Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro ASpI Durata della prestazione
-
Benefici per i lavoratori non vedenti
-
Decorrenza del beneficio
-
Destinatari della norma
-
Domanda e documentazione da allegare
-
Liquidazione della pensione e attribuzione del beneficio
-
Maggiorazione ed assegno straordinario per i dipendenti da imprese di credito e di credito cooperativo
-
Maggiorazione per le pensioni liquidate nel sistema contributivo
-
Natura ed entità del beneficio
-
Periodi che danno titolo al riconoscimento
-
Quando attribuire la maggiorazione
-
Valutazione della maggiorazione per il raggiungimento dei 18 anni al 31/12/95
- Dettagli
- Visite: 3920
ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego
Durata della prestazione
(circolare 142/2012)
Le nuove norme prevedono un graduale aumento della durata della prestazione, collegata all’età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, distribuito nell’arco dei prossimi tre anni.
Nel periodo transitorio la durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti termini:
- per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013:
- otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
- dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
- per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014:
- otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
- dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni;
- quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;
- per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015:
- dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
- dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni,
- sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.