Eureka Previdenza

Affittacamere

(circ.110/1995)

L’articolo 8 della legge 30 maggio 1995, n. 203 di conversione del D.L. 29.3.1995, n. 97, stabilisce che le persone esercenti attività di affittacamere di cui all’articolo 6, comma 9, della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono soggette alla contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente prodotto, anche nel caso in cui lo stesso sia inferiore al livello minimo imponibile determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 233/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il versamento dell’intero contributo IVS, dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno precedente, senza tenere conto del minimale, deve essere effettuato in due rate di uguale importo entro le normali scadenze previste per gli iscritti alla gestione (si tratta, in sostanza, delle normali scadenze fiscali) (circ.136/2002).

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