Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Norme Messaggi ME 2014 Messaggio 3606 del 26 marzo 2014
-
Benefici per i lavoratori non vedenti
-
Decorrenza del beneficio
-
Destinatari della norma
-
Domanda e documentazione da allegare
-
Liquidazione della pensione e attribuzione del beneficio
-
Maggiorazione ed assegno straordinario per i dipendenti da imprese di credito e di credito cooperativo
-
Maggiorazione per le pensioni liquidate nel sistema contributivo
-
Natura ed entità del beneficio
-
Periodi che danno titolo al riconoscimento
-
Quando attribuire la maggiorazione
-
Valutazione della maggiorazione per il raggiungimento dei 18 anni al 31/12/95
- Dettagli
- Visite: 10011
Messaggio 3606 del 26 marzo 2014
Oggetto:
Apertura e gestione conti corrente bancari intestati ai minori o libretti nominativi di risparmio intestati a minori per l’accredito delle indennità di accompagnamento e di frequenza. Chiarimenti.
Sono pervenute numerose richieste di chiarimenti in merito alle difficoltà riscontrate da molti cittadini nell’apertura e/o nella gestione di conti corrente o libretti nominativi intestati a minori destinatari di prestazioni assistenziali.
Al riguardo si precisa che le operazioni relative all’accredito dell’indennità di frequenza o dell’indennità di accompagnamento sono da qualificarsi quali atti di ordinaria amministrazione di cui all’art. 320, 1° comma, c.c. e pertanto non richiedono alcuna autorizzazione da parte del Giudice tutelare (in tal senso si sono più volte pronunciati i giudici di merito – vedasi da ultimo Tribunale di Civitavecchia n. 2269 del 26/11/2013).
Tali indennità sono quindi gestite direttamente da coloro che esercitano la potestà genitoriale per l’assistenza e la cura del minore. Si tratta, in concreto, di somme a scadenza periodica che non costituiscono proventi da lavoro del minore e non rientrano nel concetto di capitale di cui all’art. 320 c.c., che riguarda somme incassate una tantum e destinate a produrre frutti nel lungo periodo. Le indennità in discorso, ovviamente sempre nell’ambito delle finalità stabilite dalla legge, sono quindi nella piena disponibilità dei genitori senza che si renda necessaria alcuna specifica autorizzazione del giudice.
Ne discende che il rappresentante legale del minore ha facoltà di compiere, senza specifica autorizzazione da parte del giudice, tutti i singoli atti necessari per percepire gli importi spettanti, compresa l’apertura e la gestione di un conto corrente intestato al minore beneficiario della prestazione (cfr. Cass. 13 maggio 2011, n. 10654).
Quanto detto vale anche nel caso di riscossione di eventuali ratei arretrati delle indennità in oggetto, non incidendo le modalità di erogazione dell’indennità sulla natura giuridica della stessa.
A tali principi giurisprudenziali si uniformano già le condizioni generali di contratto di molti Istituti bancari e di Poste italiane, dove viene precisato che: «l’apertura del conto corrente o del libretto nominativo speciale intestato al minore può essere effettuata da entrambi i genitori oppure da uno solo munito di delega; gli esercenti la potestà genitoriale, poi, possono compiere le operazioni di versamento e di prelievo disgiuntamente (con determinati limiti massimi giornalieri) o congiuntamente (senza limiti entro l’importo del saldo disponibile)».
Si invitano le strutture in indirizzo a dare ampia diffusione al presente messaggio.
Il Direttore centrale