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Messaggio 5280 dell'11 giugno 2014
Oggetto:
Contribuzione utile per la non riduzione della pensione anticipata nel regime misto. Articolo 4-bis, comma 1, deldecreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125; articolo 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
Premessa
Com’è noto il comma 10 dell’articolo 24 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 ha stabilito che nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione anticipata nel regime misto ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (v. circolari n. 35, punto 2, e n. 37, punto 8 del 2012 e messaggio n. 219, punto 5, del 2013).
L’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha stabilito che le disposizioni di cui sopra è cenno non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano il previsto requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, qualora l’anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria o da contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 come precisato al punto 5 del citato messaggio n. 219.
La materia è stata modificata con la legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, e dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013.
In particolare:
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l’articolo 4-bis, comma 1, del d.l. n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125 del 2013 (allegato 1), entrato in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato l’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio2012, n. 14, aggiungendo dopo le parole: "guadagni ordinaria" le seguenti: "nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”;
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l’articolo 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (allegato 2), entrato in vigore dal 1° gennaio 2014, ha aggiunto al predetto articolo 6, comma 2 quater, in fine, le seguenti parole “nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Il testo coordinato dell’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, alla luce delle modifiche normative risulta così riformulato
“omissis… Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Pertanto, riguardo ai soggetti menzionati in premessa, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per la misura della pensione anticipata senza la riduzione in parola deve essere valutata anche la contribuzione accreditata per i periodi individuati dalle disposizioni menzionate in premessa.
Ciò posto, con il presente messaggio, condiviso nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 29/0002444/P del 29.05.2014, si forniscono le prime istruzioni per l’applicazione delle disposizioni sopra illustrate
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Articolo 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125.
Le disposizioni dell’articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125 illustrate alla lettera a) citata in premessa, si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013, data di entrata in vigore della norma.
I periodi utili per non applicare la penalizzazione sono:
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le giornate di riposo fruite dai lavoratori donatori di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (allegato 3);
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i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151" (allegato 4).
Ai fini che interessano si precisa che si intende per:
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“congedo di maternità” il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice della gestione privata percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori. (artt. 16, 20, 26 decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151);
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“congedo di paternità” il periodo di astensione dal lavoro del lavoratore in presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, o nel caso di adozione e affidamento in alternativa alla madre, lavoratrice dipendente, che vi rinuncia in favore del padre (artt. 28 e 31 decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151);
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“congedo parentale” l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore (artt. 32, e 36 d.lgs 151/2001).
Il comma 2, del citato articolo 4-bis, per l’attuazione delle disposizioni di che trattasi, ha disposto le risorse finanziarie nel modo seguente:
a) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione alla donazione di sangue e di emocomponenti, è autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;
b) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai congedi parentali di maternità e di paternità, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2013, 3 milioni di euro per l'anno 2014, 5 milioni di euro per l'anno 2015, 8,7 milioni di euro per l'anno 2016 e 11,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
1.1. Decorrenza
Le disposizioni cui all’articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, in vigore dal 31 ottobre 2013, esplicano effetto sulle pensioni anticipate nel regime misto, a decorrere dal 1° novembre 2013, a carico delle gestioni previdenziali che prevedono la decorrenza della pensione dal 1° giorno del mese successivo a quello della maturazione dei relativi requisiti.
Anche per le pensioni anticipatenel regime misto, a carico delle gestioni previdenziali nelle quali è prevista per il trattamento pensionistico la decorrenza inframensile la decorrenza è il 1° novembre 2013 tenuto conto che le disposizioni di che trattasi sono in vigore dal 31 ottobre 2013.
Le disposizioni dell’articolo 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, illustrate alla lettera b)citata in premessa sono entrate in vigore il 1° gennaio 2014. L’art. 1, comma 493, sopra citato richiama i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104».
I periodi cui fa riferimento la normativa richiamata sono:
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i tre giorni di permesso mensile (frazionabili anche in ore) fruiti dal lavoratore disabile grave, dai genitori (anche adottivi o affidatari), dal coniuge, dai parenti o affini del disabile in situazione di gravità come previsto dall’art. 33,comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (allegato 5);
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i periodi di prolungamento del congedo parentale fruiti entro l’ottavo anno di vita del bambino, ai sensi dell’art. 33, 1° comma, del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (allegato 6).
