Eureka Previdenza

Comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro

(circ.57/2014)

L’art. 9, comma 5, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 99, attraverso l’interpretazione autentica dell’art. 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha disposto che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro ed inviate dallo stesso datore di lavoro al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro “sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province”.

La nuova disposizione, di dichiarata natura interpretativa estensiva, influisce  sugli effetti delle predette comunicazioni e deve essere necessariamente coordinata con quanto disposto dall’art. 8, comma 5 del Decreto Legge 21 marzo 1988 n. 86 convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 1988 n. 160, in materia di integrazioni salariali ordinarie, straordinarie, in deroga, dall’ art. 9, comma 1, lett. d), della Legge 23 luglio 1991 n. 223 relativamente all’indennità di mobilità, anche in deroga, dall’art. 3 del D.M. 17 febbraio 1993 n. 142, di applicazione dell’art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991 n. 223, relativo ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, nonchè dall’art. 2 della Legge 28 giugno 2012 n. 92 in materia di disoccupazione ASpI e miniASpI.

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