Eureka Previdenza

La pensione anticipata

Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente

Occupati in attività di scoibentazione e bonifica dall'amianto e lavoratori affetti da patologia asbesto – correlata

(circ.80/2015) (circ.154/2016) (msg.4253articolo 1, comma 117/2018)

 


Estensione per gli anni 2019 e 2020 dei benefici previdenziali derivanti dall’esposizione all’amianto previsti per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Articolo 13-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123

I benefici previdenziali derivanti dall’esposizione all’amianto previsti per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoinbentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto-correlata derivante da esposizione all’amianto - sono riconosciuti anche per gli anni 2019 e 2020, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 13-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 13-ter dispone che “all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020”.

Ne consegue che il beneficio della maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva, di cui all’articolo 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014, trova applicazione anche per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza nel corso degli anni 2019 e 2020.

Al riguardo, l’articolo 1, comma 275 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che ”per i lavoratori indicati all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le disposizioni ivi previste si applicano anche ai lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS derogando al disposto dell'articolo 1, comma 115, della citata legge n. 190 del 2014 e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016”.

Pertanto, anche con riferimento a tale categoria di soggetti il predetto beneficio, di cui al citato comma 117, trova applicazione per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza nel corso degli anni 2019 e 2020.

Per l’applicazione dei citati commi 117 e 275 si fa rinvio, rispettivamente, alle istruzionidiramatecon le circolari n. 80/2015 e n. 154/2016.

Inoltre, il comma 2 del citato articolo 13-ter prevede che “all'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" e le parole: "entro l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2020".

Ne consegue che il beneficio dell’accompagnamento alla quiescenza, di cui all’articolo 1, comma 276, della legge n. 208 del 2015, è riconosciuto fino all’anno 2020.

Per accedere al beneficio in argomento gli interessati devono presentare, entro e non oltre il 30 novembre 2018, apposita domanda telematica, tramite i seguenti consueti canali posti a disposizione dall’Istituto:

    WEB, attraverso il servizio online dedicato, se in possesso di un codice PIN rilasciato dall’INPS, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto;
    Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di un codice PIN;
    Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di un codice PIN.

Per le istruzioni applicative del citato comma 276 si rinvia ai messaggi n. 2769/2016 e n. 3329/2016.

Infine, il comma 3 del citato articolo 13-ter, dispone che “agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 e in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 190 del 2014”.


Disposizioni dell'art.1 comma 117 della legge 190/2014

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”. L’ articolo 1, comma 117, della citata legge così dispone: “ In deroga a quanto disposto dall’articolo 24 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell’ anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del citato decreto - legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell’ ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto – correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni”.


Disposizioni dell'art.1 comma 275 della legge 208/2015

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, Supplemento ordinario n. 70, è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.

L’art. 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dispone che “Per i lavoratori indicati all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le disposizioni ivi previste si applicano anche ai lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS derogando al disposto dell'articolo 1, comma 115, della citata legge n. 190 del 2015 e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016”.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’applicazione della norma in argomento, tenuto conto di quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. 29/0004298/P del 12 luglio 2016.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente circolare si fa rinvio alle indicazioni contenute nella circolare n. 80 del 2015 per l’applicazione dell'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ove compatibili con quanto di seguito chiarito.


Normativa di riferimento (circ.80/2015)

Il comma 2 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, richiamato nella norma in oggetto, ha stabilito che i lavoratori occupati nelle imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, “e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni sopra richiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne”.


Destinatari (circ.80/2015)

I destinatari delle disposizioni di cui al citato comma 117, sono i soggetti:

  1. ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica dall’amianto che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell’ente territoriale;
  2. ammalati con patologia asbesto – correlata documentata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e in possesso della certificazione di esposizione all’amianto rilasciata dall’INAIL, per effetto del rinvio all’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
  3. che possono far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni (pari a 1560 settimane) di anzianità assicurativa e di contribuzione utile ai fini del diritto per la pensione di anzianità, come disposto dal comma 2 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
  4. in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, con il beneficio di cui al successivo punto 4, in base alle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell’anno 2015;
  5. che alla data di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata previsti dalla normativa vigente;
  6. che non siano titolari di pensione di invalidità, di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità.

In presenza di domanda di pensione, ai fini della verifica della sussistenza del requisito di cui alla lettera a), le Strutture territoriali avranno cura di accertare che:

  • l’impresa abbia svolto attività di scoibentazione e bonifica;
  • il sito dell’impresa che ha svolto attività di scoibentazione e bonifica sia stato interessato da piano di bonifica da parte dell’ente territoriale.

