Eureka Previdenza

Disoccupazione speciale per l’edilizia

Compatibilità e cumulabilità con il lavoro autonomo

(msg.501/2015)

A seguito di diversi quesiti formulati sia dalla strutture periferiche dell’Istituto sia dagli utenti sulla compatibilità e cumulabilità dello svolgimento di lavoro autonomo con la percezione dei trattamenti speciali edili di cui alle leggi n. 223 del 1991 e n. 451 del 1994, in assenza di una prassi sull’argomento, si ritiene opportuno formulare alcune considerazioni.
Nella Circolare INPS n. 67 del 2011, l’Istituto ha costruito un criterio di compatibilità e cumulabilità dello svolgimento di lavoro autonomo con  la percezione dell’indennità di mobilità basato sul presupposto che il legislatore non ha previsto, nella legge n. 223 del 1991, come causa di decadenza dall’indennità, lo svolgimento di lavoro autonomo; anzi, in questo caso, ha dato la possibilità, all’interessato, in un’ottica di incentivazione, di richiedere la corresponsione anticipata dell’indennità in un'unica soluzione.
Alla luce di quanto sopra, nella citata circolare si è precisato che la percezione dell’indennità di mobilità è compatibile con lo svolgimento di lavoro autonomo,  se il reddito che deriva dallo svolgimento di quest’ultimo, non supera il reddito minimo escluso da imposizione fiscale, reddito che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato (pari ad euro 4.800 per lavoro autonomo, euro 8.000 per attività di collaborazione coordinata e continuativa).
Anche per quanto riguarda i trattamenti speciali edili di cui alle leggi n. 223 del 1991 e n. 451 del 1994, il legislatore non ha previsto come causa di decadenza lo svolgimento del lavoro autonomo, ed anzi, sebbene nell’ambito di uno stanziamento finanziario, già esaurito, aveva riconosciuto la corresponsione anticipata del trattamento in un'unica soluzione per intraprendere lo svolgimento di attività autonoma.
Questa circostanza, unitamente alla evoluzione normativa dettata per l’indennità di disoccupazione ASpI, in materia di compatibilità della stessa con lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma (art. 2, comma 17, della Legge n. 92 del 2012), consente di poter affermare che anche i trattamenti di disoccupazione edile in parola - di cui alle leggi n. 223 del 1991 e n. 451 del 1994 – sono compatibili e cumulabili con lo svolgimento di lavoro autonomo, nel rispetto dei limiti indicati nella Circolare INPS n. 67 del 2011.
Si invitano gli operatori pertanto ad attenersi alle indicazioni contenute nella suddetta Circolare per valutare i casi concreti di compatibilità che si

Indennità di mobilità

Equiparazione del contratto di solidarietà difensivo ex lege n. 863 del 1984 alla Cassa Integrazione straordinaria

(msg.2526/2015)

Sono pervenute a questa Direzione Centrale, sia dalle Strutture territoriali che dalle associazioni di categoria, diversi quesiti relativi alla legittimità dell’eventuale riconoscimento del trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia, ex articolo 3, della legge n. 451/94 e dell’indennità di mobilità, ex art. 4, comma 1, legge n. 223 del 1991 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, seguita al termine del trattamento di sostegno del reddito derivante da un contratto di solidarietà difensivo ex lege n. 863 del 1984; ciò sul presupposto che detto ultimo trattamento sia da considerare alla stregua di un trattamento di integrazione salariale straordinario.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rispondendo al parere proposto sull’argomento dalla scrivente Direzione, con nota del 2 marzo 2015 prot. 40/5226, ha chiarito che vi è una equiparazione del trattamento di integrazione salariale, corrisposto nell’ambito del contratto di solidarietà difensivo, a quello corrisposto nell’ambito della CIGS in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e dall’articolo 1, comma 2 terzo periodo, del decreto legge n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, ai sensi del quale il trattamento di integrazione salariale concesso nell’ambito di un contratto di solidarietà difensivo grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari della Cassa Integrazione Guadagni.
Precisa ancora il Ministero che l’interpretazione analogica si fonda anche sul principio del favor lavoratoris che impone di non adottare criteri discriminatori nei confronti dei lavoratori, garantendo agli stessi parità di trattamento nelle ipotesi in cui il licenziamento sia avvenuto in momenti diversi, sia pure nell’ambito di un unico processo di ridimensionamento aziendale, legato a interventi concomitanti o senza soluzione di continuità di CIGS e di mobilità.
Pertanto, alla luce di tale equiparazione, il Ministero ha ulteriormente chiarito in merito ai quesiti proposti dall’Istituto che:

