Eureka Previdenza

Messaggio 38 del 21 giugno 2002

Oggetto: Indennità di disoccupazione . Indennità di mobilità. Accreditamento contribuzione figurativa.

Alcune Strutture hanno chiesto chiarimenti in ordine al criterio di accreditamento della contribuzione figurativa per i lavori ammessi a fruire dell’indennità di disoccupazione o di mobilità.
Al riguardo si osserva che l’art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dispone che i periodi per i quali è corrisposta l’indennità ordinaria dell’assicurazione contro la disoccupazione sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa. Valgono pertanto per tali periodi i criteri che scaturiscono dall’articolo 9, sub articolo 2, della predetta legge n. 218.
Per determinare il numero di contributi accreditabili nel periodo compreso tra la data di inizio e la data di cessazione della prestazione, si deve determinare il numero delle giornate compreso fra la data di inizio e quella di cessazione della corresponsione della prestazione stessa. Ovviamente il calcolo deve essere costruito sulla base della settimana di 7 giorni con arrotondamento a settimana intera per le frazioni tra 1 e 6.
La specifica procedura di accredito della contribuzione in argomento è stata adeguata per applicare i predetti criteri.
Resta fermo che, al momento della liquidazione della pensione o del rilascio dell’estratto conto contributivo, i periodi accreditati saranno valutati considerando l’eventuale contribuzione obbligatoria versata nei periodi precedenti o successivi a quello di accreditamento della contribuzione figurativa in ciascun anno, ai fini della valutazione della capienza ed esclusione delle settimane eccedenti la capienza stessa.
In materia di accreditamento dei contributi figurativi in favore dei lavoratori dei lavoratori che percepiscono l’indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti si richiamano i criteri di cui alla circolare n. 148 del 26 giugno 1990.

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