Home Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro Disoccupazione lavoratori rimpatriati
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Applicazione degli articoli 65 e 65 bis del regolamento (CE) n. 883/2004, nei confronti dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente: lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri. Precisazioni in merito ai rimborsi
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Campo di applicazione della legge n. 402 del 1975
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Disoccupazione lavoratori rimpatriati
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Modalità di trattazione delle domande
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Prestazioni di disoccupazione agli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee
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Disoccupazione lavoratori rimpatriati
(circ.106/2015)
Come noto, il 1° maggio 2010, sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale: il regolamento (CE) n. 883/2004 e il relativo regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009.
La nuova regolamentazione si applica:
- a decorrere dal 1° maggio 2010 ai 27 stati membri dell’Unione europea - Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria- (circolari n. 82 e n. 85 del 1° luglio 2010);
- a decorrere dal 1° aprile 2012 alla Svizzera (messaggio n. 13142 del 6 agosto 2012, circolare n. 3 dell’8 gennaio 2013, circolare n. 50 del 4 aprile 2013);
- a decorrere dal 1° giugno 2012 agli Stati SEE -Islanda, Liechtenstein e Norvegia (circolare n. 3 dell’8 gennaio 2013);
- a decorrere dal 1° luglio 2013 alla Croazia (messaggio n. 12242 del 30 luglio 2013).