Beneficio (circ.80/2015)

Il citato comma 117 prevede la facoltà, per i soggetti di cui al precedente punto 3, di beneficiare di una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva non superiore a 5 anni ai fini del perfezionamento dei requisiti per la pensione di anzianità, vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico nel corso del 2015, sulla base del regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del predetto decreto.

Pertanto, con riferimento a tali soggetti, la maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva, nel limite sopra indicato, è pari al periodo necessario a conseguire il diritto alla pensione di anzianità sulla base del perfezionamento del primo dei seguenti requisiti:

  1. anzianità contributiva non inferiore a 35 anni al raggiungimento dei requisiti indicati nella Tabella B di cui all’Allegato 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e s.m.i., adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e per effetto del decreto ministeriale del 6 dicembre 2011 (vedi Allegato n. 1);
  2. anzianità contributiva non inferiore a 40 anni indipendentemente dall’età.

La maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva di cui al presente punto è utile ai fini del diritto e della misura della pensione di anzianità.

Tuttavia, ai fini della misura della pensione di anzianità, la maggiorazione dell’anzianità contributiva non può essere in ogni caso superiore al numero delle settimane comprese tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del perfezionamento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011.

Per effetto di quest’ultima limitazione può accadere che la pensione di anzianità venga calcolata sulla base di un numero di settimane di contribuzione utili inferiore a quelle di cui alle lettere a) e b); resta comunque fermo che ai fini del calcolo della pensione devono essere presi in considerazione anche gli eventuali periodi di contribuzione figurativa non valutabili ai fini del relativo diritto.

Il beneficio di cui all’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, consistente nella rivalutazione per il coefficiente di 1,5 delle settimane di contribuzione relative a periodi di provata esposizione all’amianto, è utile, ai fini del perfezionamento dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del presente punto, per il diritto e la misura.


Decorrenza (circ.80/2015)

Ai trattamenti pensionistici di anzianità, di cui al precedente punto 4, si applica la disciplina in materia di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, ovvero, la c.d. finestra mobile di cui all’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato in particolare dall’articolo 18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che stabilisce nei confronti di coloro che accedono alla pensione con un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni indipendentemente dall’età un ulteriore posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico.

La decorrenza dei predetti trattamenti pensionistici deve collocarsi nel corso del 2015.

Per i soggetti che, a seguito del riconoscimento della maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva di cui al precedente punto 4, perfezionano il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in data anteriore al 2015, per espressa disposizione normativa, è preclusa la corresponsione di ratei arretrati.

La pensione anticipata

Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente

Altre categorie di lavoratori

(circ. 35/2012)

Secondo quanto previsto dall’art. 24, commi 14comma 15, del decreto in esame, come modificato ed integrato dall’articolo 6, commi 2 ter, 2-quater e 2 septies, del decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze, nei limiti delle risorse prestabilite, le disposizione previgenti alla data di entrata in vigore del decreto, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ai seguenti soggetti:

La pensione anticipata

Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente 

Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011

(circ.35/2012)

I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto a detti trattamenti secondo la previgente normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. 

Per quanto riguarda la certificazione del diritto si rinvia ai chiarimenti forniti con il messaggio n. 24126 del 20 dicembre 2011.

Detti lavoratori possono comunque accedere alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata sulla base dei requisiti richiesti dall’art. 24, commi da6 a11, qualora possano conseguire il trattamento pensionistico anticipatamente per effetto della mancata applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.

 

La pensione anticipata

Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente 

Lavoratrici in regime sperimentale - "opzione donna"

(circ. 35/2012) (messaggio 219/2013) (msg.283/2016) (circ.45/2016) (msg.1182/2017) (circ.11/2019) (msg.243/2020) (circ.18/2020) (msg.217/2021) (msg.169/2022) (circ.25/2023) (circ.59/2024)

 


L’articolo 1, comma 138, della citata legge prevede che: “All’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis:

1) all’alinea, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «sessantuno»;

2) alla lettera c), la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «sessantuno»;

b) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024»”.

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni applicative relative alla disposizione in esame.

Per quanto non diversamente previsto, si fa rinvio alle istruzioni diramate con la circolare n. 25 del 6 marzo 2023.

  • Requisiti e condizioni per l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna

L’articolo 1, comma 138, della legge di Bilancio 2024 estende il diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna, di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, alle lavoratrici che maturano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2023.

