Eureka Previdenza

Cumulo dei periodi assicurativi

Cumulo ai fini della vecchiaia

(circ.120/2013) (msg.7145/2015) (circ.140/2017)

 


Disposizioni della circ.140/20147 a seguito della modifica apportata dall'art.1 comma 195 lett. b) legge 232/2016

La modifica normativa in argomento, che ha innovato solo in parte l’istituto del cumulo, ha reso necessario un coordinamento tra la novellata formulazione dell’art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 con le ulteriori disposizioni normative già vigenti, con particolare riferimento ai requisiti relativi al conseguimento della pensione di vecchiaia in cumulo.

L’art. 1, comma 239, come modificato dall’articolo 1, comma 195, lettera b), della legge n. 232 del 2016 prevede che la facoltà di cumulo possa essere esercitata, per la liquidazione del trattamento pensionistico, a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6, dell’articolo 24, della legge n. 214 del 2011, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, della legge n. 122 del 2010, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo. La facoltà in argomento, ai sensi del comma 243, deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni interessate al cumulo.

I commi 241 e 245, non innovati dalla legge n. 232 del 2016, dispongono rispettivamente che “Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto” e che “le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”.

Al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 13919 dell’11 settembre 2017 e allegati ha precisato che “La pensione di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse. Di conseguenza, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, è necessario che sussistano i requisiti minimi di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214/2011, utilizzando tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al comma 239. Ai fini della misura, la liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi”.

La pensione di vecchiaia in cumulo non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017. Il trattamento pensionistico pro quota a carico delle gestioni INPS decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti più elevati tra quelli previsti dal comma 239; in alternativa, su richiesta dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempreché sussistano alle predette date gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto. In caso di ultima iscrizione alla gestione esclusiva, relativamente al personale del comparto scuola, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.


Destinatari della disposizione in esame sono i soggetti iscritti alle forme assicurative esclusivamente indicate nell'art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti può essere richiesto dai lavoratori e/o lavoratrici per conseguire la pensione di vecchiaia esclusivamente con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214/2011, ove ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

  • non siano già titolari di trattamento pensionistico diretto presso una delle predette gestioni;
  • non abbiano maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del regime di cumulo in argomento
    A decorrere dal 1° gennaio 2017 (circ.60/2017), la facoltà di cumulo di cui al citato comma 239 può essere esercitata per conseguire la pensione di vecchiaia anche dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma 239. In tali casi la pensione non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017.
    Resta fermo che la titolarità di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni di cui al citato comma 239 - tra le quali le Casse professionali - preclude l’esercizio della facoltà di cumulo.

Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, ai sensi del comma 241 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012, si consegue in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e sempreché sussistano gli ulteriori requisiti diversi da quelli di età e anzianità contributiva previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto, quali ad esempio la cessazione dell’attività lavorativa dipendente alla data di decorrenza della pensione.
Il cumulo, ai sensi del comma 243 del citato articolo 1, deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni assicurative menzionate nell'art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.


Ulteriori chiarimenti (msg.7145/2015)

L’art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2013 un nuovo istituto di cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia.

Con circ.120/2013 sono state fornite le relative istruzioni secondo le quali il citato art. 1, comma 239, trova applicazione nell’ipotesi in cui i soggetti interessati non abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico in una delle predette gestioni (A decorrere dal 1° gennaio 2017 (circ.60/2017), la facoltà di cumulo di cui al citato comma 239 può essere esercitata per conseguire la pensione di vecchiaia anche dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma 239. In tali casi la pensione non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017.
Resta fermo che la titolarità di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni di cui al citato comma 239 - tra le quali le Casse professionali - preclude l’esercizio della facoltà di cumulo.)

Ciò posto, per il soggetto in possesso di contribuzione autonoma e dipendente occorre avere riguardo ai criteri di cui alla legge n. 613 del 1966, al fine di verificare il raggiungimento del diritto al trattamento pensionistico, ostativo alla facoltà di cumulo, ancorchè il soggetto possegga anche contribuzione nelle forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione obbligatoria.

Infatti la menzionata legge n. 613, recante estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi, all’articolo 20, comma 1, stabilisce che i periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla predetta legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Cumulo dei periodi assicurativi

Cumulo ai fini della vecchiaia

Decorrenza

(circ.120/2013)

Il comma 239 ha disposto che i soggetti interessati alla facoltà di cumulo oggetto della presente circolare accedono alla pensione di vecchiaia in base ai requisiti di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214/2011.
Stante il richiamo alla predetta legge il trattamento pensionistico di che trattasi, decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti di legge per il diritto a detto trattamento ovvero, su richiesta dell’interessato, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Si precisa che le disposizioni in argomento sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013, e pertanto la decorrenza della pensione di vecchiaia non può essere anteriore al 1° febbraio 2013.

Cumulo dei periodi assicurativi

Calcolo del pro quota

(circ.120/2013) (msg.1094/2016) (circ.140/2017) (circ.46/2024)

Il comma 245 dell’articolo 1 della più volte citata legge n. 228 prevede che le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 6, 12 e 13, della legge n. 335 del 1995 e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, della legge n. 214 del 2011, come integrato dall’articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall’interessato presso:

  • l'assicurazione generale obbligatoria,
  • le forme esclusive e sostitutive della medesima,
  • nonché la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995,

purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.

Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota devono essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.

Resta fermo che ciascuna gestione provvede a liquidare il rispettivo pro quota di competenza tenendo conto delle proprie regole di calcolo.

Laddove, ai fini del perfezionamento della pensione di vecchiaia in cumulo, sia previsto il requisito di importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011, lo stesso deve essere verificato tenendo conto delle quote di pensione a carico delle gestioni dove sono stati perfezionati i requisiti per la pensione di vecchiaia.


L’importo soglia (msg.1094/2016(circ.46/2024)

Normativa importo soglia per la vecchiaia dal 1° gennaio 2024

A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 125, lettera a), della legge n. 213 del 2023, dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito di importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011 per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale (il valore provvisorio, per l’anno 2024, è pari a 534,41 euro).

Resta fermo che i lavoratori che entro il 31 dicembre 2023 abbiano perfezionato i requisiti previsti dalla disciplina vigente a tale data - ivi incluso il requisito di importo soglia pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale - conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in base alla predetta disciplina.

Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 gennaio 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), o al 1° febbraio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché in regime di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

Normativa importo soglia per la vecchiaia fino al 31 dicembre 2023

La facoltà di cumulare i periodi assicurativi ai sensi della legge in oggetto può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall’articolo 24, comma 6, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 241, della legge n. 228 del 2012, il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo si consegue sempreché sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto. Pertanto, i soggetti con età inferiore a settanta anni, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, ovvero che siano da ultimo iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7, della medesima legge n. 335 del 1995, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (di cui all'art. 3, c. 6, della legge n. 335 del 1995) annualmente rivalutato (c.d. importo soglia). Tale condizione è richiesta anche nel caso in cui l’iscrizione da ultimo alla Gestione separata sia contestuale all’iscrizione ad altra gestione. Si rammenta che per gestione di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore (vedi punto 4 della circolare n. 120 del 2013). Già con la circolare n. 95 del 12 luglio 2012 e con la circolare n. 126 del 25 ottobre 2012 si è chiarito che, ai fini della determinazione dell’importo soglia, occorre considerare anche il pro-rata estero. L’importo del pro-rata estero, cioè, dovrà essere sommato all’importo della pensione in liquidazione per verificare se il trattamento complessivo spettante al pensionato, così calcolato, non sia inferiore all’importo soglia. Pertanto, l’importo soglia deve essere calcolato tenendo conto della complessiva contribuzione di cui si chiede il cumulo e considerando pure l’eventuale prestazione estera derivante da contribuzione maturata in Paesi comunitari o extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.


Il comma 245 dell’articolo 1 della più volte citata legge n. 228 ha stabilito che le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.
Il successivo comma 246 del citato articolo 1 ha statuito altresì che per la determinazione del sistema di calcolo, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, occorre avere riguardo all'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative come individuate dal comma 239 del medesimo articolo 1.
L’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato, pertanto, tenendo conto della contribuzione complessiva maturata dall’interessato nelle gestioni interessate al cumulo purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.
Nel medesimo comma 246 il legislatore ha precisato che la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata comunque con il sistema di calcolo contributivo (articolo 24, comma 2, del d.l. n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, v. in proposito circolare n. 35 del 2012, punto 4), circolari n. 37 e n. 36 del 2012).
Si precisa che, ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota, vengono presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.

Cumulo dei periodi assicurativi

Cumulo ai fini della vecchiaia

Deroghe ai requisiti per il diritto

(circ.120/2013)

Disciplina delle deroghe di cui al d.lgs. n. 503 del 1992 

Requisito anagrafico
Nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto, sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è prevista la disciplina delle deroghe di cui all’articolo 1, commi 6 e 8, del d.lgs. del 503 del 1992, dette deroghe continuano ad operare, per quanto riguarda l’età anagrafica, come precisato al punto 1.1.1 della circolare n. 35 del 2012.
Nel predetto punto è stato precisato che nulla è modificato in materia di età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti:

Le predette deroghe non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo di Quiescenza Poste (cfr. mess. 18072 del 7/11//2012)
Nei confronti dei soggetti in argomento operano le disposizioni in materia di adeguamento agli incrementi speranza di vita dell’età anagrafica nonché la disciplina delle decorrenze (c.d. finestra mobile).

Requisito contributivo

Con circolare n. 16 del 2013, in esito ad approfondimenti effettuati al riguardo di concerto con i Ministeri vigilanti, è stato reso noto che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, per quanto concerne il requisito contributivo di 15 anni per il diritto alla pensione di vecchiaia continuano ad operare per i soggetti che accedono al regime retributivo/misto, anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 214 del 2011, in quanto dette norme non risultano espressamente abrogate dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011.
In tale contesto è stato precisato che nei confronti delle categorie di lavoratori come individuate dall’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992 trovano applicazione:

Ciò posto, le disposizioni di cui al presente punto operano anche nei confronti di coloro che accedono al regime di cumulo che liquidano la pensione con le modalità di calcolo misto, sempreché dette disposizioni operino anche nei singoli ordinamenti delle gestioni interessate al regime di cumulo introdotto dal comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012.

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