Nuova occupazione e decorrenza del trattamento pensionistico (circ.89/2009)
Come precisato con circolare n. 53422 Prs./178 del 02/10/1970, al punto 3, la ripresa dell’attività lavorativa da parte del lavoratore che consegue la pensione di anzianità non può in alcun caso coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico.
La ratio della normativa indicata in premessa, infatti, è nel senso di evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione dell’attività lavorativa subordinata.
Pertanto, non possono essere concesse o sono da revocare le pensioni di anzianità per le quali vi è coincidenza temporale tra la data di rioccupazione (riscontrabile dalle comunicazioni da effettuarsi ai sensi della normativa vigente) e la decorrenza della pensione di anzianità.
Il Ministero del Lavoro, con la citata risposta ad interpello, ha confermato, al riguardo, che, in caso di riassunzione presso lo stesso o diverso datore di lavoro, “risulta comunque necessaria una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e alla decorrenza della pensione stessa”.
Considerazioni non dissimili sono applicabili ai fini del conseguimento del trattamento di vecchiaia nel caso in cui la rioccupazione avvenga presso il medesimo datore di lavoro, in quanto il diritto al trattamento in questione “deve intendersi verificato in coincidenza con il venir meno della preclusione costituita dallo svolgimento dell'attività lavorativa dipendente” (circ. n. 65 del 06/03/1995, punto 3).
Rimane peraltro fermo quanto chiarito al punto 2 della circolare n. 97 del 05/04/1995, a monte della quale il diritto a pensione di vecchiaia viene conseguito anche nel caso in cui il lavoratore, in possesso dei prescritti requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, abbia cessato il rapporto di lavoro e si sia successivamente reimpiegato, anche senza soluzione di continuità, presso diverso datore di lavoro.