Home
- Dettagli
- Visite: 10913
Circolare 22 del 8 febbraio 1999
DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
Oggetto:
Articolo 77 della legge 23 dicembre 1998, n.448. Disposizioni in materia di cumulo con i redditi da lavoro delle pensioni liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
SOMMARIO:
Per le pensioni liquidate con un’anzianita’ contributiva pari o superiore a 40 anni si applica, dal 1° gennaio 1999, la stessa disciplina di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo prevista per la pensione di vecchiaia.
1 - PREMESSA
L’articolo 77 della legge 23 dicembre 1998, n.448, dispone che "Per le pensioni liquidate con anzianita’ contributiva pari o superiore a 40 anni, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di cumulo con i redditi da lavoro previste nei casi di pensione di vecchiaia".
Nell’ambito della disciplina di cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro, l’innovazione introdotta con effetto dal 1° gennaio 1999 dalla predetta disposizione e’ costituita dall’applicazione alle pensioni di anzianita’, alle pensioni e assegni di invalidita’ ed ai trattamenti di prepensionamento liquidati con un’anzianita’ contributiva pari o superiore a 40 anni delle disposizioni dettate dall’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, nei casi di pensione di vecchiaia, in luogo delle specifiche disposizioni vigenti per tali prestazioni pensionistiche.
In effetti a norma dell’articolo 10 del decreto n.503, la stessa disciplina di cumulo vigente per la pensione di vecchiaia e’ applicabile anche alla pensione e all’assegno di invalidita’. Queste ultime prestazioni, se decorrenti successivamente al 1994, restano peraltro escluse dalla piu’ favorevole disciplina transitoria dettata in materia di cumulo con i redditi da lavoro autonomo dall’articolo 11, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.537, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia entro il 1994. A decorrere dal 1° gennaio 1999, per effetto dell’articolo 77 della legge n.448, anche tale disciplina transitoria trova applicazione per le prestazioni in argomento, se liquidate con un’anzianita’ contributiva non inferiore a 40 anni.
Per quanto riguarda le pensioni di anzianita’, le stesse sono equiparate, agli effetti del cumulo, alle pensioni di vecchiaia, al compimento dell’eta’ pensionabile. (articolo 10, comma 7, del decreto n.503/1992). La disposizione dell’articolo 77 estende quest’ultima disciplina ai trattamenti liquidati con almeno 40 anni di anzianita’ contributiva, indipendentemente dall’eta’.
Non rientrano nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 77 della legge n.448 le pensioni ai superstiti, per le quali non e’ prevista alla predetta data del 1° gennaio 1999 una disciplina concernente il divieto di cumulo.
Le pensioni ai superstiti sono infatti cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente. Nell’ipotesi di reddito da lavoro dipendente rilevano ai fini dell’incumulabilita’ soltanto gli eventuali aumenti di perequazione in cifra fissa attribuiti a norma dell’articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n.160, alle pensioni ai superstiti con un solo titolare (articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n.843).
Quindi, a decorrere dal 1° gennaio 1999, il cumulo con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo delle pensioni dirette liquidate con qualunque decorrenza a carico del regime generale dei lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi e delle forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria e con anzianita’ contributiva pari o superiore a 40 anni e’ disciplinato dalle disposizioni contenute nell’articolo 10 del decreto n.503/1992 in materia di cumulo con i predetti redditi delle pensioni di vecchiaia, indipendentemente dal compimento dell’eta’ pensionabile.
Ai fini dell’applicazione della nuova disciplina deve essere considerata tutta la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico, anche se utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi.
Nulla e’ innovato ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo delle pensioni liquidate con anzianita’ contributiva inferiore a 40 anni, per le quali continuano ad essere operanti le specifiche disposizioni in materia di cumulo.
Del pari nulla e’ innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto per il diritto alla pensione di anzianita’ (articolo 10, comma 6 del decreto n. 503/1992 nel testo sostituito dall’articolo 11, comma 9, della legge n. 537 del 1993).
Con la presente circolare si forniscono i criteri applicativi delle disposizioni dell’articolo 77 della legge n. 448.
Con la circolare di prossima emanazione saranno riepilogate le disposizioni vigenti in materia di cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro.
2 – CUMULO CON I REDDITI DA LAVORO DELLE PENSIONI DI ANZIANITA’ E DELLE PENSIONI O ASSEGNI DI INVALIDITA’ LIQUIDATE CON ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 40 ANNI
2.1 – Criteri generali
A decorrere dal 1° gennaio 1999 le pensioni di anzianita', le pensioni o assegni di invalidita’ con qualunque decorrenza a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive, delle gestioni degli artigiani, degli esercenti attivita’ commerciali e dei coltivatori diretti mezzadri e coloni liquidate con un’anzianita’ contributiva pari o superiore a 40 anni non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento della quota eccedente il minimo, fino a concorrenza dei redditi stessi (articolo 10, comma 1, del decreto n.503/1992).
