Eureka Previdenza

Messaggio 5702 del 6 marzo 2008


Oggetto:
Articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. "Finestre di accesso" per il pensionamento di vecchiaia.
Come noto l’articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le c.d. “finestre di accesso” per il pensionamento di vecchiaia.
Con messaggio n. 30923 del 31 dicembre 2007 sono state fornite le prime istruzioni relative all’applicazione della nuova normativa.
Con circolare n. 5 del 15 gennaio 2008 e con messaggio n.2970 del 5 febbraio 2008 sono state, tra l’altro, fornite le prime indicazioni in merito ad alcune situazioni per le quali la nuova disciplina non trova appplicazione.
In particolare con circolare n. 5 del 15 gennaio 2008, nel ricordare che la nuova disciplina sulle “finestre di accesso” non si applica a coloro che hanno raggiunto il requisito anagrafico e contributivo prima del 31 dicembre 2007, è stato precisato che detta disciplina non è applicabile ai lavoratori che abbiano in corso alla data del 31 dicembre 2007 il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni previste dai CCNL, ancorché raggiungano i requisiti anagrafici e contributivi dopo la predetta data del 31 dicembre 2007.
Con successivo messaggio n. 2970 del 5 febbraio 2008, nel fornire istruzioni in merito all’applicazione della nuova normativa agli assegni straordinari di sostegno al reddito, è stato tra l’altro precisato che i lavoratori in esodo alla data del 31 dicembre 2007 (= decorrenza assegno straordinario entro il 1° gennaio 2008) continueranno ad accedere al pensionamento di vecchiaia dal mese successivo a quello del compimento dell’età anagrafica richiesta.
Con il presente messaggio si forniscono ulteriori indicazioni in merito a situazioni nelle quali la disciplina in oggetto non trova applicazione.

1 – Lavoratori LSU o ASU in prepensionamento anticipato di vecchiaia

I lavoratori in argomento conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia dal 1° giorno del mese successivo quello di perfezionamento dei requisiti richiesti per la liquidazione del trattamento definitivo di vecchiaia.

2 - Lavoratori collocati in mobilità lunga.

I lavoratori collocati in mobilità lunga accedono alla pensione di vecchia senza dover attendere “le finestre di accesso”.
Infatti, al caso di specie vanno estese le precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota n. 14/0000196 dell’11 gennaio 2005, riferita all’epoca della formulazione del parere all’applicazione della salvaguardia relativamente ai nuovi requisiti per la pensione di anzianità introdotti dalla legge n. 243 del 2004.
Il Ministero ha, infatti, affermato che “poiché le norme in materia di mobilità lunga fanno specificatamente riferimento alla disciplina in materia di pensioni vigente alla data di entrata in vigore delle norme medesime, si può senz’altro ritenere applicabile il principio che la legge speciale deroga alla legge generale anche successiva”.

3 –Lavoratori che hanno raggiunto il diritto alla pensione di anzianità

In caso di lavoratore che abbia conseguito il diritto alla pensione di anzianità e al quale si sia aperta la relativa “finestra di accesso”, ma presenti domanda di pensione dopo aver raggiunto l’età per il pensionamento di vecchiaia, non devono essere applicate le “finestre di accesso” per la pensione di vecchiaia, ma può essere collocato in pensione sin dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

IL DIRETTORE CENTRALE
Nori

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