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Riscatto ad integrazione per periodi di congedo parentale
L'art. 15, comma 2, lettera b, della legge 1204/71, nel testo riformulato dall'art. 3, comma 4, della legge n.53/2000, nel determinare il valore figurativo da attribuire ai periodi indicati nel punto 8 della circ.15/2001 in conformità a un valore convenzionale annuo uguale per tutti, stabilisce che gli interessati possono integrare il valore figurativo accreditabile per tali periodi mediante riscatto o versamenti volontari:
- Riscatto ad integrazione dei periodi di astensione facoltativa fruiti oltre i sei mesi anche se entro il terzo anno di vita del bambino
- Riscatto ad integrazione dei periodi di astensione facoltativa fruiti fra il terzo e ottavo anno di vita del bambino
- Riscatto ad integrazione per i periodi di allattamento (permessi orari)
- Riscatto ad integrazione per i periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa tra il terzo e l'ottavo anno