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ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego
Presentazione della domanda
(circolare 142/2012)
Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.
La nuova norma richiama esplicitamente il termine di due mesi e pertanto si dovrà far riferimento per l’individuazione del termine di presentazione della domanda allo stesso giorno del secondo mese successivo, indipendentemente dal numero dei giorni presenti nel periodo (15 gennaio - 15 marzo; 2 luglio - 2 settembre).
Il termine di due mesi per la presentazione della domanda decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile che è così individuato:
- ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria (si precisa che il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito nulla influendo al nostro fine eventuali ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore);
- data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (es.: malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
- ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.