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Accertamento dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
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Calcolo della pensione per i lavoratori optanti
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Criteri di verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione anche successivamente al 31 dicembre 2011
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Decorrenza pensione per optanti
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Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro
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Facoltà di opzione da parte del superstite di assicurato
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Irrevocabilità della domanda di opzione
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Massimale contributivo
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Media aliquote contributive decennio precedente opzione
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Optanti dal 2 ottobre 2001
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Optanti entro il 1° ottobre 2001
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Optanti per il sistema contributivo dal 1° gennaio 2012
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Opzione per i titolari di pensione nella Gestione Separata che hanno contribuzione ante 96 nel FPLD o nelle gestioni
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Opzione per il sistema contributivo
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Rivalutazione del montante individuale per periodi oggetto di riscatto collocati temporalmente dopo il 31/12/1995
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Opzione per il sistema contributivo
I lavoratori già assicurati alla data del 31/12/1995 possono optare per il Sistema Contributivo e di conseguenza alle regole di accesso alla pensione di veccchiaia concessa in quel sistema. La facoltà di opzione è subordinata alla condizione che l'interessato possa far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo. Ai fini dell'esercizio della facoltà in parola sono utili i periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto, purché diano luogo ad un'anzianità contributiva complessiva non inferiore a 15 anni e purché almeno 5 anni di anzianità contributiva si collochino dopo il 31 dicembre 1995.
Per gli assicurati che esercitano la facoltà di opzione, sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di esercizio dell’opzione stessa opera il massimale annuo della base contributiva e pensionabile (articolo 2, comma 18, della legge n. 335). Con la circolare 181 dell'11.10.2001 e 108 del 7 giugno 2002 sono state comunicate le condizioni per l'esercizio dell'opzione e i criteri di determinazione del montante contributivo.