Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Prestazioni a sostegno del reddito Sostegno del reddito Richiamo alle armi Misura e calcolo dell'indennità
-
Benefici per i lavoratori non vedenti
-
Decorrenza del beneficio
-
Destinatari della norma
-
Domanda e documentazione da allegare
-
Liquidazione della pensione e attribuzione del beneficio
-
Maggiorazione ed assegno straordinario per i dipendenti da imprese di credito e di credito cooperativo
-
Maggiorazione per le pensioni liquidate nel sistema contributivo
-
Natura ed entità del beneficio
-
Periodi che danno titolo al riconoscimento
-
Quando attribuire la maggiorazione
-
Valutazione della maggiorazione per il raggiungimento dei 18 anni al 31/12/95
- Dettagli
- Visite: 4167
Richiamo alle armi
Misura e calcolo dell'indennità
La misura dell'indennità di richiamo alle armi, nella generalità dei casi, è la seguente:
- per i primi due mesi, spettano gli emolumenti che si percepivano lavorando, così calcolati: lo stipendio, elementi fissi aggiuntivi e determinati quali aumenti periodici, contingenza, premio di produzione, nonché 1/12 della tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive. Se il dipendente è remunerato in tutto o in parte a provvigione, l'importo mensile è determinato sulla media dell'ultimo triennio di servizio prestato o del minor tempo di occupazione.L’ indennità così calcolata non può essere erogata, nel periodo di un anno, che per due mensilità, anche se nel periodo stesso il lavoratore sia assoggettato a più richiami eccedenti i due mesi.
- per il periodo successivo (ad esclusione dei lavoratori trattenuti sotto le armi dopo la normale ferma, il cui calcolo seguente decorre dal primo giorno): - per gli ufficiali, sottufficiali o appartenenti a forze armate con trattamento superiore a quello dovuto ai militari dell'esercito (es.: carabinieri, guardie di finanza), alla differenza fra gli emolumenti che si percepivano lavorando, come prima indicati, e dagli emolumenti dovuti ai militari, (così calcolati: stipendio, quote di aggiunta di famiglia e da 1/12 della tredicesima mensilità; - per gli altri richiamati, spettano gli emolumenti che si percepivano lavorando.
Per i lavoratori trattenuti sotto le armi dopo la normale ferma non viene effettuata la differenzazione dei primi due mesi.