In particolare, possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato:

  • un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e
  • un’età anagrafica di almeno 61 anni e
  • che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma.

In merito, si rammenta che, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, sono utili anche i periodi assicurativi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale (Stati dell’UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione internazionale previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali. Possono essere totalizzati, inoltre, anche i periodi maturati nel Regno Unito sia antecedentemente che successivamente alla data del 31 dicembre 2020 (cfr. la circolare n. 53 del 6 aprile 2021).

Il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

Per le lavoratrici di cui alla lettera c) del comma 1-bis del citato articolo 16 (cfr. la successiva lettera c) del presente paragrafo), la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli.

Al requisito anagrafico richiesto per l’accesso al pensionamento in esame non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La pensione anticipata c.d. opzione donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Le lavoratrici, in possesso dei prescritti requisiti anagrafico e contributivo, possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna ove si trovino in una delle seguenti condizioni:

  1. assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti (cfr. il paragrafo 2.1 della circolare n. 25 del 2023);
  2. hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
  3. sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le condizioni sopra specificate, anche con riferimento al personale appartenente al comparto scuola o a quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, fermo restando quanto precisato al successivo paragrafo 3.

Con riferimento alla condizione di cui alla precedente lettera c) si evidenzia che, per le lavoratrici che perfezionano i requisiti richiesti nel corso dell’anno 2023, il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della norma, o risultare attivato in data successiva.

Al riguardo, si rammenta che:

  • per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;
  • per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.

Ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione di cui alla lettera c) in commento, le Strutture territoriali dell’Istituto devono consultare i dati relativi alle imprese di riferimento, con particolare riguardo alle date di apertura e di chiusura dei relativi tavoli di confronto, sul sito web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella sezione “Crisi d’impresa”.

  • Decorrenza del trattamento pensionistico e domanda di pensione

Come precisato nella circolare n. 25 del 2023, alla pensione anticipata c.d. opzione donna si applicano le disposizioni in materia di decorrenza previste dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 (c.d. finestra mobile).

Pertanto, le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:

  1. dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  2. diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.

Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti e condizioni, le lavoratrici a tempo indeterminato possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2024 e dal 1° novembre 2024.

Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2023 e la sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda.

Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità (cfr. il messaggio n. 454 del 1° febbraio 2024 e il paragrafo 4 della circolare n. 25 del 2023).


L’articolo 1, comma 292, della legge in esame modifica l’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna.

In particolare, la lettera a) del citato comma 292, aggiunge, dopo il comma 1 dell’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 1-bis, secondo il quale: “Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato:

  • un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e
  • un’età anagrafica di almeno sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
    1. assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
    2. hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
    3. sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni di cui all’alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli”.

Le successive lettere b) e c) del comma 292 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022 coordinano la previgente disciplina della pensione anticipata c.d. opzione donna, con le modifiche introdotte dalla norma in argomento.

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in esame.

Destinatari: requisiti e condizioni

La norma in esame si applica alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, e che si trovino in una delle condizioni indicate nella stessa norma.

Il requisito anagrafico di 60 anni è ridotto di un anno per figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione massima di due anni si applica in favore della categoria di lavoratrici di cui alla lettera c) del comma 1-bis dell’articolo 16 del decreto-legge n. 4/2019, introdotto dalla norma in esame, anche in assenza di figli.

Pertanto, le lavoratrici di cui alla lettera c) in argomento possono accedere alla pensione c.d. opzione donna, con 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2022.

Al predetto requisito anagrafico, richiesto per l’accesso al pensionamento in esame, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Le lavoratrici in argomento conseguono la pensione anticipata c.d. opzione donna, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Le lavoratrici, in possesso dei prescritti requisiti anagrafico e contributivo, possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna ove si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

  1. assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti (cfr. il successivo paragrafo 2.1);
  2. hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
  3. sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cfr. il successivo paragrafo 2.2).

Le condizioni sopra specificate, anche con riferimento al personale appartenente al comparto scuola o quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.

2.1 Lavoratrici che assistono una persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (lettera a) del comma 1-bis dell’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

Con riferimento alle lavoratrici che prestano assistenza a una persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, si forniscono le seguenti precisazioni.

Il requisito dell’assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza.

Al riguardo, si richiama la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2010 dove vengono forniti chiarimenti sul concetto di convivenza ai fini del riconoscimento del diritto al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (cfr. il messaggio n. 6512/2010). In coerenza con l’orientamento espresso con la menzionata circolare, ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento).

