Eureka Previdenza

Part-time verticale o ciclico

(circ.74/2021)

Nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 322 del 30 dicembre 2020 – Supplemento ordinario n. 46/L è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.”

L’articolo 1, comma 350, della citata legge n. 178/2020 dispone che: “Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa”.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’applicazione della disposizione in argomento e la gestione delle posizioni assicurative dalla stessa interessate.

Vengono, inoltre, indicate le modalità procedurali finalizzate all’implementazione delle posizioni assicurative relative ai periodi di lavoro svolti nell’ambito di rapporti part-time di tipo verticale o ciclico interessati dalle presenti disposizioni.

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