Eureka Previdenza

Messaggio 8696 del 12 novembre 2014

Oggetto: Lavoratori marittimi. Modalità di calcolo secondo il sistema contributivo della pensione privilegiata per inabilità alla navigazione.
Sono pervenute da parte di alcune sedi richieste di chiarimenti in merito alle modalità di calcolo secondo il sistema contributivo della pensione privilegiata per inabilità alla navigazione dei marittimi prevista dall’art. 34 della legge n. 413/1984.
 
Al riguardo si fa presente che l’art. 34 della legge n. 413/1984 prevede, a favore dei lavoratori marittimi, il diritto alla pensione privilegiata per inabilità alla navigazione se sono riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di malattia o infortunio verificatosi mentre erano imbarcati o per causa di servizio connesso all'imbarco.
Tale diritto è riconosciuto a prescindere da qualsiasi requisito di età o di periodo assicurativo. Ai sensi del comma 2 del predetto art. 34 della legge n. 413/1984, qualunque sia il numero dei contributi dovuti o accreditati, la misura della pensione privilegiata non può essere inferiore a quella che sarebbe spettata qualora il titolare avesse fatto valere almeno venti anni di anzianità assicurativa.
 
Per la liquidazione della pensione privilegiata di inabilità con il calcolo contributivo, occorre aggiungere al montante individuale dei contributi, posseduto all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione necessaria per raggiungere la contribuzione complessiva di 1040 settimane. Tale quota è computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503/1992.
IL DIRETTORE CENTRALE
Antonello Crudo

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