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Cumulo delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario
Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti (o AOI con analogo meccanismo) ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto. (vedi tabella F e tabella G)
Esempio Tabella F e G |
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Titolare di pensione di reversibilità (o AOI) che ha posseduto, nell’anno 2000, redditi pari a Lire 29.241.000 e nell’anno 2001, redditi pari a Lire 31.729.000.
Le riduzioni non si applicano se titolari della pensione sono i figli minori, studenti o inabili che hanno diritto alla pensione ai superstiti a seguito del decesso dell’assicurato o del pensionato, individuati secondo la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria (Art. 22, della legge 21 luglio 1965, n. 903) |