Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Pensioni Prestazioni legate al reddito Cumulo pensioni-reddito Cumulo pensione-redditi-info
-
Benefici per i lavoratori non vedenti
-
Decorrenza del beneficio
-
Destinatari della norma
-
Domanda e documentazione da allegare
-
Liquidazione della pensione e attribuzione del beneficio
-
Maggiorazione ed assegno straordinario per i dipendenti da imprese di credito e di credito cooperativo
-
Maggiorazione per le pensioni liquidate nel sistema contributivo
-
Natura ed entità del beneficio
-
Periodi che danno titolo al riconoscimento
-
Quando attribuire la maggiorazione
-
Valutazione della maggiorazione per il raggiungimento dei 18 anni al 31/12/95
Cumulo pensione-redditi da lavoro
(msg.4018/2018) (msg.4430/2019)
A decorrere dal 1°gennaio 1994 la normativa che regola il cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente ha subìto profonde innovazioni (circ.197/2003 - circ.108/2008 - msg.16380/2009).
L'articolo 10 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.
In applicazione della suddetta disposizione i titolari di pensione soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno precedente.