Eureka Previdenza

Decreto 31 agosto 2007

Facolta'  di  riscatto  dei  periodi  di  aspettativa  per  motivi di
famiglia    e    adeguamento   delle   tabelle   per   l'applicazione
dell'articolo 13  della  legge  12 agosto  1962,  n.  1338,  ai sensi
dell'articolo  1,  commi  789 e 790, della legge 27 dicembre 2007, n.
296.

(GU n.258 del 6-11-2007)

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE


                           di concerto con


             IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA


                                e con


              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che
riconosce,  anche  per  i periodi antecedenti al 31 dicembre 1996, ai
lavoratori  dipendenti  di  datori  di  lavoro  pubblici o privati la
facolta'  di  riscattare  i  periodi  di  aspettativa  per  motivi di
famiglia di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53,
e successive modificazioni;
  Visto,  in  particolare, il successivo comma 790 della citata legge
n.  296  del 2006 che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza sociale, diconcerto con il Ministro delle politiche
per  la  famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la
definizione  delle  modalita' di esercizio della facolta' di riscatto
di  cui  al precedente comma 789, nonche' l'adeguamento delle tabelle
emanate  per  l'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338;
  Visti i commi 2 e 4 dell'art. 4 della citata legge n. 53 del 2000;
  Visto  il decreto 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, recante disposizioni attuative
dell'art. 4 della predetta legge;
  Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del predetto decreto che,
ai fini della fruizione del congedo di cui all'art. 4, comma 2, della
citata  legge n. 53 del 2000, definiscono i gravi motivi di famiglia,
individuano le patologie specifiche, ed indicano la documentazione da
produrre a corredo dell'istanza di congedo;
  Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
19 febbraio  1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  129  del  13 maggio  1981,  con  il  quale  sono state
approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista
dall'anzidetta norma;
  Considerato  che  il  citato  comma 790 della legge n. 296 del 2006
dispone che siano adeguate le predette tariffe;
  Viste  le  nuove  tariffe  elaborate  dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, trasmesse con nota dell'8 marzo 2007;
  Ritenuto che i criteri adottati dal predetto Istituto sono idonei a
fornire  una  adeguata  copertura  finanziaria  degli oneri derivanti
dall'applicazione  del  citato art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 4, comma 2, della legge
8 marzo  2000,  n.  53,  e  successive  modificazioni,  i  lavoratori
dipendenti  di  datori di lavoro pubblici o privati che esercitano la
facolta'  di  riscatto  di  cui  all'art.  1,  comma 789, della legge
27 dicembre  2006,  n.  296,  devono  comprovare,  per  i  periodi di
aspettativa  antecedenti  al  31 dicembre  1996  e  nell'ambito dello
svolgimento  di  un  rapporto di lavoro subordinato, la ricorrenza di
gravi  motivi  di  famiglia,  come definiti dall'art. 2, comma 1, del
decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.
  I  predetti  lavoratori, all'atto della presentazione della domanda
di riscatto agli Enti previdenziali interessati, devono produrre, con
riferimento  a ciascuno dei casi di cui al predetto comma 1 dell'art.
2,  la  documentazione, di data certa, prevista dall'art. 3, commi 1,
2, e 3 del predetto decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.
  I  soggetti  in  costanza  di  lavoro al 1° gennaio 2007, e cessati
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
devono  presentare  la  domanda di riscatto, corredata dalla relativa
documentazione,  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto medesimo.
  Gli   enti  previdenziali  interessati  accertano,  anche  mediante
scambio  di  informazioni,  la  scopertura  contributiva  del periodo
oggetto di riscatto nelle diverse gestioni assicurative.

                               Art. 2.
  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le   tariffe   per  il  calcolo  della  riserva  matematica  ai  fini
dell'applicazione  dell'art.  13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
sono  adeguate  nelle  misure contenute nelle tabelle allegate che ne
costituiscono parte integrante (allegato 1).
  Per  le domande presentate in data anteriore a quella di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  e non ancora definite, continuano ad
applicarsi   le   tariffe   approvate  con  il  decreto  ministeriale
19 febbraio 1981.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 31 agosto 2007

          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                               Damiano


             Il Ministro delle politiche per la famiglia
                                Bindi


              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                           Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 298

                                                           Allegato 1
TARIFFA DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338/1962
AGGIORNAMENTO  PREVISTO  DALL'ART.  1, COMMI 789 E 790 DELLA LEGGE N.
296/2006

         ---->  Vedere immagini da pag. 35 a pag. 43  <----

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