previste dal rispettivo ordinamento.

Laddove al momento della morte il dante causa era titolare di una “quota” di trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo, in quanto aveva soddisfatto i requisiti minimi di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 con il cumulo della contribuzione presso la Cassa, ai fini della pensione di reversibilità si deve tenere conto anche dell’ulteriore quota a carico della Cassa, da determinarsi secondo il relativo ordinamento con riferimento ai familiari superstiti e alle aliquote di reversibilità.

Qualora il requisito minimo di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 sia stato soddisfatto con i soli periodi contributivi presso le gestioni dell’INPS, la Cassa liquida l’eventuale quota a suo carico, secondo la disciplina del relativo ordinamento.

Argomenti Correlati

Disposizioni prima della circolare 140/2017

La facoltà di cumulo di cui al comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012 può essere esercitata per la liquidazione della pensione indiretta ai familiari superstiti di soggetto assicurato, deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo. 

A decorrere dal 1° gennaio 2017 (circ.60/2017), la facoltà di cumulo di cui al citato comma 239 può essere esercitata dai superstiti per conseguire la pensione indiretta, anche nel caso in cui, al momento della morte, il dante causa risulti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma 239.

In tali casi, la facoltà di cumulo in parola può essere esercitata dai superstiti per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017 e la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

Resta fermo che la titolarità in capo al dante causa di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni di cui al citato comma 239 - tra le quali le Casse professionali - preclude l’esercizio della facoltà di cumulo da parte dei superstiti
Il diritto alla pensione indiretta si consegue, secondo quanto disposto dal comma 242 dell’articolo 1 della legge n. 228 in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e cioè in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti prescritti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte.
Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi non coincidenti risultanti presso le singole gestioni assicurative ove il dante causa sia stato iscritto.
Il diritto alla facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico in parola può essere utilmente esercitato dai familiari aventi diritto alla pensione indiretta per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 228 e cioè a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Argomenti Correlati

Twitter Facebook