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Disoccupazione speciale per l'edilizia
Periodo transitorio 2013/2016
TS Edilizia legge 223/1991
Per il trattamento speciale per l’edilizia ex articolo 11, comma 2 della legge n. 223 del 1991 è stata prevista l’abrogazione a partire dal 1 gennaio 2017 dall’art. 2, comma 71, lett.c) della legge di riforma come sostituito dall’articolo unico, comma 250, lett. h) della legge di stabilità 24 dicembre 2012 n. 228.
Pertanto, le domande della prestazione in parola, identificate nella procedura di pagamento con la numerazione domanda di tipo “7”, con codice “motivo cessazione 80”, potranno essere lavorate per gli eventi di licenziamento intervenuti entro la data 30 dicembre 2016.
Le domande di trattamento speciale per l’edilizia in esame con data di licenziamento 31 dicembre 2016 non dovranno più essere gestite in quanto la norma sarà abrogata con effetto dal 1 gennaio 2017.
Si precisa inoltre che per il suddetto trattamento valgono le valutazioni già formulate nei paragrafi precedenti relativi alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e decadenza.
I due capoversi precedenti sono stai sostititi dal successivo (vedi msg.3616/2017)
“Pertanto, le domande della prestazione in parola, identificate nella procedura di pagamento con la numerazione domanda di tipo “7”, con codice “motivo cessazione 80”, potranno essere validamente presentate per gli eventi di licenziamento intervenuti entro 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione, raggiungimento che deve intervenire entro il 31 dicembre 2016.”