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Assegno Emergenziale
Monitoraggio spesa da parte dell'INPS
(circ.86/2012)
Si richiama l’attenzione delle Sedi sulla rilevanza della copertura finanziaria e a tal fine si ricorda che la Sede verifica il puntuale versamento delle rate a carico dell’azienda del credito che ha avuto accesso alla prestazione di cui all’art 111-bis e procede mensilmente alla liquidazione dell’assegno emergenziale ai lavoratori licenziati, attingendo risorse dall’importo disponibile. Tale importo, inizialmente, sarà pari alla somma tra l’importo a carico dell’azienda (individuato nella domanda di finanziamento dal punto G) tabella 3) e l’importo approvato con la delibera del Comitato. Nel caso di importo totale residuo insufficiente al pagamento dell’ assegno emergenziale ed alla relativa contribuzione correlata, la Sede stessa procede comunque alla liquidazione di quanto dovuto al lavoratore, mediante anticipazione delle risorse del Fondo e, segnala alla Direzione Centrale prestazioni a sostegno del reddito, per ogni specifica azienda, il totale dell’importo anticipato affinché, il Comitato stesso proceda all’emanazione di una nuova delibera per l’approvazione del finanziamento.
Si precisa, quindi, che le maggiori risorse eventualmente necessarie saranno totalmente a carico del Fondo e non dell’azienda originaria.
Si sottolinea inoltre che ai fini del monitoraggio della spesa e dell’eventuale anticipazione di risorse aggiuntive da parte del Fondo, bisogna tenere conto anche delle somme eventualmente autorizzate come incentivo ad aziende che hanno assunto, con contratto a tempo INDETERMINATO, i lavoratori percettori di assegno emergenziale.
Per quanto riguarda l’incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati si rimanda alla circolare n. 88 del 20 giugno 2011.
L’eventuale insufficienza di fondi destinati al pagamento della prestazione di cui all’art. 11-bis ai lavoratori della specifica azienda non deve essere collegata ad una errata previsione dell’importo iniziale (tra quanto versato dall’azienda e quanto dal Fondo) bensì alla variazione intervenuta nel periodo di liquidazione dell’importo da erogare per alcuni lavoratori ricollocati con contratto di lavoro a tempo determinato.
Difatti, nei casi di ricollocamento a tempo determinato a conclusione di tale rapporto, l’indennità di disoccupazione sarà ricalcolata, pertanto, l’assegno emergenziale dovendo sempre garantire il raggiungimento della misura iniziale percepita dal lavoratore potrebbe subire un incremento e comportare l’insufficienza dell’importo originariamente previsto.