Eureka Previdenza

Circolare 256 del 18 dicembre 1996

Oggetto: Prestazioni economiche di malattia e di maternita' ai avoratori agricoli a tempo determinato. Certificato di iscrizione di urgenza. Sentenza Corte Costituzionale n. 483 del 6/10 novembre 1995.
Sommario: Modalita' per l'ammissione alle prestazioni economiche
di malattia e di maternita' nei confronti dei
lavoratori agricoli a tempo determinato non iscritti
(per almeno 51 giorni) negli elenchi anagrafici
dell'anno precedente. L'indennita', ove riconoscibile
sulla base delle prestazioni di lavoro eseguite prima
dell'evento, presuppone la richiesta di iscrizione di
urgenza e decorre dalla domanda di iscrizione stessa.
Come e' noto, l'art. 19 della legge 23.12.1994, n.724 ha
disposto, con decorrenza 1.7.1995, la soppressione del Servizio
per i contributi agricoli unificati (SCAU) ed il trasferimento
delle relative funzioni all'INPS.
In attuazione di quanto precede, e' stato (1), tra l'altro,
attribuito all'INPS, a decorrere dall'anno 1996, il compito di
provvedere, sulla base delle dichiarazioni della manodopera
occupata presentate dai datori di lavoro agricoli, alla
compilazione degli elenchi nominativi annuali di cui all'art. 12
del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive
modificazioni, per l'accertamento ai fini previdenziali (e
contributivi) delle giornate di lavoro degli operai agricoli
assunti a tempo determinato. L'INPS provvede anche alla
compilazione di elenchi nominativi trimestrali (v. art.9
quinquies, comma 1, della legge n.608/1996 citata in nota 1).
Nell'ambito delle problematiche connesse all'applicazione
della nuova normativa, e' emersa l'esigenza di individuare i
criteri da seguire ai fini del riconoscimento del diritto alle
prestazioni economiche di malattia e di maternita' ai lavoratori
che non risultano iscritti per almeno 51 giornate negli elenchi
dell'anno precedente quello di insorgenza dell'evento.
Sul particolare aspetto, si ricorda infatti che, ai sensi
dell'art.4, comma 4, del D.Lgs.Lgt. n.212 del 9.4.1946 -norma
tuttora vigente-, i lavoratori agricoli a tempo determinato sono
ammessi a fruire delle predette prestazioni sulla base di
apposito certificato (c.d. certificato di iscrizione d'urgenza),
attestante il raggiungimento del previsto requisito occupazionale
minimo (almeno 51 giornate di attivita' nello stesso anno di
insorgenza dell'evento). Detto certificato (mod.16 Agr) era
rilasciato fino a tutto il 1995 dalle Commissioni
circoscrizionali per il collocamento in agricoltura, che avevano
il compito della compilazione degli elenchi nominativi di cui
trattasi.
La medesima norma prevede altresi' che il diritto alle
prestazioni economiche di malattia decorre dal giorno del
rilascio dell'anzidetta certificazione d'urgenza. Su tale aspetto
si precisa fin d'ora (vds. comunque in appresso) che secondo la
sentenza della Corte Costituzionale n.483/95, citata in oggetto,
il diritto decorre dalla data di richiesta di rilascio della
certificazione stessa.
Per quanto riguarda invece le indennita' di maternita', si
rammenta che queste sono dovute alle lavoratrici con almeno 51
giornate di attivita' prima dell'inizio dell'astensione dal
lavoro, a prescindere dalla data di rilascio (o di richiesta) del
certificato di iscrizione di urgenza (art. 13 del regolamento di
esecuzione alla legge n.1204/71 -sul punto v. anche circ. n.
134382 AGO/17 del 26.1.1982, par.3).
Il subingresso dell'Istituto nei compiti istituzionali
attribuiti allo SCAU e alle commissioni circoscrizionali per il
collocamento in agricoltura ed il diverso assetto funzionale che
ne e' conseguito, comporta che anche l'iscrizione di urgenza di
cui trattasi rientra ora tra gli adempimenti dell'Istituto
stesso, il quale, per effetto della mutata normativa (v.art.9
quater, della citata legge n. 608/1996) e' ora in condizione di
accertare il numero delle giornate in base alle quali il
lavoratore ha diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi.
Nell'ipotesi di domande di prestazione presentate dopo la
pubblicazione degli elenchi trimestrali in cui il lavoratore sia
stato inserito, non e' necessaria, quindi, alcuna domanda di
iscrizione di urgenza, potendo la prestazione stessa essere
erogata (per quelle di malattia, per il numero massimo di
giornate previsto nel primo anno di iscrizione -v. punto 2
delibera del C.di A. n.146 /1984, allegata alla circ.n.134420
AGO/157 del 16.7.1984-); cio', beninteso, a condizione che, dalle
risultanze degli elenchi medesimi, il predetto minimo lavorativo
risulti maturato alla data dell'evento. Il riscontro sara', come
ovvio, operato direttamente dall'Ufficio Prestazioni, che, se del
caso, chiedera' conferma a quello competente per gli adempimenti
contributivi del settore circa la data di completamento del
requisito lavorativo.
Qualora invece gli elenchi trimestrali non risultino ancora
pubblicati (o l'interessato non vi risulti incluso), l'assicurato
dovra' continuare ad avanzare espressa domanda di iscrizione di
urgenza negli elenchi anagrafici, finalizzata al conseguimento
della prestazione (di malattia o di maternita') richiesta; tale
domanda, presentata all'Ufficio Prestazioni della Sede INPS di
propria residenza, dovra' riportare anche l'indicazione del