  • il dato dimensionale utile alla verifica per l’accesso ai benefici della mobilità può essere ricercato anche al momento della concessione del trattamento straordinario  di integrazione salariale corrisposto nell’ambito del contratto di solidarietà difensivo in analogia a quanto ribadito nell’interpello n. 29 del 2012;
  • è possibile riconoscere il trattamento speciale di disoccupazione edile di cui all’articolo 3, della legge n. 451/94 anche ai lavoratori licenziati a seguito di procedura di licenziamento collettivo di cui all’art. 4, comma 1, legge n. 223 del 1991 avviata dall’impresa che non sia in grado di assicurare l’impiego dei lavoratori dichiarati in esubero e gestiti in medio tempore con il ricorso al contratto di solidarietà ( si veda a tal proposito anche l’articolo 7 del decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009, come modificato dall’articolo 1 del decreto ministeriale n. 85145 del 10 ottobre 2014).

Premesso quanto sopra, le Strutture territoriali dell’Istituto dovranno applicare i principi esposti a tutti i rapporti ancora pendenti tra l’assicurato e l’Inps.
Ai rapporti ormai irreversibilmente esauriti, in ragione dell’intervenuto giudicato che ha fissato definitivamente la regola iuris da applicare al caso concreto oggetto di contenzioso, oppure per effetto della loro consolidata intangibilità ascrivibile all’avveramento della prescrizione estintiva decennale o all’avveramento della decadenza sostanziale, non saranno applicati i richiamati principi.

ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego

Trasformazione della domanda di ASpI o Mobilità in domanda di DS speciale edilizia

(msg.1644/2015)

Nel caso di presentazione di domanda di indennità di disoccupazione ASpI o di mobilità, prodotta erroneamente dal lavoratore destinatario di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11 della legge n. 223 del 1991 o della legge n. 451 del 1994, l’esplicita richiesta di conversione dei citati trattamenti speciali deve essere ritenuta utile se prodotta entro il termine dei 24 mesi dalla data di licenziamento.

Disoccupazione speciale per l’edilizia

Contribuzione figurativa

(circ.128/2001)

L’articolo 78, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto che "La contribuzione figurativa accreditata per i periodi successivi al 31 dicembre 2000 per i quali è corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini è utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico, compreso quello di anzianità".
In applicazione di tale disposizione per gli anzidetti lavoratori la contribuzione figurativa connessa al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia accreditata a decorrere dal 1° gennaio 2001 deve essere considerata utile anche ai fini del diritto alla pensione di anzianità.
I criteri enunciati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 183 del 23 settembre 1983 e recepiti dalla circolare n.635 R.C.V. - n.53595 A.G.O./215 del 17 novembre 1983 e circolare n. 79 del 22 marzo 1995, secondo cui "i contributi figurativi da accreditare a norma dell’articolo 16 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per i periodi di trattamento di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell’edilizia non sono utili per il diritto alla pensione di anzianità" restano confermati per i periodi di accredito figurativo compresi entro il 31 dicembre 2000.
Si rammenta che per i lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e della L.451/94,art.3 e 4 per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell’articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i periodi di accredito figurativo connessi al predetto trattamento erano già utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità (v. in proposito circolare n. 79 del 22 marzo 1995).

Disoccupazione speciale per l'edilizia

Cessazione

Cessa quando l'interessato:

  • ha percepito tutte le giornate di trattamento;
  • inizia un nuovo lavoro;
  • quando vengono meno le condizioni di cui alla dichiarazione di disponibilità resa ai Centri per l’impiego ai fini della concessione della prestazione;
  • diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
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