Ai fini che interessano si precisa che si intende per:
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“permessi mensili” (art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104), le giornate di assenza fruite dal disabile grave o da un suo familiare aventi come scopo la cura e l’assistenza della persona con disabilità grave;
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“prolungamento del congedo parentale”, la possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del disabile in situazione di gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita dello stesso.
2.1 Decorrenza
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 in vigore dal 1° gennaio 2014, esplicano effetto sulle pensioni anticipate nel regime misto, a decorrere dal 1° febbraio 2014 a carico delle gestioni previdenziali che prevedono la decorrenza della pensione dal 1° giorno del mese successivo a quello della maturazione dei relativi requisiti.
Relativamente alle pensioni anticipate nel regime misto a carico delle gestioni previdenziali nelle quali è prevista la decorrenza inframensile la decorrenza è il 2 gennaio 2014.
Ai fini dell’individuazione dei periodi interessati dall’applicazione delle disposizioni oggetto, le Strutture territoriali dovranno attenersi all’elencazione tassativa contenuta nel testo riformulato dell’articolo 6, 2-quater più volte menzionato.
Infatti, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota del 21/11/2013 prot. 0016802.20-11-2013, ha ritenuto di escludere la possibilità di operare un’interpretazione estensiva della norma, condividendo la posizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze il quale aveva affermato, con nota del 25 settembre 2013, “la tassatività dell’elencazione contenuta nell’art. 6, comma 2-quater, descrittiva dei periodi che escludono la riduzione percentuale”.
Peraltro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 25/11/2013 prot. DFP 0054105 P-4.17.1.7.5, ha fornito precisazioni circa l’individuazione dei periodi di prestazione effettiva di lavoro menzionata nell’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.
Al riguardo, la Presidenza ha inteso “come <prestazione effettiva di lavoro> l’insieme di tutti i periodi effettivamente lavorati, includendo nel concetto solo gli istituti esplicitamente citati dalla norma. A questi debbono peraltro essere aggiunte le ferie, in quanto istituto a fruizione obbligatoria per il lavoratore. La fruizione delle ferie rappresenta quindi un’eccezione rispetto al principio enunciato”.
A parere della menzionata Presidenza “rimangono esclusi dal concetto giuridico di prestazione effettiva utilizzato dalla norma in esame i periodi che si collocano al di fuori del rapporto di lavoro (in quanto la disposizione fa espresso riferimento ai periodi di astensione, la quale presuppone l’esistenza del rapporto lavorativo), nonché i periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici. Sembrano comunque esclusi – sempre dal concetto giuridico di prestazione effettiva di lavoro - tutti quei periodi inerenti la fruizione di istituti facoltativi per il dipendente non espressamente menzionati (come il congedo per matrimonio, il congedo per cure termali, l’astensione dal lavoro per giorni di sciopero, ecc.), che comunque risultano valevoli per il calcolo dell’anzianità contributiva ai fini del raggiungimento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione”.
Tenuto conto che la predetta Presidenza ha escluso la rilevanzadei periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici, ne consegue che le maggiorazioni dell’anzianità contributiva prevista a favore delle vittime del terrorismo e loro familiari anche superstiti, ai lavoratori non vedenti, ai lavoratori riconosciuti invalidi superiore al 74%, ai lavoratori esposti all’amianto ecc., comportano l’applicazione della decurtazione sulla pensione anticipata.
I soggetti interessati dalle norme in esame, titolari di pensione anticipata nel regime misto liquidata con la riduzione dell’importo del trattamento pensionistico, possono presentare istanza per la rideterminazione dello stesso.
In tali fattispecie, deve procedersi alla depenalizzazione della pensione con effetto dalle date indicate ai punti 1.1 e 2.1 del presente messaggio.
I relativi arretrati maturati a decorrere dalle date di cui sopra è cenno, per le pensioni in essere, devono essere posti in pagamento nei limiti della prescrizione ordinaria sempreché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. In tale ipotesi i ratei di pensione sono dovuti a partire dal mese successivo a quello di passaggio in giudicato di detta sentenza.
Le domande eventualmente pendenti devono essere definite sulla base dei criteri innanzi esposti.
Si precisa al riguardo che per domande pendenti devono intendersi anche quelle per le quali i Comitati Amministratori hanno disposto l’annullamento delle decisioni dei Comitati Provinciali con invito alla Sede di provvedere al riesame in caso di modifica dei criteri da parte del legislatore.
Per la gestione pubblica, si precisa che ad oggi non risultano adottate dai Comitati di vigilanza decisioni sull’argomento; in caso di ricorsi ai Comitati avverso provvedimenti a cui sono applicabili le nuove disposizioni, gli stessi potranno essere risolti in via amministrativa a cura delle Strutture territoriali competenti che provvederanno alla rettifica degli atti per autotutela.