I sei mesi di assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità devono intendersi continuativi.

Con riferimento allo status di persona con disabilità grave si precisa che lo stesso si acquisisce alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992, o in caso di sentenza o riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 445-bis c.p.c., dalla data della sentenza o dalla data del decreto di omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità grave da una data anteriore.

Nel caso di assistenza di un parente o un affine entro il secondo grado è prevista l’ulteriore condizione che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità non possano prestare l’assistenza in quanto abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

A titolo esemplificativo, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, la nuora della persona con handicap in situazione di gravità ha diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna a condizione che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità non possano prestarle assistenza avendo compiuto 70 anni di età oppure essendo affetti da patologie invalidanti oppure essendo deceduti o mancanti.

Per quanto concerne l’individuazione delle patologie invalidanti, in assenza di un’esplicita definizione di legge, si fa riferimento alle patologie a carattere permanente indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1, n. 2 e n. 3, del decreto 21 luglio 2000, n. 278, emanato dal Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le Pari opportunità, recante “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari”, che ha individuato le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per i gravi motivi di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Infine, l’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione a essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’Autorità giudiziaria o da altra pubblica Autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso (cfr. la circolare n. 155/2010).

2.2 Lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (lettera c) del comma 1-bis dell’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

La norma in esame si applica alle lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali risulti attivo alla data del 1° gennaio 2023, ovvero risulti attivato in data successiva, un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006.

In merito, si specifica che:

  • per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;
  • per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.

In relazione alle singole istanze pervenute, l’Istituto provvederà a richiedere alla struttura per la crisi d’impresa, istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i dati relativi alle imprese di riferimento, con particolare riguardo alle date di apertura e chiusura dei relativi tavoli di confronto, ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione per l’erogazione del trattamento pensionistico.

3. Decorrenza del trattamento pensionistico

Alla pensione anticipata c.d. opzione donna si applicano le disposizioni in materia di decorrenza previste dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile).

Pertanto, le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:

  1. dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  2. diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti e condizioni, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2023 e dal 1° novembre 2023.

Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2022 e la sussistenza delle condizioni illustrate nei precedenti paragrafi alla data di presentazione della domanda.

Per quanto non diversamente previsto dalla presente circolare, si fa rinvio alle istruzioni contenute nelle circolari n. 11/2019 e n. 18/2020.

4. Domanda di pensione

Le lavoratrici, al ricorrere dei prescritti requisiti e condizioni, devono presentare la domanda di pensionamento e allegare, ove richiesto, la relativa documentazione.

Resta fermo che la domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna può essere oggetto di rinuncia, secondo i criteri di carattere generale in materia di domanda di pensione (cfr. la circolare n. 15 del 22 gennaio 1982).

Nell’ipotesi di cui al paragrafo 2.1, ossia nei casi di assistenza a persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, l’interessata, in sede di domanda di pensione, deve compilare un’autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da almeno sei mesi con un soggetto affetto da handicap grave, tra quelli indicati dalla legge. Sarà altresì necessario riportare i dati anagrafici della persona assistita, gli estremi del verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992 dalla Commissione medica che ha riconosciuto l’handicap grave, nonché allegarne il relativo documento, ove non in possesso dell’Istituto.

Qualora l’handicap grave sia stato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, occorre segnalare tale circostanza nel campo “note” all’interno della domanda. L’interessata dovrà quindi allegare il dispositivo del decreto di omologa o della sentenza che ha accertato l’handicap.

Al verbale suddetto sono equiparati:

  • l’accertamento provvisorio di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, come modificato dall’articolo 25, comma 4, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
  • il certificato provvisorio di cui all’articolo 2, comma 3-quater, del decreto-legge n. 324/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 423/1993, introdotto dall’articolo 25, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 90/2014.

Essi producono l’effetto di rendere possibile l’accesso al pensionamento, a condizione che il verbale definitivo confermi il giudizio (provvisorio) di handicap grave.

Ne consegue che il verbale definitivo che non confermi il giudizio di handicap grave dell’accertamento/certificato provvisorio preclude il riconoscimento del diritto, ovvero la revoca della pensione.

Con riferimento alla documentazione da allegare in merito, all’accertamento dell’handicap di soggetti con patologie oncologiche e di soggetti affetti dalla sindrome di Down, nonché a ulteriori precisazioni in merito ai verbali di handicap grave, si rinvia alla circolare n. 33/2018, paragrafo 3, punti 7 e 8.

