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Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
Pensione di inabilità
(circ.69/2006)
La facoltà di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo in parola può altresì essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente.
Come precisato nella direttiva del 2 marzo 2006 il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto, al momento del verificarsi dello stato inabilitante. Pertanto, sarà la gestione di ultima iscrizione a provvedere all’accertamento della sussistenza del prescritto requisito sanitario. Relativamente ai soggetti iscritti a gestioni istituite presso l’INPS dovrà essere verificato lo stato inabilitante ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 222 del 1984.
Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi non coincidenti risultanti presso le singole gestioni ove l’interessato sia stato iscritto.
Si precisa (msg.17730/2008) che in caso di domande di pensione di inabilità e pensione indiretta ai superstiti in totalizzazione deve essere cumulata la contribuzione versata in qualunque gestione. Per queste prestazioni non ha, infatti, alcun rilievo il possesso del requisito contributivo minimo dei tre anni in ogni gestione previdenziale (ovvero 6 anni in presenza di trattamenti aventi decorrenza anteriore al 1° febbraio 2008), che si applica solo per l’accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità (dall'1 gennaio 2012 è richiesta la sola iscrizione e non è rischiesto il minimo di 3 anni).
E’, quindi, necessario e sufficiente verificare solo che ricorrano i requisiti di assicurazione e contribuzione, nonché gli ulteriori requisiti, ordinariamente richiesti nella gestione pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante (per la pensione di inabilità), ovvero nella gestione nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso (per la pensione indiretta).