Eureka Previdenza

Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre

(msg.894/2018) (circ. 40/2013) (msg.591/2019) (msg.679/2020) (circ.42/2021) (circ. 1/2022)

Come anticipato in premessa, l’articolo 1, comma 134, della citata legge n. 234/2021, ha reso strutturali e stabilizzato, a decorrere dal 2022, le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti – introdotte in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 e prorogate annualmente da successivi provvedimenti - e ha confermato la durata di dieci giorni del congedo obbligatorio e di un giorno del congedo facoltativo del padre.

Si richiamano, in proposito, le indicazioni contenute nella circolare n. 42/2021 e nella circolare n. 40/2013, che si sintetizzano di seguito.

Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, di cui trattasi, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Pertanto, tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro.

L’articolo 1, comma 25, della legge n. 178/2020 ha, in seguito, modificato l’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012, prevedendo e ampliando la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio (si richiamano in proposito i chiarimenti forniti nella circolare 42/2021).

Il congedo obbligatorio si configura altresì come un diritto autonomo del padre e, pertanto, esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.

I giorni di congedo obbligatorio, infine, sono riconosciuti anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 151/2001.

Per quanto concerne il congedo facoltativo del padre, si ricorda che lo stesso, a differenza del congedo obbligatorio, non è un diritto autonomo, in quanto è fruibile previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

I congedi in argomento sono fruibili per gli eventi del parto, per le adozioni e gli affidamenti (preadottivi e non preadottivi), nonché per il collocamento temporaneo.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, si richiama quanto già precisato nella circolare n. 40/2013.

Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

Per quanto concerne, infine, il computo dei giorni relativi ai congedi in argomento, si precisa che devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.

Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre

(msg.894/2018) (circ. 40/2013) (msg.591/2019) (msg.679/2020) (circ.42/2021) (circ. 1/2022)

Come anticipato in premessa, l’articolo 1, comma 134, della citata legge n. 234/2021, ha reso strutturali e stabilizzato, a decorrere dal 2022, le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti – introdotte in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 e prorogate annualmente da successivi provvedimenti - e ha confermato la durata di dieci giorni del congedo obbligatorio e di un giorno del congedo facoltativo del padre.

Si richiamano, in proposito, le indicazioni contenute nella circolare n. 42/2021 e nella circolare n. 40/2013, che si sintetizzano di seguito.

Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, di cui trattasi, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Pertanto, tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro.

L’articolo 1, comma 25, della legge n. 178/2020 ha, in seguito, modificato l’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012, prevedendo e ampliando la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio (si richiamano in proposito i chiarimenti forniti nella circolare 42/2021).

Il congedo obbligatorio si configura altresì come un diritto autonomo del padre e, pertanto, esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.

I giorni di congedo obbligatorio, infine, sono riconosciuti anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 151/2001.

Per quanto concerne il congedo facoltativo del padre, si ricorda che lo stesso, a differenza del congedo obbligatorio, non è un diritto autonomo, in quanto è fruibile previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

I congedi in argomento sono fruibili per gli eventi del parto, per le adozioni e gli affidamenti (preadottivi e non preadottivi), nonché per il collocamento temporaneo.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, si richiama quanto già precisato nella circolare n. 40/2013.

Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

Per quanto concerne, infine, il computo dei giorni relativi ai congedi in argomento, si precisa che devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.

Disposizioni per il 2020

Disposizioni per il 2020

L’articolo 1, comma 342, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti – introdotte in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 - si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell’anno 2020 (1° gennaio – 31 dicembre).

Inoltre, per effetto dell’articolo 1, comma 342, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l’anno 2020, a sette giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

All’istituto in esame continua ad applicarsi la disciplina di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 37 del 13 febbraio 2013.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, si richiama quanto già precisato nella circ. 40/2013.

Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con messaggio n. 6499/2013.

Per il settore agricolo, la disciplina in merito è stata dettata con la circolare n. 181/2013, che ha fornito le istruzioni operative per la denuncia sul modello DMAG delle giornate di congedo fruite dal lavoratore il cui importo è stato anticipato dal datore di lavoro.

L’articolo 1, comma 342, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, altresì, prorogato, per l'anno 2020, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Per le modalità operative di fruizione del giorno di congedo facoltativo e per ogni ulteriore approfondimento, si rinvia alle istruzioni fornite con la citata circolare 40/2013

Rimane fermo che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2019, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a cinque soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2020 (cfr. il messaggio n. 591/2019).

Per le rilevazioni contabili delle somme anticipate dai datori di lavoro a titolo di indennità per il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente, di cui alle norme sopra citate, si confermano le istruzioni fornite con il messaggio n. 6499/2013. Sono, inoltre, confermate le istruzioni contabili relative al pagamento diretto delle stesse, illustrate nel messaggio n. 12129/2013.

Disposizioni per il 2019

Disposizioni per il 2019

L'articolo 1, comma 278, lett. a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2019.

Inoltre, per effetto della disposizione di cui all’articolo 1, comma 278, lett. b), la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l'anno 2019, a cinque giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

All'istituto in esame si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda si richiama quanto già precisato nella circolare n. 40 del 14 marzo 2013.

Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all'Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.

In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con il messaggio n. 6499/2013.

Per il settore agricolo la disciplina in merito è stata dettata con la circolare n. 181/2013, che ha fornito le istruzioni operative per la denuncia sul modello DMAG delle giornate di congedo fruite dal lavoratore il cui importo è stato anticipato dal datore di lavoro.

L'articolo 1, comma 278, lett. c), della citata legge n. 145/2018 ha, infine, prorogato, per l’anno 2019, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo,previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Per le modalità operative di fruizione del giorno di congedo facoltativo si rinvia alle istruzioni fornite con la citata circolare n. 40 del 14 marzo 2013.

Rimane fermo che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2018, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, a quattro soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2019 (cfr. il msg.894/2018).

Disposizioni del 2018

Disposizioni del 2018

L’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017) ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nel 2017 e nel 2018.

Per effetto della predetta disposizione, la durata del congedo obbligatorio per il padre è aumentata, per l’anno 2018, a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.

All’istituto in esame si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda si richiama quanto già precisato con la circolare n. 40 del 14 marzo 2013. Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all’Istituto soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con messaggio Hermes n. 6499 del 18 aprile 2013.

L’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha, inoltre, ripristinato, per il 2018, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in  sua  sostituzione, in relazione  al  periodo  di  astensione   obbligatoria   spettante   a quest'ultima.

Per le modalità operative di fruizione del giorno di congedo facoltativo e per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla citata circ. 40/2013.

Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, secondo le disposizioni contenute nel messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017, a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2018.

Disposizioni della circolare 40/2013

La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, pubblicata nella G. U. n. 153 del 3/7/2012 supplemento ordinario n. 136, ha previsto alcuni interventi volti alla promozione di una “cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.
In particolare il comma 24 lettera a) dell’art. 4 istituisce per il padre, lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), d’ora innanzi denominato “congedo facoltativo”.
Con decreto del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013, n. 37, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha definito i criteri di accesso e modalità di utilizzo dei congedi (circ. 40/2013).

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