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Circolare 35 del 3 aprile 2023
Oggetto
Incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
INDICE
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
3. Misura dell’incremento
3.1 Criteri generali
3.2 Calcolo dell’incremento
4. Modalità di pagamento
5. Trattamento fiscale
6. Rilevanza ai fini delle prestazioni collegate al reddito
7. Rilevanza ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024
8. Istruzioni contabili
1. Premessa
Nel Supplemento Ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è stata pubblicata la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.
L’articolo 1 della legge in esame, al comma 310, prevede che: “Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024”.
L’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS è dunque riconosciuto, in via eccezionale, con decorrenza 1° gennaio 2023 fino a dicembre 2024, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità spettanti, ivi compresa la tredicesima mensilità.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni applicative in merito al riconoscimento del beneficio in parola.
L’incremento in argomento è riconosciuto con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS.
Il citato importo lordo afferisce ai trattamenti di natura previdenziale, assoggettabili a IRPEF, memorizzati nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogati da Enti diversi dall’INPS per i quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, o erogati dall’INPS.
Sono escluse dalla base di calcolo, per la determinazione dell’incremento, le prestazioni fiscalmente non imponibili (a titolo esemplificativo, le somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva c.d. quattordicesima mensilità, l’importo aggiuntivo della pensione), le prestazioni di carattere assistenziale, le prestazioni a carattere facoltativo e le prestazioni di accompagnamento a pensione.
L’incremento spetta per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante.
Per le pensioni la cui decorrenza si colloca fra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024, l’incremento spetta dalla data di decorrenza della pensione.
3.1 Criteri generali
L’incremento in esame è calcolato nella misura pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024.
L’importo è riconosciuto, per i periodi sopra elencati, con riferimento all’importo mensile lordo dei trattamenti pensionistici complessivamente goduti dal beneficiario, determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022.
Detto trattamento pensionistico deve, pertanto, risultare pari o inferiore all’importo del trattamento minimo INPS tempo per tempo vigente.
Con riferimento alle pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, l’incremento sarà calcolato tenendo conto dell’importo del trattamento minimo INPS previsto per gli anni di riferimento.
Qualora il trattamento pensionistico complessivo in pagamento sia superiore all’importo mensile del trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento in argomento, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Con riferimento alle pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è riconosciuto sull’importo lordo del pro rata italiano in pagamento.
Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto all’incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari e viene calcolato come indicato al precedente paragrafo 2. L’incremento così determinato viene ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.
Il calcolo dell’incremento viene effettuato prendendo a base l’importo mensile complessivo lordo delle pensioni di cui l’interessato risulta titolare, con i criteri riportati al paragrafo 2, in base alla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 197 del 2022.
L’incremento in esame viene, pertanto, attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS.
IMPORTO DEL TRATTAMENTO MINIMO MENSILE ANNO 2023: 563,74 euro
Tabella A |
|
CALCOLO DELL’INCREMENTO MASSIMO MENSILE DEL TRATTAMENTO MINIMO PER L’ANNO 2023 |
|
INFRA75ENNI = 1,50% |
ULTRA75ENNI = 6,40% |
563,74 + 8,46 = 572,20 |
563,74 + 36,08 = 599,82 |
Tali importi rappresentano il limite di accesso al beneficio per il 2023.
L’adeguamento sulla base dell’indice di rivalutazione definitivo sarà effettuato in sede di perequazione per l'anno 2024.
Gli importi dell’incremento per l’anno 2024 saranno determinati in sede di rinnovo delle pensioni per lo stesso anno.
Qualora l’importo mensile complessivo in pagamento sia inferiore al trattamento minimo, l’incremento è riconosciuto utilizzando come base di calcolo l’importo in pagamento medesimo, entro il limite massimo indicato nella precedente Tabella A.
ESEMPIO
IMPORTO DEL TRATTAMENTO MENSILE ANNO 2023: 300,00 euro
Tabella B |
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CALCOLO DELL’INCREMENTO MENSILE DEL TRATTAMENTO PER L’ANNO 2023 |
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INFRA75ENNI = 1,50% |
ULTRA75ENNI = 6,40% |
300,00 + 4,50 = 304,50 |
300,00 + 19,20 = 319,20 |
Qualora nel corso dell’anno 2023 il beneficiario compia 75 anni, l’incremento sarà adeguato dal mese successivo al compimento dell’età.
L’importo spettante a titolo di incremento di cui al comma 310 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 sarà corrisposto con la stessa cadenza di pagamento della pensione (mensile, semestrale o annuale).
Tale importo sarà evidenziato sul cedolino di dettaglio del pagamento con apposita voce.
Con il primo pagamento vengono corrisposti anche gli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2023 o dalla decorrenza della pensione, se successiva.
Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni operative, con apposito messaggio, in merito all’applicazione della misura.
Le somme corrisposte a titolo di incremento di cui al comma 310 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 sono fiscalmente imponibili e, conseguentemente, assoggettate a tassazione. Il relativo importo sarà riportato nella certificazione fiscale relativa agli anni di erogazione.
6. Rilevanza ai fini delle prestazioni collegate al reddito
L'incremento di cui all’articolo 1, comma 310, della legge n. 197 del 2022, non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.
Gli importi percepiti a tale titolo sono, pertanto, ininfluenti per l’erogazione, tra le altre, delle somme corrisposte a titolo di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, ecc.
7. Rilevanza ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024
Ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio, in base alla disposizione in esame, che non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Le rilevazioni contabili riguardanti gli oneri relativi all’incremento del trattamento pensionistico lordo complessivo in argomento, dovuto per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, come disciplinato dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 197 del 2022, interesseranno i conti di nuova istituzione nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – Gestione oneri pensionistici (GAS), di seguito indicati:
- GAS30167 – Onere per l’incremento dei trattamenti pensionistici minimi per le mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima, a favore dei titolari di pensioni della gestione privata – Articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- GAS30168 – Onere per l’incremento dei trattamenti pensionistici minimi per le mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima, a favore dei titolari di pensioni della gestione pubblica. – Articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Gli oneri in questione, comprensivi anche delle mensilità arretrate, verranno posti in pagamento direttamente ai beneficiari tramite la procedura di pagamento automatizzata delle pensioni.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta, in allegato, la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi