Eureka Previdenza

L'assegno per congedo matrimoniale

A chi spetta

L'assegno per congedo matrimoniale spetta

  1. Ai lavoratori di ambo i sessi dipendenti da aziende industriali,artigiane,cooperative, con la qualifica di:
    • Operai
    • Apprendisti operai
    • Lavoranti a domicilio 
  2. Marittimi di “bassa forza” (sottufficiali e comuni - Circ. n.320 GS del 17/5/1978)
  3. Ai lavoratori disoccupati o sospesi che:
    • Abbiano avuto un valido rapporto di lavoro,alle dipendenze delle suddette aziende, di almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data del matrimonio
    • Si dimettono per contrarre matrimonio
    • Siano stati licenziati per cessazione dell’attività
    • Non siano in servizio per:
      • Malattia
      • Sospensione
      • Richiamo alle armi

Spetta anche:

  • ai lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei novanta giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende sopra dette;
  • ai lavoratori, che ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non sino comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.).

Si ha diritto all’assegno solo quando si contrae matrimonio civile o concordatario la prima volta (il solo matrimonio religioso non dà diritto all’assegno). Si può aver diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati.


L'assegno per congedo matrimoniale non spetta:

  • Nel caso di solo matrimonio religioso
  • Ai dipendenti di:
    • Aziende industriali, artigiane, cooperative e lavorazione del tabacco con qualifica di
      • Impiegati
      • Apprendisti impiegati
      • Dirigenti
    • Aziende agricole
    • Commercio
    • Credito
    • Assicurazioni
    • Enti locali
    • Enti statali
    • Aziende che non versano il relativo contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari)

L'Assegno per congedo matrimoniale

Requisiti per il diritto

Per ottenere l'assegno per congedo matrimoniale occorre:

  • Contrarre matrimonio civile o concordatario
  • Far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana
  • Fruire effettivamente del congedo (assenza dal lavoro) entro 30giorni dalla celebrazione del matrimonio

Lavoratori extracomunitari

Se il lavoratore extracomunitario contrae matrimonio in Italia:

  1. deve possedere la qualifica e i requisiti necessari.

Se Cittadini di un Paese dove è ammessa la poligamia, l’assegno può essere concesso in occasione di 1 solo matrimonio, salvo in caso di divorzio o decesso del coniuge .

Se il lavoratore extracomunitario contrae matrimonio all'estero:

  1. deve possedere la qualifica e i requisiti necessari
  2. essere residenti in Italia prima del matrimonio
  3. acquisire anche in Italia lo stato di coniugato.

Se Cittadini di un Paese dove è ammessa la poligamia, l’assegno può essere concesso in occasione di 1 solo matrimonio, salvo in caso di divorzio o decesso del coniuge .

 

L'Assegno per congedo matrimoniale

Cumulabilità ed incumulabilità con altre prestazioni

È cumulabile con l’indennità INAIL per infortunio sul lavoro fino a concorrenza dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Pertanto sarà corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e l’importo corrisposto dall’INAIL a titolo di inabilità temporanea (Circ. n.164 del 22/7/1997)
È incumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria in quanto le indennità suddette sostituiscono la retribuzione non percepita. Pertanto verrà corrisposto l’assegno per il congedo matrimoniale in quanto più favorevole.

N.B.:Durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all'assegno per il nucleo familiare

L'Assegno per congedo matrimoniale

Importo dell'assegno

L'assegno per congedo matrimoniale è pari a:


7 giorni di retribuzione (retribuzione lorda spettante al lavoratore nel periodo di paga che precede l’evento - o quella teorica se assente non retribuito-, esclusi i ratei di 13^ e 14^, ferie pagate , ferie non godute e straordinari ,diviso rispettivamente 26, 13 o 12 a seconda che la retribuzione sia mensile, quattordicinale o settimanale (dovendosi prendere a base le due settimane precedenti il congedo) (Circ. n.320 GS del 17/5/1978 ; Circ. n. 945 GS/89 del 14/4/1986). Dalla retribuzione giornaliera verrà detratta la percentuale a carico del lavoratore (L.41 del 28/2/1986 art.21 e articolo 26) attualmente pari al 5,54%. 


7 giornate di guadagno medio giornaliero (dividere la retribuzione del periodo dell’ultima commessa precedente l’evento, per il numero delle giornate da considerare assoggettabili a contribuzione) (Circ. n.320 GS del 17/5/1978 ; Circ. n. 945 GS/89 del 14/4/1986). Dalla retribuzione giornaliera verrà detratta la percentuale a carico del lavoratore (L.41 del 28/2/1986 art.21 e articolo 26) attualmente pari al 5,54%.


8 giornate di salario medio giornaliero (salario di riferimento per il calcolo dei contributi per assegni familiari) (Circ. n.320 GS del 17/5/1978 ; Circ. n. 945 GS/89 del 14/4/1986). Dalla retribuzione giornaliera verrà detratta la percentuale a carico del lavoratore (L.41 del 28/2/1986 art.21 e articolo 26) attualmente pari al 5,54%.


Spetta solo per i giorni che coincidono con quelli previsti dal contratto per lo svolgimento dell’attività lavorativa (Circ. n 67 del 10/04/1989) detratta la percentuale a carico del lavoratore.

L'Assegno per congedo matrimoniale

Domanda e documentazione

Le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da allegare varia a secondo lo stato di occupazione del lavoratore


Lavoratori occupati
Devono presentare al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio:

  1. il certificato di matrimonio o stato di famiglia con i dati del matrimonio,rilasciato dall’autorità comunale.

In caso sia impossibile produrre tale certificazione entro i termini citati, è possibile presentare un certificato rilasciato dall’autorità religiosa, ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente perfezionata dalla documentazione prescritta (Circ. n.2064 GS/79 del 31/03/1982).


Devono presentare domanda su Mod. SR77 direttamente alla sede Inps competente entro un anno dalla data del matrimonio, allegando la documentazione seguente:

Lavoratori disoccupati o sospesi:

  1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di disoccupato alla data del matrimonio ovvero relativa documentazione;
  2. dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio ovvero copia certificato di matrimonio rilasciato dalla competente Autorità comunale ovvero stato di famiglia dal quale possono essere rilevati gli estremi del matrimonio;
  3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/00 relativa ad un rapporto di lavoro (come lavoratore non aventi titolo alla qualifica impiegatizia) di almeno quindici giorni nei novanta precedenti la data del matrimonio, alle dipendenze di aziende industriali, artigiane e cooperative;
  4. copia ultima busta paga.

Lavoratori richiamati alle armi

  1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di militare alla data del matrimonio ovvero relativa documentazione;
  2. dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio ovvero copia certificato di matrimonio rilasciato dalla competente Autorità comunale ovvero stato di famiglia dal quale possono essere rilevati gli estremi del matrimonio;
  3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/00 relativa ad un rapporto di lavoro (come lavoratore non aventi titolo alla qualifica impiegatizia) di almeno quindici giorni nei novanta precedenti la data del matrimonio, alle dipendenze di aziende industriali, artigiane e cooperative;
  4. copia ultima busta paga.

In caso sia impossibile produrre tale certificazione entro i termini citati, è possibile presentare un certificato rilasciato dall’autorità religiosa, ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente perfezionata dalla documentazione prescritta (Circ. n.2064 GS/79 del 31/03/1982).

I lavoratori disoccupati o richiamati alla armi devono presentare domanda entro un anno dalla data del matrimonio, utilizzando uno dei seguenti canali (circolare INPS n.7/2012):

  1. WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, funzione assegno per congedo matrimoniale.
  2. Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
  3. Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
  4. i lavoratori extracomunitari, nel caso di matrimonio celebrato all’estero, devono allegare alla domanda un certificato del Comune di residenza attestante che lo stesso è coniugato con la persona indicata sul certificato di matrimonio rilasciato dall’Autorità estera.

Extracomunitari con matrimonio celebrato all'estero
Nel caso di matrimonio celebrato all’estero, allegheranno:

  1. dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante la residenza prima della data del matrimonio;
  2. dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di coniugato acquisito in Italia e contenente gli estremi del matrimonio ovvero stato di famiglia dal quale possono essere rilevati gli estremi del matrimonio.
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