Eureka Previdenza

Messaggio 6490 del 6 agosto 2014

Oggetto: Indennità di disoccupazione in ambito ASpI. Definizione delle prestazioni in presenza di redditi da attività autonoma. Aspetti procedurali.

Secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012 l’INPS - nel caso in cui il percettore di indennità di disoccupazione in ambito ASpI svolga attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione - provvede a ridurre il pagamento dell'indennita' di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

Detto reddito presunto deve essere comunicato all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività autonoma.

Il medesimo articolo prevede al comma 40, lettere a) e b), che il beneficiario decada dalle suddette indennità nel caso di perdita dello stato di disoccupazione e nel caso di inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17.

Attuando il combinato disposto delle predette norme, l’Istituto ha predisposto nella procedura DSWEB la possibilità di inserire il reddito presunto derivante dall’attività svolta in forma autonoma comunicato dai beneficiari delle prestazioni di disoccupazione in ambito ASpI. Conseguentemente ha introdotto la funzionalità che riduce proporzionalmente la prestazione in presenza di reddito contenuto entro i limiti che consentono la conservazione dello stato di disoccupazione. Nella prima fase di attuazione, per gestire i casi di reddito che eccede detti limiti, è stata introdotta la sospensione automatica dei pagamenti delle relative domande di indennità ASpI/miniASpI.

Si forniscono nel presente messaggio le indicazioni per la gestione definitiva delle domande in argomento.

L’art. 4 del decreto legislativo n.181 del 2000 prevede la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

In mancanza di una specifica definizione nella normativa fiscale di “reddito minimo personale escluso da imposizione”, l’interpretazione che si può dare è che lo stato di disoccupazione continui a sussistere laddove il solo reddito annuale riferibile all’attività lavorativa (non si devono considerare dunque gli altri redditi eventualmente percepiti dall’interessato), non superi i limiti derivanti dal meccanismo di detrazione di cui all’art. 13 del TUIR. Detti limiti, ai fini che qui interessano, sono di euro 4.800,00 per il lavoro autonomo e di euro 8.000,00 per il lavoro parasubordinato.

Nel caso di superamento di detti limiti in ordine a ciascuna tipologia di lavoratori autonomi o parasubordinati, visto quanto precede, le strutture territoriali dovranno procedere alla messa in decadenza – dalla data di inizio dell’attività autonoma - delle prestazioni in ambito ASpI al momento sospese.

In relazione alle dichiarazioni di avvio attività autonoma - pervenute d’ora in avanti - che evidenzino il superamento del limite di reddito in parola si dovrà procedere, a cura dell’operatore della struttura territoriale, a porre direttamente in decadenza la prestazione dalla data di inizio dell’attività autonoma.

Dovrà altresì essere inserita la decadenza dalla data di inizio dell’attività autonoma, nel caso in cui non sia stato rispettato il termine di un mese per la comunicazione del reddito a far data, a seconda dei casi, dall’inizio dell’attività autonoma o dalla domanda di prestazione in ambito ASpI se l’attività autonoma era preesistente.

Una particolare attenzione andrà riservata ai percettori di prestazioni in ambito ASpI la cui attività lavorativa in forma autonoma riveste carattere parasubordinato. Poiché l’inizio di tale tipo di attività è rilevabile da UNILav, le prestazioni in ambito ASpI vengono poste in sospensione in analogia a quanto avviene per i percettori che si rioccupano con rapporto di lavoro subordinato.

Sarà necessario pertanto procedere ad una ricognizione dei lavoratori parasubordinati la cui prestazione di disoccupazione è stata posta in sospensione e definire lo stato della prestazione - come per i lavoratori autonomi - determinandone:

- la conservazione in percentuale ridotta se il reddito presunto derivante dall’attività parasubordinata non supera gli 8. 000 euro;
- la decadenza dalla data di inizio dell’attività, se detto limite viene superato o se la comunicazione del reddito non è avvenuta entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro parasubordinato o dalla domanda di prestazione in ambito ASpI se l’attività era preesistente.

Con l’occasione si comunica che con successivo messaggio saranno fornite istruzioni per il conguaglio d’ufficio da effettuarsi ai sensi dell’art.2 comma 17 della legge n.92 del 2012.


Luca Sabatini               Giulio Blandamura

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