Il requisito della convivenza viene accertato d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessata degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti alla residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) della richiedente o del disabile. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessata ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La lavoratrice che assiste un parente o un affine di secondo grado convivente deve dichiarare che, al momento della presentazione della domanda per accedere alla pensione in esame, i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con disabilità alla quale è riconosciuto un handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, non possano prestare assistenza in quanto si trovino in una delle descritte situazioni (compimento dei settant’anni d’età, patologie invalidanti, decesso, assenza).

In caso di patologie invalidanti dei genitori, del coniuge o della persona unita civilmente, la richiedente dovrà allegare, in busta chiusa, indirizzata all’Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico per l’opportuna valutazione medico legale (cfr. il paragrafo 3.1 della circolare n. 32/2012).

Nell’ipotesi di cui allalettera b) del comma 1-bis dell’articolo 16 del decreto-legge n. 4/2019, l’interessata, nella domanda di pensione in esame, deve riportare gli estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell’invalidità civile, nonché allegarne il relativo documento, ove non in possesso dell’Istituto.

Con riferimento alla documentazione da allegare nel caso di patologie oncologiche, si rinvia alla circolare n. 33/2018, paragrafo 3, punto 8.

Si rinvia a quanto specificato precedentemente nel presente paragrafo nel caso di riconoscimento del requisito sanitario avvenuto per effetto di un decreto di omologa o di sentenza.


Proroga per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2021 (msg.169/2022)

La norma in esame modifica l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, relativamente al quale sono state date istruzioni al paragrafo 3 della circolare n. 11 del 29 gennaio 2019, estendendo la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. opzione donna alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021.

In particolare, possono conseguire il trattamento pensionistico in esame, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome.

Si precisa che, con riferimento al requisito anagrafico richiesto, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Alle lavoratrici madri, che accedono al predetto trattamento, non si applicano le disposizioni previste dal comma 40 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in commento trova applicazione quanto disposto in materia dall’articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010; pertanto, il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

  1. dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  2. diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Per le lavoratrici del comparto scuola e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2022 e dal 1° novembre 2022.

Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Tenuto conto della data del 1° gennaio 2022, di entrata in vigore della legge n. 234 del 2021, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità.

Per quanto non diversamente previsto dal presente messaggio, si fa rinvio alle istruzioni diramate con la citata circolare n. 11/2019 e ai chiarimenti forniti con i messaggi n. 1551 del 16 aprile 2019 (paragrafo 2) e n. 4560 del 21 dicembre 2021.


Proroga per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2020 (msg.217/2021)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, Supplemento Ordinario n. 46/L, è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.

L’articolo 1, comma 336, della legge in argomento prevede che: “All’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e, al comma 3, le parole: «entro il 29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2021»”.

La disposizione normativa estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. opzione donna, di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020.

In particolare, possono conseguire il trattamento pensionistico in esame, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2020, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome.

Con riferimento al requisito anagrafico richiesto, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in argomento, trovano applicazione le disposizioni in materia di decorrenza previste dal menzionato articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestre mobili).

Tenuto conto della data del 1° gennaio 2021, di entrata in vigore della legge n. 178 del 2020, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2021, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2021, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2021 e dal 1° novembre 2021.

Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Per quanto non diversamente previsto dalla presente circolare, si fa rinvio alle istruzioni diramate con le circolari n. 11 del 2019 e n. 18 del 2020.

Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità.


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, supplemento Ordinario n. 45/L, è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.

L’articolo 1, comma 476, della legge in argomento prevede che “articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2019» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2020»”.

La disposizione riguarda l’istituto del pensionamento anticipato riservato alle donne (c.d. opzione donna), estendendo la possibilità di accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2019,in luogo del 31 dicembre 2018.

La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.
Ambito di applicazione

La norma in argomento modifica l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, relativamente al quale sono state date istruzioni al paragrafo 3 della circolare n. 11 del 29 gennaio 2019.

Possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

I requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in commento trova applicazione quanto disposto dall’articolo 12 del citato D.L. n. 78 del 2010; pertanto il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

  • dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione, in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; quindi al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2020 e dal 1° novembre 2020.

Le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2019 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 2 gennaio 2020, giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge in commento.

Il trattamento in argomento è liquidato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Per quanto non diversamente previsto dalla presente circolare, si fa rinvio alle istruzioni diramate con la citata circolare n. 11 del 2019.


