Eureka Previdenza

Le prestazioni ai ciechi civili

Pensioni ai ciechi civili parziali (ventesimisti)

Requisiti:

  • Spetta ai ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione (c.d. ventesimisti), senza limiti di età (anche al minore che non superino un reddito individuale annuo fissato per legge.
  • Cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale (msg.20966/2013)
  • Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
  • Per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07). Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
      • un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
      • un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).
  • spetta in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali

La legge 29/12/90 n. 407 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di servizio e di lavoro) Detta incompatibilità è stata rimossa con legge 30/12/91 n. 412 art. 12.

La pensione viene corrisposta per 13 mensilità.

Al contrario degli invalidi civili, hanno diritto alla erogazione della pensione, i ciechi civili che presentano domanda anche dopo il compimento del 65° anno di età.

Le prestazioni ai ciechi civili

Pensioni ai ciechi civili parziali (ventesimisti)

Requisiti:

  • Spetta ai ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione (c.d. ventesimisti), senza limiti di età (anche al minore che non superino un reddito individuale annuo fissato per legge.
  • Cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale (msg.20966/2013)
  • Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
  • Per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07). Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
      • un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
      • un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).
  • spetta in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali

La legge 29/12/90 n. 407 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di servizio e di lavoro) Detta incompatibilità è stata rimossa con legge 30/12/91 n. 412 art. 12.

La pensione viene corrisposta per 13 mensilità.

Al contrario degli invalidi civili, hanno diritto alla erogazione della pensione, i ciechi civili che presentano domanda anche dopo il compimento del 65° anno di età.

Minori

MINORI

I minori ciechi civili parziali hanno diritto alla pensione e non all’indennità di frequenza.

Incompatibilità

INCOMPATIBILITÀ

E’ incompatibile con la pensione sociale o l’assegno sociale.

In caso di concessione di pensione di cieco civile ad un titolare di assegno o pensione sociale, si dovrà procedere alla revoca di quest’ultima prestazione e al recupero di quanto corrisposto sugli arretrati spettanti per la pensione di cieco civile

Nei casi in cui la prestazione concessa ai ciechi civili sia di importo inferiore alla pensione sociale o all’assegno sociale, tali ultime prestazioni sono dovute per quota differenziale (msg. 326 del 11.12.2001).

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