Relativamente alle pensioni ai superstiti liquidate con penalizzazione, si precisa che anche i titolari di pensione ai superstiti possono presentare domanda di riesame e si potrà operare la depenalizazione della pensione stessa qualora il decesso del titolare della pensione anticipata si sia verificato in vigenza delle disposizioni in esame.
Si ricorda, come precisato ai punti 1.2 e 2.2. del presente messaggio, che:
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l’articolo 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013), n. 125 è entrato in vigore il 31/10/2013;
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l’articolo 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è entrato in vigore il 1°/1/2014.
IL DIRETTORE GENERALE
Nori
Allegato 1
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101
Testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinatocon la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, recante: «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.».
(GU n.255 del 30-10-2013)
In vigore dal 31 ottobre 2013
Omissis
Art. 4-bis Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi di maternità e paternità (26)
1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "guadagni ordinaria" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1:
a) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione alla donazione di sangue e di emocomponenti, è autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017; ai relativi oneri si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai congedi parentali di maternità e di paternità, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2013, 3 milioni di euro per l'anno 2014, 5 milioni di euro per l'anno 2015, 8,7 milioni di euro per l'anno 2016 e 11,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
omissis
Allegato 2
L. 27-12-2013 n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.
Comma 493
In vigore dal 1 gennaio 2014
493. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»
Allegato 3
L. 21-10-2005 n. 219
Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2005, n. 251.
8. Astensione dal lavoro.
1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
2. In caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure. A tal fine è autorizzata, a titolo di contributo a carico del bilancio dello Stato, la spesa massima di euro 406.000 annui a decorrere dall'anno 2005. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Consulta, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo.
3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate.
Allegato 4
D.Lgs. 26-3-2001 n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
Pubblicato nella Gazz. Uff 26 aprile 2001, n. 96, S.O.
Art. 2. Definizioni(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)
In vigore dal 27 aprile 2001
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;
c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.
2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità.
Allegato 5
L. 5-2-1992 n. 104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
Art. 33 (Agevolazioni) (38)(39)
In vigore dal 11 agosto 2011
[1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. (30) ]
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. (31)(40)
3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. (35)
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. (41)
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. (32)(36)
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. (33)(37)(42)
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità. (43)
7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (34)
(30) Comma abrogato dall'art. 86, comma 2, lett. i), D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell'art. 33, comma 1, del testo unico approvato con il citato D.Lgs. n. 151/2001.
(31) Comma modificato dall'art. 19, comma 1, lettera a), L. 8 marzo 2000, n. 53, sostituito dall'art. 24, comma 1, lett. a), L. 4 novembre 2010, n. 183 e nuovamente modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
(32) Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera b), L. 8 marzo 2000, n. 53 e dall'art. 24, comma 1, lett. b), L. 4 novembre 2010, n. 183.
(33) Comma modificato dall'art. 19, comma 1, lettera c), L. 8 marzo 2000, n. 53.
(34) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lett. c), L. 4 novembre 2010, n. 183.
(35) Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
(36) La Corte costituzionale, con sentenza 18-29 luglio 1996, n. 325 (Gazz. Uff. 28 agosto 1996, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, quinto comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con successiva ordinanza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 396 (Gazz. Uff. 17 dicembre 1997, n. 51, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 5.
(37) La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 luglio 1997, n. 246 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 33, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 38 della Costituzione.
(38) Per la facoltà di non prestare lavoro notturno da parte dei lavoratori che abbiano a proprio carico un soggetto disabile, vedi l'art. 5, comma 2, L. 9 dicembre 1977, n. 903.
(39) Per l'estensione delle agevolazioni di cui al presente articolo, vedi l'art. 20, L. 8 marzo 2000, n. 53.
(40) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324 e il comma 4 dell’art. 24 della L. 4 novembre 2010, n. 183.
(41) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli articoli 43 e 44 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(42) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 71, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(43) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli articoli 36 e 45 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
D.Lgs. 26-3-2001 n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
Pubblicato nella Gazz. Uff 26 aprile 2001, n. 96, S.O.
Art. 33. Prolungamento del congedo(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20) (33)
In vigore dal 11 agosto 2011
1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. (31)
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32. (32)
(31) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
(32) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
(33) Vedi, anche, l’ art. 2, comma 103, L. 23 dicembre 2009, n. 191.