Eureka Previdenza

Cumulo dei periodi assicurativi

Cumulo ai fini della vecchiaia

(circ.120/2013) (msg.7145/2015) (circ.140/2017)

 

Cumulo dei periodi assicurativi

Cumulo ai fini della vecchiaia

(circ.120/2013) (msg.7145/2015) (circ.140/2017)

 

Disposizioni della circ.140/20147 a seguito della modifica apportata dall'art.1 comma 195 lett. b) legge 232/2016

Disposizioni della circ.140/20147 a seguito della modifica apportata dall'art.1 comma 195 lett. b) legge 232/2016

La modifica normativa in argomento, che ha innovato solo in parte l’istituto del cumulo, ha reso necessario un coordinamento tra la novellata formulazione dell’art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 con le ulteriori disposizioni normative già vigenti, con particolare riferimento ai requisiti relativi al conseguimento della pensione di vecchiaia in cumulo.

L’art. 1, comma 239, come modificato dall’articolo 1, comma 195, lettera b), della legge n. 232 del 2016 prevede che la facoltà di cumulo possa essere esercitata, per la liquidazione del trattamento pensionistico, a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6, dell’articolo 24, della legge n. 214 del 2011, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, della legge n. 122 del 2010, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo. La facoltà in argomento, ai sensi del comma 243, deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni interessate al cumulo.

I commi 241 e 245, non innovati dalla legge n. 232 del 2016, dispongono rispettivamente che “Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto” e che “le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”.

Al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 13919 dell’11 settembre 2017 e allegati ha precisato che “La pensione di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse. Di conseguenza, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, è necessario che sussistano i requisiti minimi di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214/2011, utilizzando tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al comma 239. Ai fini della misura, la liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi”.

La pensione di vecchiaia in cumulo non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017. Il trattamento pensionistico pro quota a carico delle gestioni INPS decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti più elevati tra quelli previsti dal comma 239; in alternativa, su richiesta dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempreché sussistano alle predette date gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto. In caso di ultima iscrizione alla gestione esclusiva, relativamente al personale del comparto scuola, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

Disposizioni della circolare 120/2013

Destinatari della disposizione in esame sono i soggetti iscritti alle forme assicurative esclusivamente indicate nell'art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti può essere richiesto dai lavoratori e/o lavoratrici per conseguire la pensione di vecchiaia esclusivamente con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214/2011, ove ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

  • non siano già titolari di trattamento pensionistico diretto presso una delle predette gestioni;
  • non abbiano maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del regime di cumulo in argomento
    A decorrere dal 1° gennaio 2017 (circ.60/2017), la facoltà di cumulo di cui al citato comma 239 può essere esercitata per conseguire la pensione di vecchiaia anche dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma 239. In tali casi la pensione non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017.
    Resta fermo che la titolarità di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni di cui al citato comma 239 - tra le quali le Casse professionali - preclude l’esercizio della facoltà di cumulo.

Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, ai sensi del comma 241 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012, si consegue in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e sempreché sussistano gli ulteriori requisiti diversi da quelli di età e anzianità contributiva previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto, quali ad esempio la cessazione dell’attività lavorativa dipendente alla data di decorrenza della pensione.
Il cumulo, ai sensi del comma 243 del citato articolo 1, deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni assicurative menzionate nell'art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Ulteriori chiarimenti (msg.7145/2015)

Ulteriori chiarimenti (msg.7145/2015)

L’art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2013 un nuovo istituto di cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia.

Con circ.120/2013 sono state fornite le relative istruzioni secondo le quali il citato art. 1, comma 239, trova applicazione nell’ipotesi in cui i soggetti interessati non abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico in una delle predette gestioni (A decorrere dal 1° gennaio 2017 (circ.60/2017), la facoltà di cumulo di cui al citato comma 239 può essere esercitata per conseguire la pensione di vecchiaia anche dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma 239. In tali casi la pensione non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017.
Resta fermo che la titolarità di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni di cui al citato comma 239 - tra le quali le Casse professionali - preclude l’esercizio della facoltà di cumulo.)

Ciò posto, per il soggetto in possesso di contribuzione autonoma e dipendente occorre avere riguardo ai criteri di cui alla legge n. 613 del 1966, al fine di verificare il raggiungimento del diritto al trattamento pensionistico, ostativo alla facoltà di cumulo, ancorchè il soggetto possegga anche contribuzione nelle forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione obbligatoria.

Infatti la menzionata legge n. 613, recante estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi, all’articolo 20, comma 1, stabilisce che i periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla predetta legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

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