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Circolare 45 del 29 febbraio 2016
OGGETTO:
Articolo 1, commi 279, 281 e 299 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto - Proroga del termine di presentazione delle domande. Regime sperimentale donna. Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.
Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, Supplemento ordinario n. 70, è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.
L’art. 1, comma 279, della predetta legge, posticipa al 31 dicembre 2016, in luogo del 30 giugno 2015 (previsto dall’art. 1, c. 115, della legge n. 190 del 2014), il termine ultimo per la presentazione all’Inps della domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali, previsti dalla normativa vigente per l’esposizione all’amianto, da parte degli assicurati Inps e Inail collocati in mobilità dall’azienda per cessazione dall’attività lavorativa.
Il successivo comma 281 riguarda l’ambito temporale di applicazione della c.d. “opzione donna” che permette alle lavoratrici l’accesso al trattamento pensionistico anticipato in presenza dei prescritti requisiti contributivi ed anagrafici, a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo. In particolare la disposizione in esame è volta a consentire l’accesso alla pensione anche qualora la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva al 31 dicembre 2015, ferma restando la maturazione dei requisiti entro tale data.
Il comma 299 estende le disposizioni impartite dall’art. 1, comma 113 della legge n. 190/2014 di esclusione delle riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, della legge n. 214 del 2011 (riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni) ai trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’applicazione della normativa in argomento.
Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto. Proroga del termine per la presentazione delle domande
L’articolo 1, comma 279 dalla legge n. 208/2015 ha prorogato il termine per la presentazione all’Inps delle domande di riconoscimento del beneficio previdenziale per i lavoratori esposti all’amianto previsto dall’articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come modificato dall’art. 10, comma 12 – vicies bis del decreto legge n. 192/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 11/2015 . In particolare, il predetto comma 279 ha disposto che “All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “30 giugno 2015 ” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
Pertanto, entro il 31 dicembre 2016 gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’ attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’ accertamento dell’avvenuta esposizione all’ amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all’ INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
Per effetto di quanto sopra l’indicazione della data del 30 giugno 2015 quale termine ultimo per la presentazione delle relative domande, riportata nel messaggio del 10 aprile 2015 n. 2489, deve considerarsi superata.
L’art 1, comma 281, della legge 208/2015, dispone che “al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.”
L’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive modifiche, richiamato nella norma in esame, prevede che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
Detta facoltà di opzione è stata estesa dal citato comma 281 anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturano un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
Pertanto, la data del 31 dicembre 2015 è da considerarsi quale termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna.
In tal senso devono ritenersi superate le indicazioni contenute nelle circolari nn. 35 e 37 del 14 marzo 2012 e del messaggio n. 9231 del 28 novembre 2014 nella parte in cui fissa alla data del 31 dicembre 2015 il termine ultimo entro il quale deve collocarsi la decorrenza della pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i..
Al riguardo, si invitano le Sedi a procedere alla lavorazione delle domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2015 e la cui decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data.
Penalizzazioni pensioni anticipate
L’articolo 1, comma 299, della legge in esame inserisce, dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il seguente: “113-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come sostituito dal comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014. La disposizione del presente comma si applica esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2016”.
Com’è noto, l’articolo 1, comma 113 della citata legge n. 190/2014 prevede che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, le disposizioni di cui all’ articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale della quota retributiva della pensione anticipata per i soggetti che accedono a pensione con età inferiore ai 62 anni, non si applicano limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
Il comma 299 dell’articolo 1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208 estende l’applicazione di tale norma ai trattamenti pensionistici anticipati aventi decorrenza negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di escludere anche per essi le sopra indicate penalizzazioni, esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2016.
In ragione della decorrenza della norma, la ricostituzione pensionistica avverrà senza riconoscimento di interessi o arretrati per i ratei relativi a periodi precedenti alla data del 1° gennaio 2016.
Si confermano, ove compatibili, le ulteriori disposizioni e istruzioni applicative già fornite con messaggio n. 5280 dell’11 giugno 2014 e circolare n. 74 del 10 aprile 2015.
Il Dirigente Generale Vicario
Vincenzo Damato