Eureka Previdenza

Quinta salvaguardia - 17.000

Autorizzati alla prosecuzione volontaria che non hanno versato prima del 6 dicembre 2011

msg.4373/2014

Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data (art. 1, comma 194, lett. f)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 9.000 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre  2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che  perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.


Modalità e termine di presentazione delle istanze

L’articolo 4 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo.

Al riguardo, si precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini.

Con successivo messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite specifiche istruzioni relative ai prodotti informatici appositamente istituiti.

Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

Per gli scritti INPS Gestione dipendenti pubblici si rinvia alle istruzioni fornite al punto 3.1.2 del presente messaggio.

Quinta salvaguardia - 17.000

Lavoratori in mobilità e successivamente prosecutori volontari

(msg.4373/2014)

Lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data (art. 1, comma 194, lett. e)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 1.000 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla  prosecuzione  volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi  volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.

Dal dettato normativo si evince che la salvaguardia in parola è rivolta esclusivamente a quei soggetti che entro i sei mesi successivi al termine della mobilità ordinaria, abbiano perfezionato il requisito dell’età e quello contributivo. Al riguardo si precisa che se al momento del termine della mobilità ordinaria è stato già perfezionato il requisito contributivo, ma non quello dell’età, tali soggetti non rientrano nella tipologia in esame in quanto la norma espressamente fa riferimento al perfezionamento dei requisiti “mediante versamento dei contributi volontari” che – com’è ovvio – interessano esclusivamente il requisito contributivo e non già quello anagrafico; conseguentemente questi lavoratori non potranno accedere alla salvaguardia di cui trattasi.

E’ opportuno evidenziare che l’espressione “collocati in mobilità ordinaria” utilizzata dalla norma contenuta nella lettera in esame, rimanda al presupposto normativo secondo cui la iscrizione nelle liste di mobilità - che determina la collocazione in mobilità - si verifica il giorno successivo alla data di licenziamento. Tale precisazione comporta che possono essere ammessi alla salvaguardia in argomento – sempre che siano in possesso dei summenzionati requisiti pensionistici -  i lavoratori licenziati fino al 3 dicembre 2011.

Si precisa inoltre che la fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere verificata alla data del 16 aprile 2014, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del decreto interministeriale 14 febbraio 2014. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità, ex art. 8 comma 6 e 7 della legge n. 223 del 1991, successivi al 16 aprile 2014 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa.

I lavoratori di cui al presente punto possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.

Si specifica infine che i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga non rientrano nel novero dei destinatari della salvaguardia in parola.


Interpretazione autentica dell'art.1 comma 194 lett. e data dall'art. 3 della legge 147/2014 (msg.8881/2014)

L’articolo 3, della legge 147/2014 reca l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 194, lett. e, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo alla categoria dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione  volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionano, mediante il versamento di contributi  volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del più volte citato decreto legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario in parola, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.

In particolare, il citato articolo 3, comma 1 della legge 147/2014, prevede che: “L’art. 1, comma 194, lett. e, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, può essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità relativa alla mobilità in cui l’assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011”.

Il predetto articolo 3, comma 2 della legge 147/2014 dispone che, per i lavoratori di cui al comma 1 del medesimo articolo, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini per i versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità relativa alla mobilità in cui l’assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

Restano confermate, per quanto compatibili, le istruzioni fornite al punto 3.5 del messaggio n. 4373 del 2014, relativo alla categoria di lavoratori in argomento.


Precisazioni

La norma riguarda – in via esclusiva – i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari o che hanno presentato la domanda di prosecuzione volontaria con decorrenza successiva al 4 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2014, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla legge 147/2013 (v. punto successivo per la modalità e termine per la presentazione della domanda) e che perfezionino mediante il versamento della contribuzione volontaria i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità - di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Pertanto, agli stessi soggetti è limitata l’applicazione della deroga contenuta nell’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 194, lettera e), della legge n. 147 del 2013 alle disposizioni previste dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997.