Normativa in vigore dal 30 gennaio 2019

L’articolo 16 del decreto-legge in oggetto prevedechele lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180.

Al predetto requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Alle lavoratrici madri che accedono al predetto trattamento non si applicano le disposizioni previste dal comma 40, dell’articolo 1 della legge n. 335 del 1995.

Le lavoratrici di cui al presente paragrafo conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:

  1. dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  2. diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici del comparto scuola e AFAM, al ricorrere dei prescritti requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico  rispettivamente a decorrere  dal 1° settembre e dal 1° novembre 2019.

Le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al giorno successivo al 30 gennaio 2019, giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto.


L’art 1, comma 281, della legge 208/2015, dispone che “al fine di portare a conclusione  la sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli  incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva  a tale data, fermi restando il regime  delle  decorrenze e  il sistema  di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.”

L’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive modifiche, richiamato nella norma in esame, prevede che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Detta facoltà di opzione è stata estesa dal citato comma 281 anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturano:

  • un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e
  • un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome (57 anni e 58 anni dal 1° gennaio 2017 msg.1182/2017)

a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.


Estensione della facoltà a coloro che al 31 dicembre 2015 hanno 57 e 58 anni (e non 57 e 3 mesi o 58 e 3 mesi) (msg.1182/2017)

L’articolo 1, commi 222 e 223, ha esteso la facoltà di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 (c.d. regime sperimentale donna) alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

L’articolo 1, commi 222 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che  “Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà prevista dal medesimo articolo 1, comma 9, è estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010”.

Come è noto, l’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive modifiche, ha previsto che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

L’art 1, comma 281, della legge 208/2015 ha previsto la facoltà in argomento anche per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

L’articolo 1, commi 222, della legge n. 232 del 2016 ha esteso la predetta facoltà anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 non abbiano maturato il prescritto requisito anagrafico solo per effetto degli incrementi della speranza di vita.

Ne consegue che possono esercitare la facoltà in argomento le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari a 57 anni per le dipendenti e 58 anni per le autonome.

Il successivo comma 223 dell’articolo 1 della citata legge ha previsto che  “Per le lavoratrici di cui al commi 222 del presente articolo, restano fermi, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi della speranza di vita di cui all’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243”.

Ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico delle predette lavoratrici, restano fermi la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita, nonché il regime delle decorrenze (c.d. finestre mobili) e il sistema di calcolo contributivo per la misura del trattamento medesimo.

ESEMPIO

A titolo esemplificativo, una lavoratrice che nel mese di dicembre 2015 compie 57 anni di età se dipendente o 58 anni se autonoma ed in possesso di 35 anni di anzianità contributiva può conseguire il trattamento pensionistico ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, a decorrere rispettivamente dal 1° agosto 2017 ovvero dal 1° febbraio 2018.

Le lavoratrici in argomento, possono presentare in qualsiasi momento, anche successiva all’apertura della c.d. finestra mobile,  la domanda di pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto nelle diverse Gestioni previdenziali, nonché l’obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del predetto trattamento pensionistico.


Data ultima entro la quale devo essere perfezionati i requisiti

Pertanto, la data del 31 dicembre 2015 è da considerarsi quale termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna.

In tal senso devono ritenersi superate le indicazioni contenute nelle circ. 35/2012 e 37 del 14 marzo 2012 e del msg.9231/2014 nella parte in cui fissa alla data del 31 dicembre 2015 il termine ultimo entro il quale deve collocarsi la decorrenza della pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i..

Al riguardo, si invitano le Sedi a procedere alla lavorazione delle domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2015 e la cui decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data.
Alle predette lavoratrici continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso, le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del decreto (vedi circolari n. 105 del 2005 e n. 60 del 2008).
Nei confronti delle suddette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (circolare n. 53 del 2011) e trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. 


Vedi il capitolo dedicato

Vedi capitolo dedicato


Tenuto conto che nei confronti delle donne che accedono al regime sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 si applicano le sole regole di calcolo del sistema contributivo, nei confronti delle medesime continuano a trovare applicazione gli istituti della pensione retributiva o mista.
Pertanto, sul trattamento pensionistico liquidato alla lavoratrice che accede al regime sperimentale, si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell’importo minimo previsto per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo.  
Alle lavoratrici che si avvalgono della sperimentazione non si applicano i benefici di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995.
Si coglie l’occasione per chiarire che la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 è finalizzata a consentire alle lavoratrici, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di accedere al pensionamento di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli, 57 anni e 35 anni di contribuzione, rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2012.

