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Volontari del soccorso alpino e speleologico
La legge 18.2.92 n. 162 (art.1) ha istituito il diritto alla retribuzione e alla relativa contribuzione ai lavoratori, dipendenti o autonomi, impegnati nel soccorso alpino e speleologico (da non confondere con i volontari civili della Protezione Civile, per i quali vige una diversa forma di tutela –(circ. n. 314 del 29.11.1994) (circ. n. 60 del 04.03.1993).
I volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonche' nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano potratte per piu' di otto ore, ovvero oltre le ore 24.