Eureka Previdenza

Disoccupazione frontalieri italiani in Svizzera

(circ.50/2013)

La legge 5 giugno 1997, n.147, in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, riporta   le norme di attuazione di quanto  previsto dall'accordo  fra Italia  e  Svizzera sulla  retrocessione  finanziaria  in materia  di indennità  di  disoccupazione  per  i  lavoratori  frontalieri (protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, reso  esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica  8  febbraio  1980,  n.  90).

Disoccupazione frontalieri italiani in Svizzera

(circ.50/2013)

La legge 5 giugno 1997, n.147, in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, riporta   le norme di attuazione di quanto  previsto dall'accordo  fra Italia  e  Svizzera sulla  retrocessione  finanziaria  in materia  di indennità  di  disoccupazione  per  i  lavoratori  frontalieri (protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, reso  esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica  8  febbraio  1980,  n.  90).

Evoluzione della normativa

Il Protocollo addizionale all’Allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002, tra la Confederazione svizzera da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati Membri dall’altro, in materia di disoccupazione, ha previsto una proroga, per un periodo di sette anni a decorrere dal 1° giugno 2002,  del sopracitato accordo bilaterale sulla retrocessione finanziaria (circolare n. 78 del 2003).

Allo scadere dei sette anni, nonostante le richieste, da parte italiana e, infine, anche congiuntamente con il governo francese, la parte svizzera non ha ritenuto di prorogare la validità degli accordi bilaterali, che disciplinavano la retrocessione finanziaria dei contributi dei lavoratori frontalieri all’assicurazione svizzera contro la disoccupazione.

Pertanto, come tra l’altro recentemente precisato anche dai Ministeri vigilanti (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell’Economia e delle Finanze), a partire dal giugno 2009, si è completata l’applicabilità alla Svizzera dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, che, come noto,  prevedono norme specifiche in materia di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri (art. 71 del Regolamento n. 1408/1971).  

Normativa dal 1° aprile 2012

A decorrere dal 1° aprile 2012, ai sensi della Decisione n.1/2012, adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato misto sulla libera circolazione delle persone, istituito ai sensi dell’Accordo tra la CE e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera dall’altro,  i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Svizzera (circolare n. 3 dell’8 gennaio 2013).

A quest’ultima si  estendono, quindi, le disposizioni del regolamento CE n.883 del 2004 in materia di prestazioni di disoccupazione, incluse quelle di cui all’art. 65 per “Disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente” che delineano, tra l’altro, il regime  di tutela della  disoccupazione per la generalità dei lavoratori frontalieri.

In particolare ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 5 lettera a) del predetto art. 65 il disoccupato residente in Italia che sia frontaliero in Svizzera - in quanto persona che, nel corso della sua ultima attività lavorativa risiedeva in uno Stato membro (Italia) diverso da quello competente (Svizzera) e continua a risiedere in tale Stato membro riceve le prestazioni in base alla legislazione dello stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività lavorativa.

Tali prestazioni sono erogate dall’Istituzione del luogo di residenza.

In particolare, a far data dal 1° aprile 2012, ai sensi della richiamata Decisione n.1/2012 e del Regolamento CE n.883/2004, l’Istituto applica anche ai lavoratori frontalieri in Svizzera il regime di tutela della disoccupazione previsto dal citato articolo  65.

Requisiti per il diritto, misura e durata della prestazione

Pertanto, il diritto, la misura e la durata della prestazione saranno determinati, come per i lavoratori rimasti disoccupati in Italia, per i diritti maturati con decorrenza fino al 31 dicembre 2012, secondo le norme che disciplinano l’indennità di disoccupazione ordinaria. A decorrere dal 1° gennaio 2013  le prestazioni saranno concesse secondo le disposizioni, previste dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, per l’indennità di disoccupazione ASpI e miniASpi e dal 1° maggio 2015 NASpI.

Twitter Facebook