Eureka Previdenza

Circolare 79 del 22 marzo 1995

Oggetto:
LAVORATORI  EDILI  AMMESSI  AL   TRATTAMENTO  SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO  3,   COMMA  4,  DELLA LEGGE  19  LUGLIO  1994,  N.   451.  UTILIZZAZIONE  DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA AI FINI DEL DIRITTO A   PENSIONE DI ANZIANITA'.

1 - INDIVIDUAZIONE  DEI LAVORATORI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLI-
    CAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 451
L'articolo 3, comma 3,  della  legge  19  luglio  1994,  n.  451,
dispone  che  nel  caso di attuazione di programma di trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  i  lavoratori  edili
licenziati  a  seguito  dell'attivazione  della  procedura per la
dichiarazione di mobilita' ai sensi dell'articolo 4  della  legge
23  luglio  1991, n. 223, i quali abbiano un'anzianita' aziendale
di almeno trentasei mesi, di cui almeno  ventiquattro  di  lavoro
effettivamente  prestato,  ivi  compresi i periodi di sospensione
del lavoro derivanti da ferie,  festivita'  ed  infortuni,  hanno
diritto  al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia
previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 223.
Il successivo comma 4 dello stesso articolo 3 stabilisce che  per
i  predetti lavoratori e per i lavoratori di cui all'articolo 11,
comma 2, della legge n. 223, aventi i requisiti  di  cui  al  ri-
chiamato  comma 3, licenziati a partire dal 20 gennaio 1994 (data
di entrata in vigore del decreto legge  18  gennaio  1994,  n.40,
reiterato  dal decreto legge 18 marzo 1994, n. 185, e dal decreto
legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla  legge  n.451)  ed
entro  il 31 dicembre 1994 da imprese edili, trovano applicazione
le disposizioni di cui all'articolo 7, commi  5,  6  e  7,  della
legge  n.  223, al di la' dei limiti territoriali ivi previsti, e
cioe' qualunque sia l'area del territorio  nazionale  in  cui  e'
ubicata l'unita' produttiva.
Si  ricorda  che  i  lavoratori  di cui all'articolo 11, comma 2,
della legge n. 223 sono i lavoratori  licenziati  successivamente
ad  un  avanzamento dei lavori edili superiore al 70 per cento da
aziende operanti nelle aree in cui il CIPI  abbia  accertato  uno
stato  di  grave  crisi  occupazionale  conseguente  al  previsto
completamento di impianti industriali o  di  opere  pubbliche  di
grandi dimensioni, i quali:
- siano  stati  occupati,  senza  soluzione  di continuita', alle
  dipendenze di una o piu' aziende edili operanti  nelle  aree  e
  nelle attivita' predette per un periodo di lavoro effettivo non
  inferiore a diciotto mesi;
- siano residenti nell'area  in  cui  sono  completati  i  lavori
  ovvero   in  circoscrizioni  che  presentino  un  rapporto  fra
  iscritti  alla  prima  classe  di  collocamento  e  popolazione
  residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale.
Si  richiamano  al  riguardo  le  circolari n. 246 del 17 ottobre
1991, n.150 del 6 luglio 1993 e n. 178 del 9 giugno 1994.
2 - UTILIZZAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER I PERIODI DI
    TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER L'EDILIZIA
Con  lettera del 16 novembre 1994 il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ha espresso l'avviso che con le citate  dispo-
sizioni  dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 451 il legisla-
tore ha inteso estendere ai lavoratori  edili  in  disoccupazione
speciale  la  disciplina della cosiddetta mobilita' lunga, che si
caratterizza per la precipua finalita' di sostenere il lavoratore
fino  al  conseguimento del trattamento pensionistico. Proprio in
vista di tale finalita' ed in presenza della  formulazione  gene-
ricamente ampia dell'articolo 7, comma 9, della legge n. 223, che
non contiene divieti  espliciti  di  segno  contrario,  e'  stato
disposto  che la contribuzione accreditata a fronte di periodi di
godimento dell'indennita' di  mobilita'  e'  utile  ai  fini  del
diritto  e  della misura della pensione, ivi compresa la pensione
di anzianita'. Alla medesima conclusione, ad avviso del  predetto
Ministero,  si  deve  pervenire  per  la contribuzione figurativa
accreditata per i periodi di trattamento speciale  di  disoccupa-
zione  per  l'edilizia  erogato a norma dell'articolo 3, comma 4,
della legge n. 451 del 1994.
Tenuto conto del parere espresso  dal  Ministero  del  Lavoro,  i
periodi  di accredito figurativo connesso al trattamento speciale
di disoccupazione erogato a norma dell'articolo 3, comma 4, della
legge  n.  451  nei confronti dei lavoratori edili che si trovano
nelle condizioni previste dall'articolo 7, commi  6  e  7,  della
legge  n.  223,  qualunque sia l'area del territorio nazionale in
cui e' ubicata l'unita'  produttiva,  devono  essere  considerati
utili anche ai fini del diritto alla pensione di anzianita'.
Resta  inteso che per i lavoratori non ricompresi nelle fattispe-
cie in esame continuano a trovare applicazione  i  criteri  enun-
ciati  dal  Consiglio  di Amministrazione con deliberazione n.183
del 23  settembre  1983,  secondo  cui  i  contributi  figurativi
accreditati  a  norma dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1975,
n. 427, per i periodi di trattamento di  disoccupazione  speciale
in  favore  dei  lavoratori  dell'edilizia  non sono utili per il
diritto alla pensione di  anzianita'  (circolare  n.  635  R.C.V.
n.53595 A.G.O. del 17 novembre 1983).
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                         TRIZZINO

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