Pertanto, qualora la lavoratrice abbia perfezionato il diritto al trattamento pensionistico (vecchiaia o anzianità) in base ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori vigenti al 31/12/2011 o i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata introdotti dall’articolo 24 più volte citato, non può accedere al regime sperimentale di che trattasi.

Analogamente non possono beneficiare della sperimentazione, le lavoratrici destinatarie delle disposizioni in materia di “salvaguardia” introdotte dalle norme che sono intervenute nel tempo.

Qualora tali lavoratrici non rientrino tra i beneficiari della c.d. “salvaguardia”, potranno presentare domanda di pensione di anzianità in regime sperimentale a condizione che abbiano maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli  incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015  ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva  a tale data, fermi restando il regime  delle  decorrenze e  il sistema  di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.”

Si rammenta che, nei confronti delle suddette lavoratrici, continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (circolare n. 53 del 2011) e trovano applicazione le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita (v. punto 7.2 della circolare n. 35 del 2012).

Da ultimo, si chiarisce che la domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accedere al regime sperimentale può essere oggetto di rinunzia, secondo i criteri di carattere generale in materia di domanda di pensione (circolare n. 53585/15 del 22 gennaio 1982).


Contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni per le donne che accedono al regime sperimentale (articolo 24, comma 14) (msg.219/2013)

Al punto 7.2 della più volte citata circolare n. 35 è stato precisato che l’articolo 24, comma 14, ha previsto che le lavoratrici, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.

Ai fini della valutazione della contribuzione per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione, tenuto conto che per dette lavoratrici le quali usufruiscono della sperimentazione l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo.


Possibilità di differire la prima decorrenza utile per il pensionamento dopo il 31 dicembre 2015

In base al parere dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia (nota n. 2680/2012) e con circolari nn. 35, 36 e 37 del 2012, l’INPS aveva precisato che il regime sperimentale di cui all’art. 1, comma 9, della legge 243/2004(c.d. opzione donna) può essere applicato alle pensioni con decorrenza fino al 1/12/2015 (dipendenti settore privato e per le lavoratrici autonome) e 31/12/2015 per il settore pubblico.

La direzione nazionale INPS, con risposta n. 145949 del 14.9.2015 ha chiarito che le lavoratrici che intendono usufruire del regime sperimentale, con “finestra di accesso” aperta entro il 31 dicembre 2015, possono scegliere di andare in pensione in qualsiasi momento successivo, anche a partire dal 2016, ovviamente presentando la domanda di pensione e la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, le autonome non debbono cessare.

La regola stabilità dall’INPS prevede che la “finestra” è la prima decorrenza utile della pensione e non una data fissa: una volta “aperta” si può accedere al pensionamento in qualsiasi momento successivo.

L’INPS ha infatti precisato che “la finestra di accesso non è altro che un differimento della prima decorrenza utile della pensione che, quindi, impedisce la corresponsione prima che sia trascorso un determinato periodo di tempo dal raggiungimento del diritto. Una volta superato il termine della prima decorrenza utile l’assicurato può scegliere di andare in pensione in qualsiasi momento successivo, previa presentazione della relativa domanda e della cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Tale principio generale si applica anche alle pensioni da liquidare a seguito dell’esercizio della facoltà di cui al citato articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Il termine del 31 dicembre 2015, richiamato nelle circolari 35, 36 e 37 del 2012, è, infatti, da considerarsi come il termine entro il quale deve collocarsi la prima decorrenza utile, affinché la lavoratrice possa essere ammessa a fruire del particolare regime previsto dalla norma appena richiamata”.

Esempio:

Pertanto, una lavoratrice dipendente del settore privato che ha perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti (57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contribuzione) nel mese di settembre 2014, con conseguente apertura della “finestra” dal 1° ottobre 2015, può avvalersi di questa facoltà ed accedere al trattamento pensionistico anche successivamente a tale data, compreso il 2016 o anni successivi.


Vedi capitolo dedicato


Requisito contributivo

Quesito

Possibilità di valorizzare, ai fini dell’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna, la contribuzione figurativa accreditata per periodi di malattia e disoccupazione o equiparati (ad esempio, NASPI, ASpI, Mini-ASpI, etc.). Possibilità di perfezionare il requisito contributivo di 35 anni con il cumulo dei periodi assicurativi.

