Eureka Previdenza

Circolare 70 del 30 marzo 1996

Oggetto: Art. 7, comma 5, della legge n. 223/1991:
Corresponsione anticipata dell'indennita' di
mobilita'.
Sommario: Chiarimenti in merito ai criteri di applicazione
dell'art. 7, comma 5, della legge n. 223/1991 relativi a
particolari forme di attivita' di lavoro autonomo ed
associato.
Con circolare 31 maggio 1993, n.124, sono state
diramate le istruzioni per l'attuazione del decreto
interministeriale 17 febbraio 1993, n.142, con il quale sono
state determinate, tra l'altro, le modalita' e le condizioni
per la corresponsione anticipata dell'indennita' di
mobilita' prevista dall'art.7, comma 5, della legge
n.223/1991.
Alcune Sedi periferiche, peraltro, hanno rappresentato
alcune problematiche evidenziatesi nel corso
dell'applicazione delle norme sopracitate ed hanno posto
quesito circa la sussistenza del diritto alla predetta
prestazione in presenza di particolari fattispecie.
Si forniscono pertanto i seguenti chiarimenti sulla
base anche delle specifiche indicazioni fornite dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
1 - Svolgimento dopo il collocamento in mobilita' di
un'attivita' autonoma per la quale l'interessato deve essere
iscritto alla Camera di commercio ovvero agli appositi albi
professionali o elenchi di categoria.
L'avvio di un'attivita' autonoma dopo il licenziamento
comporta di regola la perdita dello status di disoccupato e,
quindi, del diritto a percepire la relativa indennita'.
Peraltro, per effetto della disposizione di cui
all'art. 7, comma 5, della legge 223/1991, i lavoratori
collocati in mobilita' che intendano avviare una nuova
attivita' e vogliano avvalersi della norma, dovranno
presentare la domanda di anticipazione dell'indennita' di
mobilita', corredata di tutta la documentazione necessaria
per l'istruttoria e la definizione, prima dell'inizio della
nuova attivita'.
Gli eventuali documenti mancanti al momento della
presentazione della domanda dovranno essere prodotti non
appena saranno stati rilasciati dalla competente
amministrazione. Gli interessati, all'atto della domanda,
dovranno presentare la certificazione attestante che i
documenti mancanti sono gia' stati richiesti. Per il periodo
necessario al perfezionamento degli atti, l'Istituto potra'
continuare ad erogare mensilmente l'indennita', riservandosi
di effettuare al momento della liquidazione i necessari
conguagli.
A tale riguardo si comunica che e' stata predisposta una
nuova versione del modulo DS 21/ANT - utilizzato per la
richiesta di anticipazione - che e' stato integrato, tra
l'altro, con le seguenti avvertenze:
" AVVERTENZE IMPORTANTI
La presente domanda, corredata da tutta la documentazione
necessaria per l'istruttoria e la definizione, deve essere
presentata prima dell'inizio della nuova attivita', per la
quale viene richiesta l'anticipazione dell'indennita''.
Eventuali documenti necessari per l'esercizio effettivo
dell'attivita', non in possesso del lavoratore/della
lavoratrice al momento della presentazione della domanda
stessa, dovranno essere presentati non appena saranno stati
rilasciati dalla competente amministrazione.
L'interessato/a all'atto della domanda deve in ogni caso
presentare la certificazione attestante che i documenti
mancanti sono gia' stati richiesti.
Si richiama l'attenzione sul fatto che se tale
certificazione non verra' prodotta la domanda di
anticipazione non potra' essere accolta."
Il nuovo tracciato del modulo, preannunciato con il
messaggio n. 12561 del 28.2.1996, e' stato trasmesso tramite
posta elettronica il 1 marzo u.s. alla casella prestazioni
temporanee delle Sedi Regionali, che dovranno provvedere in
loco alla stampa e alla relativa distribuzione alle Sedi di
competenza.
Per quanto concerne, invece, le situazioni pregresse,
le SAP provvederanno ad esaminarle caso per caso, per
accertare se sussistano, o meno, validi motivi
giustificativi del ritardo della domanda risultanti da
idonea certificazione.
2 - Svolgimento di un'attivita' autonoma in qualita' di
coadiuvante nell'ambito di imprese commerciali o
artigianali.
In tali situazioni e' possibile procedere
all'accoglimento della domanda, sempre che l'attivita' per la
quale avviene l'iscrizione nei relativi elenchi di categoria
sia iniziata dopo la richiesta di anticipazione.
3 - Svolgimento di attivita' autonome assoggettate a ritenuta
di acconto e per le quali non e' prevista l'iscrizione in
appositi albi professionali e/o elenchi di categoria.
Gli assicurati che intendano intraprendere tali
attivita', quale ad esempio quella di consulente
informatico, possono ottenere la concessione
dell'anticipazione dell'indennita' di mobilita' qualora
dalla documentazione prodotta risultino assunte le
iniziative necessarie per l'avvio di un'attivita' con
caratteristiche di continuita' (apertura partita IVA,
acquisizione locali, utenze elettriche e telefoniche,
fatture di acquisto di attrezzature necessarie per lo
svolgimento dell'attivita' stessa, ecc.)
4 - Svolgimento di attivita' mediante associazione ad una
cooperativa costituita prima della data di collocamento in
mobilita'.
Puo' essere riconosciuto il diritto all'anticipazione
dell'indennita' di mobilita' sia nel caso in cui i
lavoratori che richiedono la mobilita' anticipata si
associno in cooperativa di produzione e lavoro prima della
data del loro collocamento in mobilita', purche' l'attivita'
non sia iniziata prima di tale data, sia nel caso in cui si
associno, dopo il licenziamento, ad una cooperativa gia'
esistente ed operante.
5 - Svolgimento di attivita' da parte di soci di societa'
diverse da quelle cooperative.
Nei casi di costituzione di societa' in nome collettivo
o di societa' in accomandita semplice, puo' essere
riconosciuto il diritto all'anticipazione di cui trattasi al
richiedente che sia "socio d'opera" ovvero
contemporaneamente "socio d'opera e di capitale", purche'
dall'atto costitutivo della societa' risulti che
l'interessato e' tenuto a svolgere una determinata
attivita', connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.
I richiedenti che invece risultino essere
esclusivamente "soci di capitale" non hanno diritto alla
corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita'
prevista dal citato art. 7, comma 5, in quanto non svolgono
attivita' lavorativa; mantengono pero' il diritto a percepire
- in presenza di tutti gli altri requisiti di legge -
l'indennita' di mobilita' in forma mensile.
Per quanto riguarda, infine, la partecipazione di
lavoratori in mobilita' a societa' di tipo diverso da quelle
sopra indicate, si precisa che nei confronti degli stessi,
di regola, non sussiste il diritto all'anticipazione.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

Twitter Facebook