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Messaggio 2999 del 3 marzo 2014
OGGETTO:
Indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto ex articolo 2, commi 51-56, della legge n. 92/2012. Nuovo modello on line per l’anno di riferimento 2014. Rivalutazione per l’anno 2013 del limite reddituale. Attestazione del periodo ininterrotto di disoccupazione.
1. Premessa
L’articolo 2, commi 51-56, della legge n. 92/2012, ha introdotto una nuova disciplina dell’indennità prevista a favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto, i cui tratti essenziali sono stati illustrati con la circolare n. 38 del 14/03/2013.
Con il presente messaggio si rappresentano le novità concernenti ilnuovo modello di domanda per l’anno di riferimento 2014, la rivalutazione per l’anno 2013 del requisito reddituale (v. punto 1.2 della circolare citata) ed, infine, la modalità di attestazione del periodo ininterrotto di disoccupazione (v. punto 1.2 della circolare citata).
2. Nuovo modello di domanda per l’anno di riferimento 2014
Ciò premesso, si comunica, innanzitutto, che, per la presentazione delle domande relative alla prestazione in oggetto con anno di riferimento 2014, è disponibile nella modulistica on line il nuovo modello CoCoPro 2014 COD. SR 140.
3. Rivalutazione per l’anno 2013 del requisito reddituale di cui all’articolo 2, comma 51, lettera b), della legge n. 92/2012
L’articolo 2, comma 51, lettera b), della legge n. 92/2012 ha previsto che il limite di reddito di 20.000 euro, per l’anno 2012, sia rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
L’ISTAT, con comunicato stampa del 14 gennaio 2014, ha reso noto che l’incremento del suddetto indice, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, è risultato pari al 1,1 per cento.
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, si comunica che il limite di reddito della citata disposizione per l’anno 2013 risulta pari a 20.220 euro.
Si ritiene utile precisare che tale limite si applica per le domande di prestazione con anno di riferimento 2014, per le quali dovrà essere utilizzato il nuovo modello CoCoPro 2014 COD. SR 140.
4. Periodo ininterrotto di disoccupazione di cui all’articolo 2, comma 51, lettera d), della legge n. 92/2012
L’articolo 2, comma 51, lettera d), della legge citata prevede tra i requisiti richiesti per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione in oggetto un periodo ininterrotto di disoccupazione di almeno due mesi.
A tal proposito, si precisa che, per la presentazione delle domande con anno di riferimento 2014 e per quelle degli anni successivi, il requisito del periodo di disoccupazione – da considerare ai sensi dell’ art. 1, c. 2 lett. c), del d.lgs. n. 181/2000 e successive modifiche – ininterrotto di almeno due mesi (v. punto 1.2 della circolare n. 38/2013) sostituisce il requisito dell’assenza di contratto di lavoro ininterrotto di almeno due mesi, valevole esclusivamente per l’anno 2012.
L’attestazione del requisito suddetto è possibile mediante autocertificazione, con la quale il richiedente dichiara di essere stato disoccupato ininterrottamente per almeno due mesi e di aver attestato tale condizione presso il Centro per l’impiego.
A tal fine, nel nuovo modello di domanda CoCoPro 2014 COD. SR 140 è previsto un apposito campo dove inserire i suddetti dati.
Si fa riserva di comunicare con successivo messaggio alle Sedi territoriali dell’Istituto specifiche istruzioni relative alla procedura informatica per l’erogazione della prestazione in oggetto.
Il Direttore Generale
Nori