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Richiamo alle armi
Durata dell'indennità
La durata dell’indennità è stabilita in base al contatto di lavoro e più precisamente:
- A tempo indeterminato: per tutto il periodo del richiamo;
- A tempo determinato: per tutto il periodo del richiamo. Viene sospesa la decorrenza del termine del contratto, ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari a quello prestato sotto le armi;
- In periodo di prova: per tutto il periodo della ferma, il periodo di prova deve essere sospeso fino alla fine della ferma e riprendere per essere ultimato dopo il congedo; il periodo di servizio militare non si computa nell'anzianità salvo patto contrario (Art 28 Legge 10 giugno 1940 n. 653);
- Contratto stagionale: per il periodo che intercorre tra la data del richiamo e la cessazione del contratto stagionale.
Nel solo caso di cessazione di attività dell'azienda presso la quale il lavoratore era occupato il trattamento termina alla data di detta cessazione.