Soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni ed ai quali si applica l’articolo 6, comma 2-quater, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 e s.m.i.
Com’è noto, l’articolo 6, comma 2-quater, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 e s.m.i., stabilisce che la riduzione percentuale della pensione anticipata, prevista dall’art. 24, comma 10, del citato decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i. per chi accede alla stessa con età inferiore a 62 anni, non si applica limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da:
- prestazione effettiva di lavoro includendo i
- periodi di astensione obbligatoria per maternità,
- per l'assolvimento degli obblighi di leva,
- per infortunio,
- per malattia e
- di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la
- donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e
- per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché
- per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Le relative istruzioni sono state fornite con il messaggio n. 5280 dell’ 11 giugno 2014 (vedi penalizzazione).
Con riferimento ai soggetti con età inferiore a 62 anni, devono essere respinte le domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per le quali la fruizione delle predette indennità dovrebbe decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del requisito contributivo che, per effetto dell’applicazione del sopra richiamato articolo 6, comma 2-quater, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 e s.m.i., non comporta la riduzione percentuale della pensione anticipata.
Con riferimento a tali soggetti, qualora all’esito dell’istruttoria della domanda di pensione anticipata dovesse risultare applicabile la riduzione percentuale del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 24, comma 10, del citato decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i., la Sede avrà cura di informare gli interessati della facoltà di chiedere il riesame del provvedimento di reiezione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, previa rinuncia alla domanda di pensione anticipata.
Com’è noto, i titolari di indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI possono svolgere attività lavorativa con conseguente sospensione delle predette indennità.
Può verificarsi che a seguito dell’accredito della contribuzione relativa alla predetta attività lavorativa, i soggetti in questione con età inferiore a 62 anni, raggiungano il requisito contributivo che, per effetto dell’applicazione del sopra richiamato articolo 6, comma 2-quater, non comporta la riduzione percentuale della pensione anticipata.
In tali casi i predetti soggetti decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del predetto requisito contributivo.