Chiarimento

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 35 anni sono utili i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione o equiparati (ad esempio, NASpI, ASpI, Mini-ASpI, etc.), tenuto conto che per dette lavoratrici l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo. Ai predetti fini, non è possibile cumulare i periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1 del D.lgs n. 184/1997, dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228/2012 e dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019.
Lavoratrici che hanno maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico

Quesito

Possibilità, per le lavoratrici che hanno maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico, in base ai requisiti tempo per tempo vigenti, di conseguire la pensione, al ricorrere dei prescritti requisiti, optando per il sistema di calcolo contributivo della pensione ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019.

Chiarimento

Le lavoratrici che hanno maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico, in base ai requisiti tempo per tempo vigenti, possono conseguire la pensione, al ricorrere dei prescritti requisiti, optando per il sistema di calcolo contributivo ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019. La domanda di pensione, recante la scelta della lavoratrice di optare per il sistema di calcolo contributivo della pensione, può essere oggetto di rinuncia secondo i criteri di carattere generale (cfr. la circolare n. 53585/15 del 22 gennaio 1982).


(msg.9231/2014) Superato dall'art 1, comma 281, della legge 208/2015

Com’è noto, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i., le lavoratrici possono optare in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (c. d. regime sperimentale donna).
L’articolo 24, comma 14 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 20114 ha fatto salva tale facoltà.
Al punto 7.2 della circolare n. 35 del 2012, al punto 10.1 del messaggio n. 219 del 2013, nonché al paragrafo 6, numero 2), della circolare 37 del 2012 - a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 2680 del 22 febbraio 2012, confermate con  nota prot. n. 29/0004748/L del 14 settembre 2012 e con nota prot. n. 5869 del 16 novembre 2012 - sono state fornite le istruzioni applicative delle predette disposizioni. In particolare, è stato precisato che l’esercizio della facoltà in argomento è subordinato alla “condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015”.  Nei confronti delle predette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze e dell’adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita, di cui all’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
Ciò premesso, alla luce di numerose richieste di chiarimento pervenute dalle Sedi si chiarisce quanto segue.
Com’è noto, la pensione di anzianità, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi e delle altre condizioni previste dalla legge (cessazione dell’attività di lavoro subordinato e apertura della c.d. finestra), decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Pertanto, le lavoratrici che perfezionano i requisiti utili a comportare l’apertura della finestra della pensione di anzianità in regime sperimentale entro il 31 dicembre 2015, possono presentare domanda di pensione di anzianità, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti nelle diverse Gestioni previdenziali, fermo restando la cessazione del rapporto di lavoro subordinato al momento della decorrenza del relativo trattamento pensionistico.
Di conseguenza, ai fini dell’accesso alla pensione di anzianità in regime sperimentale non è richiesta la presentazione della domanda e la cessazione del rapporto di lavoro subordinato alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.


Pensioni con decorrenza che si colloca dopo il 31 dicembre 2015 (msg.9304/2014) Superato dall'art 1, comma 281, della legge 208/2015

Com’è noto, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i., le lavoratrici possono optare in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (c. d. regime sperimentale donna).
L’articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha fatto salva tale facoltà.
Con il msg.9231/2014 sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle modalità di esercizio dell’opzione in oggetto.
A seguito dell’emergere di ulteriori perplessità in merito alla portata della norma l’Istituto ha recentemente sottoposto al vaglio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alcuni aspetti operativi circa i termini di accesso alla pensione di anzianità del predetto regime sperimentale.
In attesa di conoscere gli esiti delle valutazioni che il predetto Dicastero vorrà rendere noti, si forniscono le seguenti istruzioni.
Eventuali domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che perfezionano i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza della pensione si collochi oltre la medesima data, non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza.
La lavorazione di dette domande non rileva ai fini della determinazione dei tempi soglia di liquidazione delle pensioni.
Si ribadisce, al riguardo, che anche con riferimento a tale categoria di lavoratrici, non è richiesto che la condizione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato sussista alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.
Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni sulle modalità di lavorazione delle predette domande una volta ricevuti i chiarimenti richiesti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La pensione anticipata

Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente

(circ. 35/2012)

Ai sensi dell’art. 24, commi 3, 14 e 15 del decreto in esame, per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze delle prestazioni pensionistiche, continuano a trovare applicazione le disposizione previgenti alle categorie di lavoratori che di seguito si illustrano.

 

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