datore o dei datori di lavoro, dei giorni lavorati, del luogo e
della tipologia della prestazione di lavoro, delle mansioni
svolte e della retribuzione percepita (2).
L'Ufficio suddetto assumera' i debiti contatti con l'Ufficio
competente per gli adempimenti contributivi, che riscontrera' la
posizione dell'interessato sulla base dei dati gia' acquisiti
dalle dichiarazioni aziendali per la compilazione degli elenchi
oppure dalle registrazioni risultanti nel registro d'impresa
-sezione matricola e paga- o, se del caso, nel registro d'impresa
semplificato, i cui primi fogli (art.9 quater, commi 4 e 9 della
citata legge n. 608/1996) devono essere trasmessi dal datore di
lavoro all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione del
lavoratore. Se necessario, i dati potranno essere integrati
richiedendo al datore di lavoro copia della "sezione presenze"
del registro di impresa (non semplificato); per le imprese che
utilizzano i registri "semplificati" sara' richiesta ai datori di
lavoro l'indicazione specifica delle giornate effettivamente
lavorate nel periodo che interessa.
Le risultanze cosi' acquisite saranno formalmente comunicate
all'Ufficio Prestazioni per i conseguenti adempimenti.
L'effettiva liquidazione della prestazione rende superflua
la materiale emissione del certificato di iscrizione d'urgenza,
potendo la liquidazione stessa essere configurata quale
riconoscimento implicito della domanda di iscrizione suddetta,
diretta, come detto, unicamente all'ottenimento delle prestazioni
di malattia e/o di maternita'.
Diversamente, quando, cioe', dalle verifiche effettuate il
requisito occupazionale minimo non risulti perfezionato, dovra'
essere data all'interessato esplicita comunicazione del mancato
accoglimento della domanda (di iscrizione di urgenza) e della
conseguente non erogabilita' della prestazione, pure ai fini
delle eventuali contestazioni da parte dello stesso (3).
Per quanto in particolare si riferisce al pagamento
dell'indennita' di malattia, si ricorda che, in presenza del
requisito minimo lavorativo previsto conseguito prima
dell'insorgenza dell'evento, possono essere indennizzate (a far
tempo dal giorno della domanda di iscrizione di urgenza, come
accennato e come meglio dettagliato in prosieguo) anche eventuali
malattie in corso alla data della domanda stessa, con
l'osservanza dei criteri indicati nella circolare n.109 del
27.4.1992.
Con la citata sentenza n. 483 del 6/10 novembre 1995, la
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 4, comma 4, del D.Lgs.Lgt. 9 aprile
1946, n. 212, nella parte in cui prevede che l'ammissione alle
prestazioni economiche di malattia decorre dalla data del
rilascio del certificato di urgenza, anziche' dalla data della
domanda del medesimo.
Si dispone pertanto, a modifica delle istruzioni impartite
nella materia (v. citata circ. n.109/1992), che, relativamente ai
lavoratori agricoli a tempo determinato, il diritto alle
prestazioni economiche di malattia sia riconoscibile a far data
dal giorno -incluso- della domanda di rilascio del certificato di
iscrizione di urgenza; cio', beninteso, a condizione che, prima
di tale data, gli interessati risultino aver maturato il previsto
requisito minimo di 51 giornate di lavoro nell'anno.
Le disposizioni suddette sono da intendersi applicabili ai
casi di malattia non ancora definiti alla data della presente
circolare nonche', su richiesta degli interessati, agli eventi
definiti ma per i quali non siano decorsi i termini annuali di
prescrizione e decadenza vigenti nella materia, ovvero non siano
intervenute sentenze passate in giudicato.
Agli effetti delle indennita' di maternita' per astensione
obbligatoria, il principio introdotto dalla Corte non ha, come
accennato, sostanziale rilievo; il nuovo criterio, se del caso,
sara' invece applicato per eventuali periodi di astensioni
facoltative che cadano nell'anno che segue quello di inizio della
interdizione obbligatoria, qualora non sia riscontrabile il
diritto all'astensione facoltativa per non aver svolto, nell'anno
a questa precedente, attivita' di lavoro per il numero minimo di
giornate previsto.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
(1) V. articoli 9 ter, 9 quater, 9 quinquies e 9 sexties della
legge 28.11.1996, n. 608; tale legge, all'art. 1, ha pure
stabilito che restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti giuridici di una
serie di decreti legge -di volta in volta reiterati ma non
convertiti in legge- che contenevano tra l'altro le
disposizioni in questione.
(2) Le indicazioni che precedono sono le stesse che il
lavoratore deve fornire (art. 9 quinquies, comma 7 della
citata legge n. 608/96) per l'attivazione delle procedure di
riconoscimento di giornate di lavoro.
(3) Formale comunicazione di diniego della prestazione dovra'
ovviamente essere operata anche nell'ipotesi in cui, pur
risultando riconoscibile il diritto all'iscrizione di
urgenza, non sia possibile far luogo all'erogazione della
prestazione per altre causali (es: ritardato invio della
cerificazione, malattia inferiore a quattro giorni, assenza
ingiustificata a visita di controllo la cui sanzione copra
l'intero periodo di malattia, ecc.).

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