Eureka Previdenza

Messaggio 2794 del 24 febbraio 2014

OGGETTO: Disposizioni in materia di indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati da enti operanti nel settore della SANITA’ PRIVATA comma 7 dell’art. 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Accordo governativo del 22 febbraio 2013 – “Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza”.

In data 22 febbraio 2013 è stato stipulato un accordo governativo che prevede, tra l’altro la collocazione in mobilità, ai sensi dell’art. 41, comma 7, legge 289 del 27 dicembre 2002, di lavoratori della “Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza” (matricola INPS 0900186673).
In data 31 gennaio 2014 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha inviato la nota n. 3617 con la quale ha autorizzato L’INPS all’erogazione della prestazione, ai sensi dell’art. 41, comma 7, legge 289 del 27 dicembre 2002, agli ex lavoratori della “Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza”.
Con la stessa nota il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato, che la prestazione in questione dovrà essere erogata tenendo conto del limite massimo di mensilità erogabili, determinato in considerazione del numero massimo di lavoratori, pari a 400 unità, per il totale delle mensilità complessive di vigenza dell’intervento, attualmente dal 2004 – al 2017 e, comunque, nel limite di 66 mensilità per lavoratore.

Il file inviato dal Ministero ed allegato al presente messaggio contiene n. 451 lavoratori ed, accanto a ciascun nominativo, è indicata la data presunta di collocamento in pensione. Pertanto, poiché sulla base di indicazioni fornite dalla predetta Congregazione, il numero dei beneficiari ha un andamento decrescente nel tempo, il diritto alla mobilità è riconosciuto a tutti i lavoratori interessati, ritenendo che siano soddisfatte le disposizioni legislative in parola in quanto, anche se nel primo periodo viene superata la quantificazione di 400 lavoratori, mediamente nell’arco degli anni di vigenza del beneficio, il numero degli interessati risulta essere inferiore alle predette 400 unità.

Le Sedi interessate dovranno fare particolare attenzione nell’esaminare il requisito dell’anzianità aziendale previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991, in quanto per n. 28 lavoratori indicati nel file allegato (evidenziati in rosso) la “Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza” ha indicato una data di assunzione diversa da quella riscontrata negli archivi UNILAV.

Si ricorda, inoltre, che ai lavoratori interessati spetta un trattamento pari all’importo massimo dell’indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti per massimo 66 mesi. Pertanto a coloro che sono stati licenziati nell’anno 2013 dovrà essere corrisposta l’indennità pari ad euro 1.085,57 lordi, per tutto il periodo di durata del beneficio; per coloro che saranno licenziati negli anni successivi, il trattamento mensile è pari a quello massimo stabilito per l’anno di licenziamento al netto della riduzione di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Per i periodi di fruizione del trattamento di mobilità spetta la contribuzione figurativa e, in presenza degli specifici requisiti, l’assegno per il nucleo familiare.

I lavoratori che intendano intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata del trattamento di mobilità di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Come indicato nella circolare 89 del 31.04.2004, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con apposita nota, ha precisato che i destinatari del beneficio in parola devono presentare all’INPS apposita domanda entro 68 giorni dal licenziamento, pena la perdita del diritto.

Per quanto riguarda, invece, il riferimento al trattamento pensionistico citato nell’ultimo capoverso dell’art. 41, comma 7, legge 289 del 27 dicembre 2002, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con risposta all’interpello n. 30 del 19.10.2012, ha ritenuto che l’applicazione della suddetta disposizione normativa non comporti nei confronti dei lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità citata l’applicazione di requisiti pensionistici differenti da quelli stabiliti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Per la liquidazione del trattamento di mobilità di cui al presente messaggio le Sedi, al fine di una corretta imputazione contabile della spesa, durata del beneficio ed importo da erogare, dovranno utilizzare il seguente codice d’intervento: 95


Prima di porre in pagamento le prestazioni, le Sedi sono tenute a controllare l’effettivo diritto dei lavoratori a percepire l’erogazione del trattamento di mobilità in questione e quindi verificare che i singoli lavoratori non abbiano perso lo status di disoccupato, che non sussistano altre cause ostative all’erogazione della prestazione e che il nominativo sia inserito nell’elenco allegato al presente messaggio.

Si precisa, inoltre, che, alle indennità di mobilità concesse, deve essere applicato il requisito dell’ “anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni”, previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991.

Se, in attesa di disposizioni ministeriali, ai lavoratori interessati è stato erogato il trattamento di una prestazione AspI, le Sedi dovranno provvedere a recuperare sul trattamento di mobilità gli importi concessi a tale titolo, sempreché naturalmente sussistano i requisiti per la concessione dell’ indennità di mobilità.

Il trattamento in questione potrà essere erogato nel limite massimo di 66 mesi per ciascun beneficiario e, comunque, non oltre la data di maturazione del diritto a pensione se precedente.

Per l’imputazione contabile del trattamento di mobilità, si richiamano le disposizioni impartite con la circolare n. 89 del 31 maggio 2004.

IL DIRETTORE CENTRALE PSR
Luca Sabatini

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