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Richiamo alle armi
Per i lavoratori che vengono richiamati alle armi è prevista la conservazione del posto di lavoro e la corresponsione di una indennità (R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825) , (Legge 10 giugno 1940 n. 653).
Con la Legge n. 370 del 3.5.1955, è stata estesa a tutti i lavoratori pubblici e privati, la conservazione del posto di lavoro ed il riconoscimento del periodo trascorso come richiamato alle armi quale anzianità di servizio.