Al riguardo, si precisa che i versamenti volontari potranno essere consentiti oltre i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione per periodi in relazione ai quali non si riscontrino cause ostative e, comunque, successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità di cui l’assicurato beneficiava alla data del 4 dicembre 2011.

Le domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate successivamente al 4 dicembre 2011 e ancora giacenti, dovranno essere riesaminate alla luce delle disposizioni in argomento. Facendo riferimento alla medesima disciplina dovranno essere riesaminate, a domanda, le richieste di autorizzazione ai versamenti volontari già accolte o erroneamente respinte.

Peraltro, all’atto dell’istruttoria o del riesame delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari è necessario prima di consentire l’effettuazione dei relativi versamenti anche per periodi superiori ai sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione che sia verificata la possibilità in capo all’assicurato di raggiungere il diritto a pensione, secondo le regole appena illustrate.

Relativamente ai soggetti che rientrino nell’ambito soggettivo della normativa in esame e la cui domanda di autorizzazione ai versamenti volontari si già stata accolta, al fine di consentire il versamento della contribuzione volontaria anche oltre i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, si dovrà procedere alla riemissione del bollettino MAV.

Si ricorda, infine, quanto già chiarito nell’ambito della circolare n. 150/2003 in merito ai versamenti relativi al semestre anteriore alla domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

La facoltà di versare i contributi per i sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione costituisce un’estensione delle possibilità conseguenti all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria la cui decorrenza giuridica resta fissata al primo sabato successivo alla data di presentazione della relativa domanda.

Considerato che il presupposto per il versamento in esame è costituito dall’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, la prestazione pensionistica dovrà essere liquidata con decorrenza successiva a quella “giuridica” dell’autorizzazione; la liquidazione della pensione da data precedente determinerebbe infatti una condizione ostativa al rilascio dell’autorizzazione, la cui revoca darebbe luogo, come ovvio, all’annullamento ed al rimborso dei versamenti volontari pregressi, con conseguente perdita del requisito contributivo che aveva fatto sorgere il diritto alla prestazione stessa.


Modalità e termine di presentazione delle istanze

L’articolo 4 del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo.

Al riguardo, si precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini.

Con successivo messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite specifiche istruzioni relative ai prodotti informatici appositamente istituiti.

Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

Per gli scritti INPS Gestione dipendenti pubblici si rinvia alle istruzioni fornite al punto 3.1.2 del presente messaggio.

Quinta salvaguardia - 17.000

Lavoratori cessati dopo il 30 giugno 2012

msg.4373/2014

Lavoratori cessati dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo (art. 1, comma 194, lett. c)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 500 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.

L’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori in argomento conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.


Modalità e termine di presentazione delle istanze

L’articolo 5 del più volte citato decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in parola alla competente DTL entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo (Al riguardo, v. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 aprile 2014).

In particolare, i lavoratori di che trattasi presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo le seguenti modalità:

  1. nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
  2. in tutti gli altri casi, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

Quinta salvaguardia - 17.000

Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale

msg.4373/2014

Lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio  2007 e il 31 dicembre 2011 (art. 1, comma 194, lett. d)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 5.200 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori  il  cui  rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,  successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a  rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che  perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.

L’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, ha previsto che i lavoratori in argomento conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Modalità e termine di presentazione delle istanze

L’articolo 5 del più volte citato decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha previsto che i lavoratori di cui al presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia in parola alla competente DTL entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014 e, dunque, entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014, primo giorno seguente non festivo (Al riguardo, v. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 aprile 2014).

In particolare, l’articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, prevede che i lavoratori di che trattasi presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.

Quinta salvaguardia - 17.000

Lavoratori cessati entro il 30 giugno 2012

msg.4373/2014

Lavoratori cessati entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo (art. 1, comma 194, lett. b)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 400 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia in parola sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I predetti lavoratori possono accedere al beneficio a condizione che  perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015.

L’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, ha previsto che i lavoratori in argomento conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

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