E’ pertanto incumulabile con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, fino a concorrenza del relativo ammontare, la meta’ della quota di pensione che supera il trattamento minimo.
Per l’applicazione del divieto di cumulo con i redditi da lavoro delle pensioni in argomento trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 20 del D.P.R. 27 aprile 1968, n.488, e successive modificazioni ed integrazioni (articolo 10, comma 1, del decreto n.503). Il divieto di cumulo non si applica alla tredicesima rata di pensione, ad eccezione degli aumenti di perequazione in cifra fissa attribuiti a norma dell’articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n.160, fatto comunque salvo l’importo di pensione corrispondente al trattamento minimo.
2.2 - Esclusioni dal divieto di cumulo
L’articolo 10 del decreto n. 503 prevede talune esclusioni dal divieto di cumulo delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni e assegni di invalidita’ con i redditi da lavoro.
Per effetto del disposto dell’articolo 77 della legge n.448/1998 tali esclusioni trovano applicazione anche per le pensioni di anzianita’ ed i prepensionamenti liquidati con un’anzianita’ contributiva pari o superiore a 40 anni. In particolare il divieto di cumulo con i redditi da lavoro non trova applicazione nei casi di:
pensionati assunti con contratti di lavoro a termine di durata complessivamente non superiore a cinquanta giornate nell’anno solare. L’esclusione in parola e’ correlata soltanto alla durata complessiva nell’anno solare dei rapporti di lavoro instaurati sulla base di contratti a termine; in caso di superamento nel corso dell’anno delle cinquanta giornate di lavoro per effetto di più rapporti di lavoro a termine, l’esclusione dal divieto di cumulo non trova piu’ applicazione e l’incumulabilita’ opera per la totalita’ delle giornate di lavoro effettuate;
pensionati dalla cui attivita’ dipendente o autonoma deriva un reddito complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia e delle quote dovute per contributi previdenziali e assistenziali, non superiore all’importo annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L’esclusione in parola prescinde dalla durata e dalla tipologia dell’attivita’ lavorativa svolta, essendo correlata esclusivamente all’entita’ del reddito prodotto;
pensionati che svolgono la loro attivita’ nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attivita’ socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
pensionati occupati in qualita’ di operai agricoli;
pensionati occupati in qualita’ di addetti ai servizi domestici e familiari;
pensionati occupati in qualita’ di agenti non di ruolo alle dipendenze delle Comunita’ europee da data anteriore al 1° febbraio 1991, a norma del regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 20 febbraio 1968, e successive modificazioni (articolo 6, comma 8-bis, della legge n. 236 del 1993; circolare n. 558 R.C.V. del 3 aprile 1981);
pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, per le indennita’ percepite per l’esercizio di tale funzione (comma 4-bis, aggiunto all’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673);
pensionati che svolgono funzioni connesse a cariche pubbliche elettive per tutte le indennita’ comunque connesse (indennita’ disciplinate dalle legge n.816 del 1985, indennita’ per i presidenti e i membri dei consigli regionali, per i parlamentari nazionali ed europei, ecc.). Dette indennita’ non devono essere considerate redditi da lavoro ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici (v. circolare n.58 del 10 marzo 1998 , punto 2.1).
2.3 – Titolari di pensione che hanno maturato entro il 1994 i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti in tale anno per il diritto alla pensione di vecchiaia
Nei confronti dei titolari di pensione di vecchiaia che hanno maturato entro il 1994 i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti in tale anno per il diritto alla pensione di vecchiaia trova applicazione il previgente regime di totale cumulabilita’ della pensione con il reddito da lavoro autonomo (articolo 11, comma 10, della legge n.537/1993).
Per effetto dell’articolo 77 della legge n. 448 tale regime di totale cumulabilità della pensione con il reddito da lavoro autonomo trova applicazione anche per i titolari di pensione di anzianita’, di trattamento di prepensionamento, di pensioni e assegni di invalidita’ con anzianita’ contributiva superiore a 40 anni, che hanno maturato entro il 1994 i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti in tale anno per il diritto alla pensione di vecchiaia.
3 – AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE PENSIONI
3.1- Aggiornamento delle procedure di liquidazione e di ricostituzione
Le procedure di liquidazione e di ricostituzione sono in corso di aggiornamento e con comunicazione a parte saranno fornite le istruzioni operative.
3.2 – Pensioni in essere al 1° gennaio 1999
Per le pensioni in essere al 1° gennaio 1999, che risultano liquidate con un’anzianita’ contributiva pari o superiore a 40 anni, verranno ricalcolate le quote incumulabili con il reddito da lavoro dipendente e/o autonomo e sara’ inviata agli interessati apposita comunicazione con l’indicazione dei nuovi importi.
Saranno inoltre individuate come ricostituzioni d’ufficio le pensioni per le quali viene effettuata la trattenuta per quote incumulabili con il reddito da lavoro autonomo.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO